MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2002 

Modifiche  al decreto ministeriale n. 1153 del 1 marzo 2002, recante:
"Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola del Giglio".
(GU n.132 del 7-6-2002)

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura:
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
  Visto il decreto ministeriale n. 1153 del 1 marzo 2002, concernente
il  divieto  di  afflusso  e  circolazione  sull'isola del Giglio dal
28 marzo al 31 agosto 2002;
  Considerato  che, per mero errore materiale, in tale decreto non e'
stato  contemplato  il  periodo dal 13 al 15 settembre 2002, peraltro
indicato  nella delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio
in data 2 febbraio 2002, n. 5;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
  L'art.  1  di  divieto nel decreto ministeriale 1153 datato 1 marzo
2002, e' da intendersi cosi' sostituito:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  28 marzo  2002 al 31 agosto 2002 e dal 13 al 15 settembre 2002
(festa  di  San Mamiliano), sono vietati l'afflusso e la circolazione
sull'isola  del  Giglio  degli  autobus  appartenenti  ad imprese non
aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.
  Dal   22 luglio  2002  al  23 agosto  2002  e',  altresi',  vietato
l'afflusso  e  la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non
stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
    Roma, 15 maggio 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2002
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 273