N. 692 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1987- 30 ottobre 1990

                                 N. 692
    Ordinanza emessa il 25 febbraio e 13 maggio 1987 (pervenuta alla
 Corte costituzionale il 30 ottobre 1990) dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da Arena Ferro Olga ed altri
                         contro Inadel ed altro
 Previdenza   e  assistenza  sociale  -  Dipendenti  dell'ex  O.N.M.I.
 transitati agli enti locali all'atto della definitiva cessazione  dal
 servizio  sia  dell'indennita' premio di servizio che dell'indennita'
 di anzianita' (secondo l'interpretazione della  norma  seguita  dalla
 giurisprudenza  della  Cassazione  e  del  Consiglio  di Stato) nella
 misura prevista per il  relativo  personale  e,  per  il  periodo  di
 servizio presso l'O.N.M.I., nella misura prevista dal regolamento per
 il  trattamento  di  quiescenza  del  personale  di  detto   ente   -
 Conseguente  corresponsione  dell'indennita'  di  anzianita'  nel suo
 valore monetario senza tener conto ne'  della  successiva  anzianita'
 maturata   ne'   della  misura  dell'ultima  retribuzione  ne'  della
 svalutazione monetaria.
 (Legge  23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, come modificato dalla legge
 1 agosto 1977, n. 563).
 (Cost., artt. 3, e 36).
(GU n.45 del 14-11-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1140/1986
 proposto da Arena Olga Ferro, Colaizzo Giovina, Cortani Maria Teresa,
 Di  Chiara  Angela,  Di  Vincenzo  Neda,  Ferrentino Maria, Giorgilli
 Serafina, Greci Fiorino, Ieva Giuseppina,  Imbraco  Maria,  Innocenti
 Giuliana,   Longobardi   Giulia   Tranquilla,   Lucarini  Costantino,
 Marchetti Marcella, Mercatucci  Edda,  Minet  Maria,  Mobili  Marisa,
 Petriccione   Maria,   Piccinelli   Maria  Giulia,  Piccinelli  Maria
 Domenica, Pregliasco Armanda, Ranaldi Lucia, Sante Anna Maria, Savina
 Anna  Maria,  Sprea  Celeste,  Stella  Bianca  Maria, Tomasi Liliana,
 Trapletti Margherita, Vinci Giuliana, Zuliani Angela rappresentati  e
 difesi  dall'avv. Paola Iossa Ajello elettivamente domiciliata presso
 il suo studio in Roma corso Trieste n. 85 per mandato a  margine  del
 ricorso contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali
 -  Inadel,  in  persona   del   rappresentante   legale   pro-tempore
 rappresentato   e   difeso   dall'avv.   Antonio  Bova  elettivamente
 domiciliato presso di lui in Roma, via  Cesare  Beccaria  n.  29  per
 mandato in calce alla copia notificata del ricorso e deliberazione di
 autorizzazione a resistere e nei confronti del Ministero del  tesoro,
 ufficio  liquidazioni  enti  soppressi - ex O.N.M.I. - in persona del
 Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale
 dello  Stato, domiciliataria per legge per il riconoscimento del loro
 diritto a percepire l'indennita' ad essi spettante per il periodo  di
 servizio  prestato  presso  l'  ex  O.N.M.I.  con  gli interessi e la
 rivalutazione monetaria calcolata sulla base dell'ultima retribuzione
 percepita all'atto del collocamento a riposo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio dell'Inadel e del
 Ministero del Tesoro;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore  alla  pubblica udienza del 25 febbraio 1987 il
 consigliere E. Antonio Moschini e uditi altresi' l'avv. Iossa per  le
 ricorrenti, l'avv. Bova per l'Inadel e l'avv.  Tonello dello Stato;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
                               F A T T O
    I  ricorrenti,  sono  tutti  ex  dipendenti  dell'Opera  nazionale
 maternita' e infanzia  -  O.N.M.I.  -  soppressa  alla  data  del  31
 dicembre 1975, per effetto della legge n. 698/1975.
    Con  la  medesima  legge  veniva disposto che il personale gia' in
 servizio  venisse  trasferito  agli  enti  locali  territoriali   cui
 venivano    attribuite    le    funzioni    dell'opera    stessa    o
 all'amministrazione dello Stato.
    Ai  predetti  dipendenti  veniva  garantito  lo stesso trattamento
 economico in godimento e  la  conservazione  della  qualifica  e  del
 grado; ai fini del trattatamento previdenziale e di quiescenza veniva
 altresi' stabilito che alla cessazione  del  servizio  sarebbe  stato
 liquidato  in  favore  di tale personale, relativamente al periodo in
 cui era stato alle dipendenze dell'O.N.M.I., il trattamento  di  fine
 rapporto  cosi'  come  previsto  dal  reg.to  gia'  in  vigore presso
 l'opera.
    Il pagamento di tale trattamento veniva posto a carico dell'Inadel
 (o dell'Enpad per i dipendenti trasferiti  allo  Stato)  che  avrebbe
 dovuto  ricevere  dall'ufficio  liquidazione  presso il Ministero del
 tesoro i fondi relativi gia' accantonati dall'opera.
    L'Inadel  tuttavia al momento della cessazione dal servizio non ha
 versato - o lo ha fatto soltanto  in  parte  -  l'intero  trattamento
 rmaturateichiesto   dai  ricorrenti  ed  in  particolare  per  quanto
 riguarda il presente ricorso l'indennita' di  anzianita'  commisurata
 all'ultima retribuzione percepita.
    Donde  il  presente  ricorso  nel quale vengono dedotti i seguenti
 motivi.
    1. - Illegittimita' del rifiuto dell'Inadel di pagare l'indennita'
 di anzianita' sulla  base  dell'ultima  retribuzione.  Violazione  di
 legge.
    Il  regolamento  per  il  trattamento  di quiescenza del personale
 dell'O.N.M.I. stabiliva che  tutti  i  dipendenti  al  momento  della
 cessazione dal servizio avrebbero ricevuto una indennita' pari ad una
 mensilita' dell'ultima retribuzione moltiplicata  per  il  numero  di
 anni di servizio prestato.
    La predetta indennita' deve essere versata dall'Inadel, cosi' come
 stabilito dalla legge di conversione.
    Peraltro  l'Inadel  o  non  ha effettuato alcun versamento o si e'
 limitata a versare l'indennita' stessa nella misura gia' maturata  al
 31  dicembre  1975  data  di  scioglimento  dell'O.N.M.I. e non nella
 maggior  misura  risultante  dal  computo   effettuato   sulla   base
 dell'ultimo   stipendio   effettivamente   percepito  all'atto  della
 cessione del servizio.
    Risulta  cosi'  violata la legge n. 698/1975 e viene altresi' leso
 il principio della identita'  del  rapporto  di  lavoro  che  permane
 sempre  lo  stesso  anche  nel caso di novazione soggettiva per cui i
 vari periodi si saldano tra loro senza soluzione di continuita'.
    2.  -  Omnicompresivita'  della  retribuzione  posto  a  base  del
 calcolo. Indennita' integrativa speciale.
    Nella determinazione dell'ammontare della indennita' di anzianita'
 deve essere ricompresa anche l'indennita' integrativa speciale.
    Poiche'  tale indennita' costituisce un pagamento differito di una
 parte  della  retribuzione  non   trovano   per   essa   applicazione
 disposizione  limitative per cui il suo ammontare deve essere fissato
 secondo i  prentuali  criteri  indicati  dall'art.  2120  del  codice
 civile.
    3. - Rivalutazione della somma dovuta dall'Inadel.
    I  ricorrenti chiedono che sulle somme loro dovute sia corrisposta
 la rivalutazione monetaria con decorrenza per ciascuno,  dal  momento
 del   rispettivo   collocamento   a  riposo  o  in  via  subordinata,
 nell'ipotesi  che   l'importo   dell'indennita'   venga   determinato
 nell'ammontare  maturato  al 31 dicembre 1975, con decorrenza da tale
 data.
    4. - Interessi.
    Sulle  somme  dovute  -  debitamente rivalutate - dovranno inoltre
 essere corrisposti gli interessi legali fino all'integrale  pagamento
 ed a partire dalla data di cessazione dal servizio.
    Si  conclude  per l'accoglimento del ricorso con le conseguenze di
 legge.
    L'Inadel,  costituitosi  in giudizio, con memoria depositata il 10
 gennaio  1987  rileva  l'infondatezza  delle  pretese  avversarie   e
 conclude per il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.
    Anche  l'avvocatura dello Stato si e' costituita in giudicato alla
 pubblica udienza rilevando anzitutto  il  difetto  di  legittimazione
 passiva  del  Ministero  del  tesoro, ufficio liquidazioni e sostiene
 l'infondatezza del  ricorso  nel  merito  formulando  conclusioni  in
 conformita'.
    I  ricorrenti  hanno  depositato  in data 14 febbraio 1987 memoria
 illustrativa confermando le deduzioni e conclusioni formulate.
                             D I R I T T O
    Con  il  proposto ricorso gli istanti tutti ex dipendenti O.N.M.I.
 trasferiti, a seguito della soppressione in data 31 dicembre 1975 del
 predetto  ente  presso  comuni  o  altri  enti  locali  territoriali,
 collocati successivamente a riposo, chiedono che  venga  riconosciuto
 il  loro  diritto ad ottenere l'indennita' di anzianita' maturata per
 il  periodo  di  servizio  prestato  presso  l'O.N.M.I.  sulla   base
 dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente locale, ivi compresa
 l'indennita' integrativa  speciale,  con  interessi  e  rivalutazione
 monetaria  ed,  in  via  subordinata, per ottenere il pagamento della
 rivalutazione dell'indennita' di anzianita' maturata dal 1975 ad oggi
 con i relativi interessi.
    Occorre  anzitutto rilevare che le ricorrenti Pregliasco Armanda e
 Colaiazzo Giovina hanno rinunciato al ricorso con  atti  in  data  23
 febbraio  1987  e di tali rinunce che risultano del tutto regolari e'
 stato dato atto con decisioni in pari data.
    Cio'  permesso  e  per  quanto attiente al merito va precisato che
 l'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, (come modificato dalla
 legge  1º  agosto  1977,  n. 563), stabilisce in favore del personale
 trasferito in conseguenza dello scioglimento  dell'O.N.M.I.  disposto
 con  la stessa legge la iscrizione ai fini dell'assistenza malattie e
 del trattamento di fine servizio agli istituti ed enti  previsti  per
 il personale delle amministrazioni riceventi.
    Lo  stesso  articolo prevede poi la liquidazione agli interessati,
 da parte degli stessi enti, del trattamento di fine  servizio  per  i
 periodi  (di  servizio)  prestati presso le amministrazioni riceventi
 nella misura prevista per tale personale e poi il periodo di servizio
 prestato  presso l'O.N.M.I. nella misura prevista dal regolamento per
 il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente il quale
 provvedera'  a  versare  agli  istituti o enti interessati, l'importo
 delle indennita' di anzianita' maturate all'atto  del  trasferimento,
 sulla base del cit. reg.to, da ciascun dipendente trasferito.
    Al  riguardo,  secondo  quanto  affermato  da recenti pronunce del
 Consiglio  di  Stato  (Consiglio  di  Stato  sezione  sesta,  del  15
 settembre  1986,  n.  713), si e' ritenuto, per gli stessi dipendenti
 per i quali diveniva operante l'applicazione dell'art. 9 della  legge
 n. 658/1975, che la indennita' di fine rapporto loro spettante per il
 periodo di servizio svolto presso l'O.N.M.I. dovesse calcolarsi sulla
 base  dell'ultima  retribuzione  goduta  alle dipendenze del predetto
 ente alla data del trasferimento, anziche' sulla base dello stipendio
 in godimento all'atto della definitiva cessazione del servizio.
    In  presenza di tale orientamento giurisprudenziale che ha fornito
 una precisa soluzione esegetica della normativa  in  questione,  che,
 peraltro,  non sembra accettabile senza riserve, si impone l'esame di
 possibili profili di incostituzionalita'  della  predetta  normativa,
 che  presenta  aspetti  di  peculiare  differenziazione in termini di
 procedimento liquidativo e metodo quantificativo (con  riguardo  alla
 retribuzione da assumere a base) della indennita' di fine rapporto.
    Non  puo'  ritenersi  in  via generale, preclusa al legislatore la
 emanazione di una  disciplina  particolare  per  quanto  concerne  il
 trattamento   da  corrispondere  al  dipendente  all'atto  della  sua
 definitiva cessazione dal servizio nella ipotesi di  passaggio  dello
 stesso  ad altro ente in conseguenza della soppressione di quello ove
 gia' prestava servizio.
    In    tale    ipotesi,   anzi,   l'adozione   di   una   specifica
 regolamentazione si impone sia con riferimento alla circostanza della
 continuazione   dello   svolgimento   di  prestazioni  da  parte  del
 dipendente pur dopo lo scioglimento dell'ente di provenienza sia  con
 riguardo alla sistemazione dei carichi gravanti sull'originario e sul
 nuovo ente riguardo alle spettanze del  dipendente  che  comunque  si
 riferiscono  ai periodi di servizio prestati presso ambedue gli enti.
    Tuttavia  un regime normativo a carattere necessariamente speciale
 per le finalita' sopraddette non puo' ritenersi  compatibile  ove  le
 particolari  disposizioni relative al trattamento da corrispondere al
 dipendente alla definitiva  cessazione  dell'attivita'  si  risolvano
 nella  violazione di precetti di ordine costituzionale che assicurano
 le proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita'  del
 lavoro  svolto  (art. 36) ovvero dei principi pure costituzionali che
 esigono lo stesso trattamento all'interno di una identica  situazione
 sostanziale (art. 3).
    Al  riguardo  il  collegio  ritiene  di poter esprimere il proprio
 orientamento sulla questione richiamandosi  alla  considerazione  che
 vuole  il suindicato principio di cui all'art. 36 della Costituzione,
 valevole, nella sua portata intesa a  garantire  la  proporzionalita'
 retributiva,  anche  per  quelle  indennita'  da  corrispondere  alla
 cessazione dal servizio che, per essere poste  interamente  a  carico
 del  soggetto o ente datore di lavoro senza alcun assoggettamento del
 dipendente ad oneri contributivi, siano assimilabili,  in  tale  loro
 funzione  remunerativa  emergente a rapporto concluso a quella di cui
 all'art. 2120 del codice civile.
    Ora,  riprendendo in esame la disposizione di cui all'art. 9 della
 legge n. 698/1975  che  stabilisce  il  regime  della  indennita'  di
 anzianita'  spettante ai dipendenti dell' ex O.N.M.I. per il servizio
 prestato presso l'ente stesso, alla definitiva cessazione della  loro
 attivita'  di  pubblici dipendenti, se si considera la situazione del
 medesimo personale transitato in altre amministrazioni in conseguenza
 della soppressione disposta con legge la stessa disposizione presenta
 ravvisabili elementi di incostituzionalita' in relazione  agli  artt.
 36 e 3 della Costituzione.
    In  particolare  la  predetta  norma  si  produce nella violazione
 all'art. 36 della Costituzione  che  garantisce  la  proporzionalita'
 della  retribuzione  alla  quantita'  e qualita' del lavoro prestato,
 rimanendo infatti definitivamente congelato nel suo valore  l'importo
 della  indennita'  predetta  alla  data  del  30  dicembre  1975,  di
 trasferimento del dipendente al nuovo  ente,  dal  momento  che  tale
 indennita'  ne'  viene  liquidata all'interessato alla data della sua
 maturazione essendo la stessa  corrisposta  successivamente  all'atto
 del  definitivo  collocamento  a  riposo  del dipendente, ne' risulta
 assoggettata  a  meccanismi  di  adeguamento,  di  effettivo   valore
 perequativo,  in  relazione alla sua perdurante natura e funzione, al
 momento della sua corresponsione al dipendente.
    Sotto  lo  stesso profilo non puo' non riconoscersi una situazione
 di disparita' di trattamento riscontrabile nell'ambito del  personale
 dello  stesso  O.N.M.I.;  tra i dipendenti, cioe', collocati a riposo
 poco  prima  dello  scioglimento  dell'ente,  ai   quali   e'   stata
 corrisposta  subito  la  indennita'  spettante sulla base dell'ultima
 retribuzione in godimento e quelli collocati a riposo successivamente
 al  predetto scioglimento i quali, essendo transitati presso la nuova
 amministrazione,  si  vedono  corrispondere  la  predetta  indennita'
 soltanto   al   momento  della  definitiva  cessazione  del  servizio
 nell'ammontare peraltro, invariabilmente determinato sulla base della
 retribuzione percepita alla anteriore data del 30 dicembre 1975.
    Il   collegio   ritiene   pertanto   doversi  investire  la  Corte
 costituzionale della questione di costituzionalita' dell'art. 9 della
 legge 23 dicembre 1975, n. 698 (come modificata dalla legge 1º agosto
 1977,  n.  563),  per   i   motivi   sopra   esposti   che   inducono
 ragionevolmente  a  ritenere  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione stessa, sospendendosi nel frattempo il giudizio ricorso.
    Evidente  appare  altresi'  la rilevanza della questione in quanto
 della sua soluzione in senso  positivo  o  negativo  dipende  l'esito
 favorevole o meno del ricorso.
    Resta   di   conseguenza  riservata  ogni  pronuncia  anche  sulla
 richiesta  relativa  alla  inclusione  della  indennita'  integrativa
 speciale nel calcolo determinativo dell'ammontare della indennita' di
 cui trattasi.
                                P. Q. M.
    Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;
    Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
 la soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 9  della  legge 23 dicembre 1975, n. 698 (come modificato dalla legge
 1º agosto 1977, n. 563), nella parte e per i motivi sopra indicati in
 relazione agli artt. 36 e 3 della Costituzione;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  della sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento;
    Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella camera di consiglio del 25 febbraio
 1987 ed, in prosecuzione del 13 maggio 1987.
                         Il presidente: MICELI
                                    Il consigliere estensore: MOSCHINI
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