N. 289 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 1997

                                N. 289
  Ordinanza emessa  il  10  marzo  1997  dal  giudice  istruttore  del
 tribunale  di  Matera  nel  procedimento  civile  vertente  tra Pisto
 Antonio ed altri e Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto
 Consorzi - Consorzi di bonifica - Contributi consortili - Riscossione
    coattiva - Sospensione da parte del giudice  ordinario  -  Mancata
    previsione -Disparita' di trattamento rispetto ad altri contributi
    -  Incidenza  sul  diritto  di difesa e sul principio della tutela
    giurisdizionale  -   Riferimento   alle   sentenze   della   Corte
    costituzionale nn. 318 e 437 del 1995.
 (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 21 e 59; in relazione al d.P.R.
    29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.23 del 4-6-1997 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
   A scioglimento della riserva che precede;
   Premette:
     a)  con  atto  di  citazione  notificato il 12 giugno 1996, Pisto
 Antonio ed altri hanno  convenuto  dinnanzi  a  questo  tribunale  il
 Consorzio  di bonifica di Bradano e Metaponto per sentire accertare e
 dichiarare che gli immobili urbani posseduti dagli istanti ed ubicati
 nei territori dei comuni di Policoro e Scanzano,  gravati  dall'onere
 di cui alle allegate cartelle esattoriali, non sono assoggettabili al
 contributo  di  bonifica deliberato, imposto ed in parte riscosso dal
 consorzio:   hanno precisato gli attori  che  il  predetto  consorzio
 avrebbe  gravato  di  contributi gli immobili urbani siti all'interno
 del proprio comprensorio in quanto beneficiari di opere  di  bonifica
 realizzate nel corso degli anni.
     b)  in  relazione  a tale causale gli attori, hanno contestato la
 legittimita' del contributo stesso (richiamando quanto statuito dalla
 Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 7322/1993 con la quale e'
 stato affermato che simili contributi  non  possono  essere  ritenuti
 legittimi quando non siano rapportati all'effettivo beneficio che gli
 immobili  riceverebbero  dalla  attivita'  del  consorzio  stesso  ed
 affermando, pertanto, che i  propri  immobili  non  avevano  ricevuto
 beneficio alcuno da presunte opere di bonifica.
     c) Costituitosi in giudizio, il Consorzio di bonifica ha eccepito
 il  difetto  di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ha
 sostenuto la infondatezza  della  domanda;  quanto  alla  sospensione
 richiesta,   il   convenuto  consorzio  di  bonifica  ha  dedotto  la
 inammissibilita' del petitum in quanto gli artt. 21 e  59  del  regio
 decreto  13  febbraio  1933,  n.  215,  richiamando  le  norme per la
 riscossione delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 53  del  d.P.R.
 29  novembre  1973, n. 602, conferirebbero tale potere alla autorita'
 amministrativa e non gia' alla autorita' giudiziaria ordinaria.
     d)In  ordine  a  tale ultimo aspetto gli attori hanno evidenziato
 l'illegittimita' costituzionale delle richiamate  norme,  riferendosi
 ai  principi  affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
 437 del 6/21 settembre 1995.
    In relazione a tali premesse il giudice istruttore osserva:
     1)  La  richiesta  di  sospensione,  sia  pure  ad  una  sommaria
 cognitio,  non  appare  priva  del  fumus  boni iuris; ed in effetti,
 quanto alla giurisdizione,  gli  attori,  affermando  di  non  essere
 tenuti  al  pagamento di alcunche' a favore del consorzio, realizzano
 una situazione in rapporto alla quale e' stata  sempre  affermata  la
 giurisdizione  del  giudice ordinario, contestandosi in definitiva la
 stessa esistenza del presupposto per la partecipazione ad  una  spesa
 (cfr.  Cass.  civ.   ss. uu. 17 maggio 1991 n. 5520). Quanto, invece,
 alla fondatezza della domanda devesi porre  nel  giusto  rilievo  che
 sentenze  di  questo  Tribunale,  ancorche' gravate da appello, hanno
 dichiarato  l'illegittimita'  del  contributo  in  questione,   quasi
 anticipando  l'indirizzo stabilito dalla suprema Corte (cfr. sentenze
 nn. 8957 e 8960 del 14 ottobre 1996) secondo il quale  il  contributo
 non  puo'  essere  di  natura  generica, ma si deve porre il rapporto
 causale con le opere di bonifica, dato,  quest'ultimo,  non  provato,
 almeno allo stato, nel caso di specie.
     2)  Quanto  al  potere  del  giudice  ordinario  di sospendere il
 pagamento del contributo, va esaminato il disposto di cui  ai  citati
 artt.  21  e  59  del  regio decreto n. 215/1933 che richiama, per la
 riscossione dei tributi, le norme per  le  imposte  dirette.  Ed,  in
 effetti,  tali  disposizioni  impediscono  al  giudice  ordinario  di
 pronunziare la sospensione  del  pagamento  in  via  cautelare.  Tali
 norme,  tuttavia,  a  parere  di  questo  giudice,  si  appalesano in
 contrasto  con  gli  artt.  3,  24  e  113  della  Costituzione:   in
 particolare,   quanto   agli  artt.  24  e  113,  per  ingiustificata
 compressione del diritto di agire in giudizio per far valere i propri
 interessi  e  del  diritto  di  giovarsi  della  piu'  ampia   tutela
 giurisdizionale  sia  ordinaria che amministrativa, senza limitazione
 alcuna;  quanto  all'art.  3   per   ingiustificata   disparita'   di
 trattamento  di tutti coloro i quali, per altri e diversi contributi,
 possono ottenere la tutela giurisdizionale della sospensione rispetto
 a coloro i quali sono  gravati  di  contributi  di  bonifica  il  cui
 pagamento  non puo' essere sospeso. In proposito devesi ricordare che
 la Corte costituzionale, con sentenza n. 318/1995, ha  dichiarato  la
 illegittimita'  dell'art.  1 della legge n. 3233/1928, concernente la
 disciplina della riscossione delle entrate a  favore  dell'acquedotto
 pugliese  nella  parte  in cui, richiamando le norme in vigore per la
 riscossione delle  imposte  dirette  (decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   n.  602/1973),  impediva  alla  AGO.  di  sospendere  la
 riscossione dei ruoli esattoriali relativi ad entrata di  natura  non
 tributaria.
   Ed  infatti  la  Corte  costituzionale  ha piu' volte avuto modo di
 affermare che, nel caso di riscossione di somme diverse da quelle  di
 natura  tributaria,  quali  indubbiamente  devono considerarsi quelle
 richieste a titolo di contributi consortili, l'ordinamento giuridico,
 per essere conforme ai precetti costituzionali, non puo' escludere la
 possibilita' di ottenere la sospensione della  riscossione  da  parte
 del giudice ordinario.
   Alla  luce  di  quanto  sopra concisamente esposto, va sollevata la
 questione di legittimita' costituzionale della normativa in questione
 per  violazione  del  disposto  degli  artt.  3,  24  e   113   della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
   Applicato  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, solleva
 questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  21  e  59  del
 regio decreto 13 febbraio 1933,  n. 215, in relazione agli artt. 53 e
 54  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 602/1973, per
 violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in
 cui escludono la possibilita' del ricorso al  giudice  ordinario  per
 chiedere  ed  ottenere,  in  corso  di  giudizio,  la sospensione del
 pagamento di contributi consortili;
   Ordina la immediata trasmissione di copia  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;.
   Manda  alla  cancelleria  per  la notifica della presente ordinanza
 alle parti costituite in giudizio e al Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri, nonche' per la comunicazione al Presidente della Camera dei
 deputati, e al Presidente del Senato della Repubblica.
     Matera, addi' 10 marzo 1997
                    Il giudice istruttore: Tommasino
 97C0518