N. 289 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 1997
N. 289 Ordinanza emessa il 10 marzo 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Pisto Antonio ed altri e Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto Consorzi - Consorzi di bonifica - Contributi consortili - Riscossione coattiva - Sospensione da parte del giudice ordinario - Mancata previsione -Disparita' di trattamento rispetto ad altri contributi - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 318 e 437 del 1995. (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 21 e 59; in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54). (Cost., artt. 3, 24 e 113).(GU n.23 del 4-6-1997 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE A scioglimento della riserva che precede; Premette: a) con atto di citazione notificato il 12 giugno 1996, Pisto Antonio ed altri hanno convenuto dinnanzi a questo tribunale il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto per sentire accertare e dichiarare che gli immobili urbani posseduti dagli istanti ed ubicati nei territori dei comuni di Policoro e Scanzano, gravati dall'onere di cui alle allegate cartelle esattoriali, non sono assoggettabili al contributo di bonifica deliberato, imposto ed in parte riscosso dal consorzio: hanno precisato gli attori che il predetto consorzio avrebbe gravato di contributi gli immobili urbani siti all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiari di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni. b) in relazione a tale causale gli attori, hanno contestato la legittimita' del contributo stesso (richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 7322/1993 con la quale e' stato affermato che simili contributi non possono essere ritenuti legittimi quando non siano rapportati all'effettivo beneficio che gli immobili riceverebbero dalla attivita' del consorzio stesso ed affermando, pertanto, che i propri immobili non avevano ricevuto beneficio alcuno da presunte opere di bonifica. c) Costituitosi in giudizio, il Consorzio di bonifica ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ha sostenuto la infondatezza della domanda; quanto alla sospensione richiesta, il convenuto consorzio di bonifica ha dedotto la inammissibilita' del petitum in quanto gli artt. 21 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, richiamando le norme per la riscossione delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 29 novembre 1973, n. 602, conferirebbero tale potere alla autorita' amministrativa e non gia' alla autorita' giudiziaria ordinaria. d)In ordine a tale ultimo aspetto gli attori hanno evidenziato l'illegittimita' costituzionale delle richiamate norme, riferendosi ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437 del 6/21 settembre 1995. In relazione a tali premesse il giudice istruttore osserva: 1) La richiesta di sospensione, sia pure ad una sommaria cognitio, non appare priva del fumus boni iuris; ed in effetti, quanto alla giurisdizione, gli attori, affermando di non essere tenuti al pagamento di alcunche' a favore del consorzio, realizzano una situazione in rapporto alla quale e' stata sempre affermata la giurisdizione del giudice ordinario, contestandosi in definitiva la stessa esistenza del presupposto per la partecipazione ad una spesa (cfr. Cass. civ. ss. uu. 17 maggio 1991 n. 5520). Quanto, invece, alla fondatezza della domanda devesi porre nel giusto rilievo che sentenze di questo Tribunale, ancorche' gravate da appello, hanno dichiarato l'illegittimita' del contributo in questione, quasi anticipando l'indirizzo stabilito dalla suprema Corte (cfr. sentenze nn. 8957 e 8960 del 14 ottobre 1996) secondo il quale il contributo non puo' essere di natura generica, ma si deve porre il rapporto causale con le opere di bonifica, dato, quest'ultimo, non provato, almeno allo stato, nel caso di specie. 2) Quanto al potere del giudice ordinario di sospendere il pagamento del contributo, va esaminato il disposto di cui ai citati artt. 21 e 59 del regio decreto n. 215/1933 che richiama, per la riscossione dei tributi, le norme per le imposte dirette. Ed, in effetti, tali disposizioni impediscono al giudice ordinario di pronunziare la sospensione del pagamento in via cautelare. Tali norme, tuttavia, a parere di questo giudice, si appalesano in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione: in particolare, quanto agli artt. 24 e 113, per ingiustificata compressione del diritto di agire in giudizio per far valere i propri interessi e del diritto di giovarsi della piu' ampia tutela giurisdizionale sia ordinaria che amministrativa, senza limitazione alcuna; quanto all'art. 3 per ingiustificata disparita' di trattamento di tutti coloro i quali, per altri e diversi contributi, possono ottenere la tutela giurisdizionale della sospensione rispetto a coloro i quali sono gravati di contributi di bonifica il cui pagamento non puo' essere sospeso. In proposito devesi ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 318/1995, ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 1 della legge n. 3233/1928, concernente la disciplina della riscossione delle entrate a favore dell'acquedotto pugliese nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973), impediva alla AGO. di sospendere la riscossione dei ruoli esattoriali relativi ad entrata di natura non tributaria. Ed infatti la Corte costituzionale ha piu' volte avuto modo di affermare che, nel caso di riscossione di somme diverse da quelle di natura tributaria, quali indubbiamente devono considerarsi quelle richieste a titolo di contributi consortili, l'ordinamento giuridico, per essere conforme ai precetti costituzionali, non puo' escludere la possibilita' di ottenere la sospensione della riscossione da parte del giudice ordinario. Alla luce di quanto sopra concisamente esposto, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale della normativa in questione per violazione del disposto degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione agli artt. 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui escludono la possibilita' del ricorso al giudice ordinario per chiedere ed ottenere, in corso di giudizio, la sospensione del pagamento di contributi consortili; Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, e al Presidente del Senato della Repubblica. Matera, addi' 10 marzo 1997 Il giudice istruttore: Tommasino 97C0518