N. 665 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1997

                                N. 665
  Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Abate Andrea ed
 altri contro l'Universita' degli studi di Milano ed altri
 Universita'  -  Ordinamenti  didattici  universitari  -  Potere   del
    Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
    tecnologica  di  introdurre  limitazioni  all'accesso   ai   corsi
    universitari  -  Violazione  del  principio di riserva relativa di
    legge stabilito in materia e del diritto allo studio.
     Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
  Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.50 del 15-12-1999 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui  ricorsi  nn.  14555/1997,
 14557/1997,    14558/1997,    14568/1997,   14664/1997,   14665/1997,
 14666/1997,   14668/1997,   14670/1997,    15022/1997,    15023/1997,
 15024/1997,    15027/1997,    15028/1997,   15029/1997,   15030/1997,
 15031/1997,   15032/1997,   15156/1997,    15157/1997,    15158/1997,
 15161/1997,    15162/1997,    15164/1997,   15165/1997,   15168/1997,
 15169/1997,   15286/1997,    15287/1997,    15288/1997    15289/1997,
 15290/1997,    15293/1997,    15294/1997,   15296/1997,   15297/1997,
 15289/1997,   15300/1997,   15336/1997,    15340/1997,    15341/1997,
 15343/1997, proposti rispettivamente da:
     Abate  Andrea;  Aguzzi  Marco;  Arsie  Ilaria; Cassotta Maurizio;
 Colombo Andrea; Marone Ezio; Clerici Michela; Carletti Vera;  Bruschi
 Massimiliano; Bosisio Mauro e Gotti Alessandro; Bianchi Albino Carlo;
 Brunetti  Giovanni;  Cassella  Mauro;  Citterio Lucia; Corneo Andrea;
 Costantini Matteo;  Di  Tonno  Valerio;  Figini  Marcellina  e  Piola
 Piergiorgio; Familiari Dora; Frattini Marco; Invernizzi Fabio; Miceli
 Pierluigi;  Savio  Mauro;  Tironi  Rodolfo  e Colla Davide; Meregalli
 Nicoletta; Vicuna Narvaez Renato; Valsesia  Paolo,  Clemente  Enrico,
 Matti  Marco,  Calabro'  Simona,  Sala Alessandro, Nardella Stefano e
 Rastelli Arianna; Rigoldi Daniele;  Maschietto  Patrizia;  Scarciglia
 Elena;  Sogni  Francalberto;  Stemma  Alessandro; Testori Marco; Vaja
 Fabio; Valente Vito Giovanni; Vescia Michela; Vassallo  Monia;  Vespa
 Dario;  Zacco  Simona tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco
 Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio
 del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
   Contro l'Universita' degli studi di Milano, in persona del  rettore
 pro-tempore;      il  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca,
 scientifica e tecnologica e Ministero della  pubblica  istruzione  in
 persona    dei    Ministri   pro-tempore   rappresentati   e   difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato  in  Roma,
 via dei Portoghesi n.  12 e nei confronti di Liuzzi Gemma Marisa, non
 costituita in giudizio; per l'annullamento previa sospensione:  della
 delibera  dell'Universita'  degli studi di Milano di approvazione del
 bando di concorso per il corso di laurea in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 50 posti
 per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della
 graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e
 protesi  dentaria  per  l'anno accademico 1997/1998; dell'(eventuale)
 delibera di approvazione delle  procedure  per  l'espletamento  della
 prova  d'esame per  l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in
 odontoiatria e protesi  dentaria  per  l'anno  accademico  1997/1998;
 della  delibera  di  nomina  della  commissione  esaminatrice  per il
 concorso relativo al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria,   per   l'anno  accademico  1997/1998;  della  delibera  di
 approvazione dei criteri di  selezione  e  di  istituzione  dei  test
 relativamente  al  concorso  per il corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;  delle  (eventuali)
 delibere  del  Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del
 Senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano, in  cui  si
 indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno,
 relativamente  al  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria
 per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997,  n.  245
 del   Ministero   dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica con cui e' stato adottato il "regolamento  recante  norme
 in  materia  di  accessi  all'istruzione  universitaria e di connesse
 attivita' di orientamento", nella parte in  cui  (artt.  4  e  5)  si
 limita  l'accesso  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e protesi
 dentaria;  del   decreto   del   31   luglio   1997   del   Ministero
 dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si
 limita l'accesso  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria  per  l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli
 studi  di  Milano,  stabilendo  le  modalita'   di   selezione;   del
 provvedimento  nota  prot.  S/14644  dell'Universita'  degli studi di
 Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda  di  ammissione  al
 corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per l'anno
 accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove  occorra,  del
 d.P.R.  28  febbraio  1980,  n.  135  con  cui e' stata introdotta la
 tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in
 cui  prevede  l'introduzione  del  c.d.  numero   programmato   delle
 iscrizioni  al  corso  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e
 del d.P.R. 25 settembre 1980, n. 685 con cui e' stato  modificato  lo
 Statuto  dell'Universita'  degli studi di Milano ed e' stata prevista
 l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi  dentaria,
 con  la  previsione  del  numero programmato, nonche' delle modifiche
 successive nonche', di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati,
 successivi, conseguenziali  e  comunque  connessi;  sui  ricorsi  nn.
 15020/1997  e  15033/1997  proposti  rispettivamente da Ban Filippo e
 Vitarelli  Filippo,  rappresentati  e  difesi  dagli   avv.ti   Mirco
 Rizzoglio  e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio
 del secondo difensore, in Roma, via Svezia, n. 11;
   Contro l'Universita' degli studi di Chieti, in persona del  rettore
 pro-tempore;   il   Ministero   dell'Universita'   e  della  ricerca,
 scientifica e tecnologica e Ministero della  pubblica  istruzione  in
 persona  dei  rispettivi  Ministri pro-tempore rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12,  per l'annullamento previa sospensione:
 della delibera dell'Universita' degli studi di Chieti di approvazione
 del bando di concorso per  il  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  per  l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 30 posti
 per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della
 graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale)  delibera  di
 approvazione  delle  procedure per l'espletamento della prova d'esame
 per  l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e
 protesti  dentaria  per  l'a.a.     1997/1998;  della   delibera   di
 approvazione  dei  criteri  di  selezione  e  di istituzione dei test
 relativamente al concorso per il corso di laurea  in  odontoiatria  e
 protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) delibere del
 Consiglio  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  del Senato
 accademico dell'Universita' degli studi di Chieti, in cui  si  indica
 il  numero  di  posti  disponibili  per  l'iscrizione  al primo anno,
 relativamente al corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria
 per  l'a.a.  1997/1998;  del  decreto  21  luglio  1997,  n.  245 del
 Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 nella parte in cui (artt.  4 e 5) si limita  l'accesso  al  corso  di
 laurea  in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio
 1997 del Ministero dell'Universita' e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  in  cui  si  limita  l'accesso  al  corso  di  laurea in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'a.a.    1997/1998   presso
 l'Universita'  degli  studi  di  Chieti,  stabilendo  le modalita' di
 selezione; del provvedimento dell'Universita' degli studi  di  Chieti
 con  cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di
 laurea in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'a.a.  1997/1998
 presentata  dal  ricorrente;  e,  ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio
 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta  la  tabella  XIIII-bis  nel
 r.d.  29  settembre  1938,  n.  1652,  nella  parte  in  cui  prevede
 l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  dello Statuto dell'Universita' degli
 studi di Chieti nella parte in cui e' stata prevista l'attivazione al
 corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione
 del numero programmato, nonche' delle modifiche  successive;  nonche'
 di  tutti  gli  atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi,
 conseguenziali e comunque connessi;  sui  ricorsi  nn.  15160/1997  e
 15025/1997,  proposti  rispettivamente  da  Magliano  Paolo e Carenzo
 Andrea, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto
 Pandolfi,  elettivamente  domiciliati  nello   studio   del   secondo
 difensore, in Roma, via Svezia, n. 11;
   Contro  l'Universita' degli studi di Torino, in persona del rettore
 pro-tempore;  il  Ministero   dell'Universita'   e   della   ricerca,
 scientifica  e  tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in
 persona dei rispettivi Ministri pro-tempore  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma,
 via dei Portoghesi n.  12,  per  l'annullamento  previa  sospensione:
 della  delibera  del  22  maggio 1997 del Consiglio della facolta' di
 medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino in cui si
 stabilisce il numero di posti disponibili (40)  per  l'iscrizione  al
 primo  anno  del  corso di laurea in odontroiatria e protesi dentaria
 per l'anno  accademico  1997/1998;  della  delibera  dell'Universita'
 degli  studi  di  Torino di approvazione del bando di concorso per il
 corso di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno
 accademico  1997/1998  in  cui  si  stabiliscono  le procedure per le
 limitazioni all'accesso al predetto corso di laurea;  della  delibera
 di  approvazione  della  graduatoria finale degli ammessi al corso di
 laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico
 1997/1998  e  della  graduatoria stessa; dell'(eventuale) delibera di
 approvazione delle procedure per l'espletamento della  prova  d'esame
 per  l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e
 protesti  dentaria  per  l'anno  accademico 1997/1998; delle delibera
 della nomina della commissione per il concorso relativo al  corso  di
 laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria, per l'anno accademico
 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione  e
 di  istituzione  dei  test  relativamente al concorso per il corso di
 laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico
 1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di
 medicina  e  chirurgia e del Senato accademico dell'Universita' degli
 studi di Torino, in cui si indica il numero di posti disponibili  per
 l'iscrizione  al  primo  anno,  relativamente  al  corso di laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico  1997/1998;  di
 altri  (eventuali) bandi di concorso relativi all'accesso al corso di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Universita'  degli
 studi  di  Torino  - anno accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio
 1997,  n.  245  del  Ministero  dell'Universita'  e   della   ricerca
 scientifica  e  tecnologica,  nella  parte  in cui (artt.   4 e 5) si
 limita l'accesso  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria  (all.  4);  del  decreto  del  31 luglio 1997 del Ministero
 dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui  si
 limita  l'accesso  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e protesi
 dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso  l'Universita'  degli
 studi   di   Torino,   stabilendo  le  modalita'  di  selezione;  del
 provvedimento dell'Universita' degli studi di Torino  con  cui  viene
 respinta  l'ulteriore  domanda  di  ammissione  al corso di laurea in
 odontoiatria e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico  1997/1998
 presentata  dal  ricorrente;  e,  ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio
 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta  la  tabella  XVIII-bis  nel
 r.d.  29  settembre  1938,  n.  1652,  nella  parte  in  cui  prevede
 l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  e  dello  Statuto
 dell'Universita' degli studi di Torino nella parte in  cui  e'  stata
 prevista  l'attivazione  al corso di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria, con la previsione del  numero  programmato,  nonche'  delle
 modifiche  successive;  nonche'  di tutti gli atti stessi precedenti,
 preordinati, successivi,  conseguenziali  e  comunque  connessi;  sui
 ricorsi  nn.  15338/1997  e  15339/1997,  proposti rispettivamente da
 Pelosi Marco e Marchini Simone, rappresentati e difesi  dagli  avv.ti
 Mirco  Rizzoglio  e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello
 studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia, n. 11;
   Contro l'Universita' degli studi di Parma, in persona  del  rettore
 pro-tempore;   il   Ministero   dell'Universita'   e  della  ricerca,
 scientifica e tecnologia e Ministero della  pubblica  istruzione,  in
 persona  dei  rispettivi  Ministri pro-tempore rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12,  per l'annullamento previa sospensione:
 della delibera dell'Universita' degli studi di Parma di  approvazione
 del  bando  di  concorso  per  il  corso  di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si  indicano
 20 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera del 4 giugno
 1997   del   Consiglio   della   facolta'  di  medicina  e  chirurgia
 dell'Universita' degli studi di Parma in cui si indica il  numero  di
 20  posti disponibili per l'iscrizione al primo anno relativamente al
 corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - anno  accademico
 1997/1998;   della   conseguente   delibera   del  Senato  accademico
 dell'Universita' degli studi di Parma in cui si approva la precedente
 deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina  e  chirurgia;
 della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi
 al  corso  di  laurea  in  odontoiatria e protesi dentaria per l'anno
 accademico 1997/1998 e  della  graduatoria  stessa;  dell'(eventuale)
 delibera  di  approvazione  delle  procedure per l'espletamento della
 prova d'esame per  l'iscrizione al primo anno del corso di laurea  in
 odontoiatria  e  protesti  dentaria  per l'anno accademico 1997/1998;
 delle delibera della nomina della  commissione  esaminatrice  per  il
 concorso  relativo  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria e protesi
 dentaria,  per  l'anno  accademico  1997/1998;  della   delibera   di
 approvazione  dei  criteri  di  selezione  e  di istituzione dei test
 relativamente al concorso per il corso di laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali)
 delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia  e  del
 Senato  accademico  dell'Universita'  degli studi di Parma, in cui si
 indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno,
 relativamente al corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria
 per  l'anno  accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245
 del  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
 tecnologica, nella parte in cui (artt.  4 e 5) si limita l'accesso al
 corso  di  laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del
 31  luglio  1997  del  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  in  cui  si limita l'accesso al corso di
 laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico
 1997/1998  presso   l'Universita' degli studi di Parma, stabilendo le
 modalita' di selezione; del provvedimento nota prot. n. 20254  del  3
 ottobre  1997  dell'Universita'  degli  studi  di Parma con cui viene
 respinta l'ulteriore domanda di ammissione  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico 1997/1998
 presentata dal ricorrente; e, ove occorra,  del  d.P.R.  28  febbraio
 1980,  n.  135  con  cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel
 r.d.  29  settembre  1938,  n.  1652,  nella  parte  in  cui  prevede
 l'introduzione  del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  e  dello  Statuto
 dell'Universita'  degli  studi  di  Parma  in  cui  e' stata prevista
 l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria
 con   la   previsione  del  numero  programmato  delle  iscrizioni  e
 successive modifiche, nonche' di tutti gli  atti  stessi  precedenti,
 preordinati,  successivi,  conseguenziali  e  comunque  connessi; sul
 ricorso n. 14672/1997, proposto da Sanavio  Matteo,  rappresentato  e
 difeso   dagli   avv.ti   Mirco   Rizzoglio   e   Norberto  Pandolfi,
 elettivamente domiciliati nello  studio  del  secondo  difensore,  in
 Roma, via Svezia n. 11;
   Contro  l'Universita'  degli studi di Parma, in persona del rettore
 pro-tempore;  il  Ministero   dell'Universita'   e   della   ricerca,
 scientifica  e  tecnologica  e  Ministero  della  pubblica istruzione
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege,
 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  per  l'annullamento
 previa sospensiva:
 della  delibera dell'Universita' degli studi di Parma di approvazione
 del bando di concorso per il corso di laurea in medicina e  chirurgia
 per  l'anno  accademico  1997/1998, in cui si indicano 195 posti - di
 cui 15 per studenti extracomunitari -  per  le  iscrizioni  al  primo
 anno;  della  delibera di approvazione della graduatoria finale degli
 ammessi al corso  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  per  l'anno
 accademico 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle
 procedure per l'espletamento della prova d'esame per  l'iscrizione al
 primo  anno  del  corso  di  laurea  in  medicina  e chirurgia - anno
 accademico 1997/1998; delle delibera della nomina  della  commissione
 esaminatrice  per il concorso relativo al corso di laurea in medicina
 e chirurgia, per  l'anno  accademico  1997/1998;  della  delibera  di
 approvazione  dei  criteri  di  selezione  e  di istituzione dei test
 relativamente al concorso per  il  corso  di  laurea  in  medicina  e
 chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali) delibere
 del  Consiglio  della  facolta'  di medicina e chirurgia e del Senato
 accademico dell'Universita' degli studi di Parma, in cui si indica il
 numero  di  posti  disponibili  per  l'iscrizione  al   primo   anno,
 relativamente  al  corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno
 accademico  1997/1998;  del  decreto  21  luglio  1997,  n.  245  del
 Ministero  dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
 nella parte in cui (artt.  4 e 5) si limita  l'accesso  al  corso  di
 laurea  in  medicina  e chirurgia; del decreto del 31 luglio 1997 del
 Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
 in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia
 per  l'anno  accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di
 Parma, stabilendo le modalita' di selezione; del  provvedimento  nota
 prot.  n.  20253 Div. 1 Sez. 4/4A del 3 ottobre 1997 dell'Universita'
 degli studi di Parma con cui viene respinta  l'ulteriore  domanda  di
 ammissione  al  corso  di  laurea  in medicina e chirurgia per l'anno
 accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove  occorra,  del
 d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui e' stata modificata la tabella
 XVIII-bis   nel   r.d.   29   settembre  1938,  n.  1652,  prevedendo
 l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al  corso
 di  laurea  in  medicina e chirurgia e dello Statuto dell'Universita'
 degli  studi  di  Parma,  nella  parte  in  cui  prevede  il   numero
 programmato  delle  iscrizioni  al  corso  di  laurea  in  medicina e
 chirurgia, nonche' delle modifiche successive, nonche' di  tutti  gli
 atti  stessi  precedenti,  preordinati,  successivi, conseguenziali e
 comunque connessi; sui ricorsi nn. 14556/1997, 14561/1997, 14667/1997
 e 14699/1997, proposti  rispettivamente  da  Aguzzi  Alessia,  Bedoni
 Marzia,  Moiola  Francesca  e Redaelli Chiara, rappresentati e difesi
 dagli  avv.ti  Mirco  Rizzoglio  e  Noberto  Pandolfi,  elettivamente
 domiciliati  nello  studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia
 n. 11;
   Contro l'Universita' degli studi di Milano, in persona del  rettore
 pro-tempore;   il   Ministero   dell'Universita'   e  della  ricerca,
 scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica  istruzione,  in
 persona  dei  rispettivi  Ministri pro-tempore rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12,  per l'annullamento previa sospensione:
 della delibera dell'Universita' degli studi di Milano di approvazione
 del  bando  di  concorso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno
 accademico 1997/1998, in cui si indicano 465 posti - di  cui  15  per
 studenti  extracomunitari  -  per  le iscrizioni al primo anno; della
 delibera di approvazione della graduatoria finale  degli  ammessi  al
 corso  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  per  l'anno accademico
 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle  procedure
 per  l'espletamento  della  prova d'esame per   l'iscrizione al primo
 anno del corso di laurea in medicina e chirurgia  -  anno  accademico
 1997/1998; delle delibera della nomina della commissione esaminatrice
 per  il concorso relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia,
 per l'anno accademico 1997/1998; della delibera di  approvazione  dei
 criteri  di  selezione  e  di  istituzione  dei test relativamente al
 concorso per il corso di laurea in medicina e  chirurgia  per  l'anno
 accademico  1997/1998; delle (eventuali) delibere del Consiglio della
 facolta'  di  medicina  e   chirurgia   e   del   Senato   accademico
 dell'Universita' degli studi di Milano, in cui si indica il numero di
 posti  disponibili  per  l'iscrizione al primo anno, relativamente al
 corso di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  per  l'anno  accademico
 1997/1998;   del  decreto  21  luglio  1997,  n.  245  del  Ministero
 dell'Universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  nella
 parte in cui (artt.  4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in
 medicina  e  chirurgia;  del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero
 dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui  si
 limita  l'accesso  al  corso  di  laurea  in medicina e chirurgia per
 l'anno accademico  1997/1998  presso  l'Universita'  degli  studi  di
 Milano,  stabilendo le modalita' di selezione; del provvedimento nota
 prot. S/14697 dell'Universita' degli studi di Milano  con  cui  viene
 respinta  l'ulteriore  domanda  di  ammissione  al corso di laurea in
 medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998  presentata  dal
 ricorrente;  e,  ove  occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con
 cui e' stata modificata la tabella XVIII-bis nel  r.d.  29  settembre
 1938,  n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato
 delle iscrizioni al corso di laurea in medicina  e  chirurgia  e  del
 d.P.R.    3  marzo 1988 (come modificato dal r.d. 22 luglio 1991) con
 cui e' stato modificato lo Statuto dell'Universita'  degli  studi  di
 Milano ed e' stato previsto il numero programmato delle iscrizioni al
 corso  di  laurea  in  medicina  e chirurgia, nonche' delle modifiche
 successive, nonche' di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati,
 successivi, conseguenziali  e  comunque  connessi;  sui  ricorsi  nn.
 14560/1997,   14562/1997,  14566/1997,  proposti  rispettivamente  da
 Cavazza Erika, Fola Michele, Bonetti Lorenzo, rappresentati e  difesi
 dagli  avv.ti  Mirco  Rizzoglio  e  Noberto  Pandolfi,  elettivamente
 domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via  Svezia,
 n. 11;
   Contro l'Universita' degli studi di Brescia, in persona del rettore
 pro-tempore;   il   Ministero   dell'Universita'   e  della  ricerca,
 scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica  istruzione,  in
 persona  dei  rispettivi  Ministri pro-tempore rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12,  per l'annullamento previa sospensione:
 della  delibera  dell'Universita'   degli   studi   di   Brescia   di
 approvazione  del  bando  di  concorso  per  il  corso  di  laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico  1997/1998,  in
 cui  si  indicano  24  posti  per  le iscrizioni al primo anno; della
 delibera  di  approvazione  della graduatoria finale degli ammessi al
 corso di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno
 accademico 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle
 procedure per l'espletamento della prova d'esame per  l'iscrizione al
 primo  anno  del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria -
 anno accademico 1997/1998; della delibera di nomina della commissione
 esaminatrice  per  il  concorso  relativo  al  corso  di  laurea   in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria,  per l'anno accademico 1997/1998;
 della  delibera  di  approvazione  dei  criteri  di  selezione  e  di
 istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea
 in  odontoiatria  e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;
 delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e
 chirurgia e del Senato accademico  dell'Universita'  degli  studi  di
 Brescia,  in  cui  si  indica  il  numero  dei  posti disponibili per
 l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di odontoiatria  e
 protesi  dentaria  per  l'anno  accademico  1997/1998; del decreto 21
 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt.  4 e 5) si limita
 l'accesso  al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del
 decreto del 31 luglio 1997 del  Ministero  dell'Universita'  e  della
 ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso
 di  laurea  in  odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico
 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Brescia, stabilendo  le
 modalita'  di selezione; della mancata ammissione della ricorrente al
 corso di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno
 accademico 1997/1998; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n.
 135  con  cui  e'  stata  introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29
 settembre 1938, n. 1652, nella parte in  cui  prevede  l'introduzione
 del  c.d.  numero  programmato delle iscrizioni al corso di laurea in
 odontoiatria e protesi  dentaria  e  dello  Statuto  dell'Universita'
 degli  studi  di  Brescia  in  cui e' stata prevista l'attivazione al
 corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria con la  previsione
 del  numero  programmato  delle  iscrizioni  e  successive modifiche,
 nonche' di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi,
 conseguenziali e  comunque  connessi;  sul  ricorso  nn.  15337/1997,
 proposto  da  Mazzola  Isabella,  rappresentata e difesa dagli avv.ti
 Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliata  nello
 studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
   Contro  l'Universita'  degli studi di Pavia, in persona del rettore
 pro-tempore;  Ministero dell'Universita' e della ricerca  scientifica
 e  tecnologica  e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei
 rispettivi    Ministri    pro-tempore    rappresentati    e    difesi
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato, ex lege, domiciliato in Roma,
 via dei Portoghesi n.  12,  per  l'annullamento  previa  sospensione:
 della  delibera dell'Universita' degli studi di Pavia di approvazione
 del bando di concorso per il corso di laurea in medicina e  chirurgia
 per  l'anno  accademico  1997/1998, in cui si indicano 187 posti - di
 cui 25 per studenti extracomunitari -  per  le  iscrizioni  al  primo
 anno;  della delibera del 16 luglio 1997 del Consiglio della facolta'
 di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia in  cui
 si  indica  il  numero  da  162  a  170  dei  posti  disponibili  per
 l'isrizione al  primo  anno  relativamente  al  corso  di  laurea  in
 medicina   e   chirurgia   per  l'anno  accademico  1997/1998;  della
 conseguente  delibera  del  16  luglio  1997  del  Senato  accademico
 dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia in cui si prende atto della
 precedente deliberazione del Consiglio della facolta' di  medicina  e
 chirurgia;  della  delibera  di approvazione della graduatoria finale
 degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia  per  l'anno
 accademico  1997/1998  e  della  graduatoria stessa; dell'(eventuale)
 delibera di approvazione delle  procedure  per  l'espletamento  della
 prova  d'esame per  l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in
 medicina e chirurgia - anno accademico 1997/1998; della  delibera  di
 nomina  della  commissione  esaminatrice  per il concorso relativo al
 corso di laurea  in  medicina  e  chirurgia,  per  l'anno  accademico
 1997/1998;  della delibera di approvazione dei criteri di selezione e
 di istituzione dei test relativamente al concorso  per  il  corso  di
 laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; delle
 (eventuali)  delibere  del  Consiglio  della  facolta'  di medicina e
 chirurgia e del Senato accademico  dell'Universita'  degli  studi  di
 Pavia,   in  cui  si  indica  il  numero  di  posti  disponibili  per
 l'iscrizione al primo anno,  relativamente  al  corso  di  laurea  in
 medicina  e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998; del decreto 21
 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt.  4 e 5) si limita
 l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia; del decreto del
 31  luglio  1997  del  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica in cui si  limita  l'accesso  al  corso  di
 laurea  in  medicina  e  chirurgia  dentaria  per  l'anno  accademico
 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di  Pavia,  stabilendo  le
 modalita'  di  selezione;  del  provvedimento  nota prot. 25245 del 9
 ottobre 1997 dell'Universita' degli studi  di  Pavia  con  cui  viene
 respinta  l'ulteriore  domanda  di  ammissione  al corso di laurea in
 medicina  e  chirurgia  per  l'a.a.     1997/1998  presentata   dalla
 ricorrente;  e,  ove  occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con
 cui e' stata modificata la tabella XVIII del r.d. 29 settembre  1938,
 n.  1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle
 iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e dello Statuto
 dell'Universita'  degli studi di Pavia, nella parte in cui prevede il
 numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina  e
 chirurgia,  nonche'  delle modifiche successive, nonche' di tutti gli
 atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi,  conseguenziali
 e  comunque connessi; sul ricorso n. 15166/1997, proposto da Vercelli
 Andrea,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Mirco  Rizzoglio  e
 Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliato nello studio del secondo
 difensore, in Roma, via Svezia, n. 11;
   Contro  l'Universita'  degli studi di Pavia, in persona del rettore
 pro-tempore; Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica e Ministero della pubblica  istruzione,  in  persona  dei
 rispettivi    Ministri    pro-tempore    rappresentati    e    difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12,  per l'annullamento previa sospensione:
 della delibera dell'Universita' degli studi di Pavia di  approvazione
 del  bando  di  concorso  per  il  corso  di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si  indicano
 3   posti  per  le  iscrizioni  al  primo  anno;  della  delibera  di
 approvazione della graduatoria  finale  degli  ammessi  al  corso  di
 laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per l'anno accademico
 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle  procedure
 per  l'espletamento  della  prova d'esame per   l'iscrizione al primo
 anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi  dentaria  -  anno
 accademico  1997/1998;  delle  delibera  di  nomina della commissione
 esaminatrice  per  il  concorso  relativo  al  corso  di  laurea   in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria,  per l'anno accademico 1997/1998;
 della  delibera  di  approvazione  dei  criteri  di  selezione  e  di
 istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea
 in  odontoiatria  e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;
 delle (eventuali) delibere del Consiglio della facolta' di medicina e
 chirurgia e del Senato accademico  dell'Universita'  degli  studi  di
 Pavia,   in  cui  si  indica  il  numero  di  posti  disponibili  per
 l'iscrizione al primo anno,  relativamente  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria  e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; del
 decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Universita' e della
 ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt.   4 e  5)
 si  limita  l'accesso  al  corso  di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria;  del   decreto   del   31   luglio   1997   del   Ministero
 dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si
 limita l'accesso  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria  per  l'anno accademico 1997/1998 presso l'Universita' degli
 studi di Pavia, stabilendo le  modalita'  di  selezione;  della  nota
 prot.  25244  del 9 ottobre 1997 con cui l'Universita' degli studi di
 Pavia ha respinto la domanda di ammissione  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico 1997/1998
 presentata dal ricorrente; e, ove occorra,  del  d.P.R.  28  febbraio
 1980,  n.  135  con  cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel
 r.d.  29  settembre  1938,  n.  1652,  nella  parte  in  cui  prevede
 l'introduzione  del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso
 di laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  e  del  d.P.R.  19
 settembre  1980, n. 674 che ha modificato lo Statuto dell'Universita'
 degli studi di Pavia prevedendo l'attivazione del corso di laurea  in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria,  con  la  previsione  del  numero
 programmato, come successivamente modificato ed integrato, nonche' di
 tutti gli  atti  agli  stessi  precedenti,  preordinati,  successivi,
 conseguenziali  e  comunque  connessi;  sul  ricorso  n.  14564/1997,
 proposto da Ghivarello Stefano, rappresentato e difeso  dagli  avv.ti
 Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliato presso
 lo studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
   Contro  l'Universita' degli studi di Verona, in persona del rettore
 pro-tempore; Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica e Ministero della pubblica  istruzione,  in  persona  dei
 rispettivi    Ministri    pro-tempore    rappresentati    e    difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege, domiciliato  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12,  per l'annullamento previa sospensione:
 della delibera dell'Universita' degli studi di Verona di approvazione
 del bando di concorso per  il  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano
 20  posti  per  le  iscrizioni  al  primo  anno;  della  delibera  di
 approvazione  della  graduatoria  finale  degli  ammessi  al corso di
 laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico
 1997/1998;  dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure
 per l'espletamento della prova d'esame per    l'iscrizione  al  primo
 anno  del  corso  di  laurea in odontoiatria e protesi dentaria, anno
 accademico 1997/1998; della  delibera  di  nomina  della  commissione
 esaminatrice   per  il  concorso  relativo  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria e protesi dentaria,  per  l'anno  accademico  1997/1998;
 della  delibera  di  approvazione  dei  criteri  di  selezione  e  di
 istituzione dei test relativamente al corso di laurea in odontoiatria
 e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998; delle (eventuali)
 delibere del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia  e  del
 Senato  accademico  dell'Universita' degli studi di Verona, in cui si
 indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno,
 relativamente al corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria
 per  l'anno  accademico 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245
 del  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
 tecnologica  nella parte in cui (artt.  4 e 5) si limita l'accesso al
 corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del  decreto  del
 31  luglio  1997  del  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica in cui si  limita  l'accesso  al  corso  di
 laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per l'anno accademico
 1997/1998 presso  l'Universita' degli studi di Verona, stabilendo  le
 modalita'  di  selezione;  della mancata ammissione del ricorrente al
 corso  di  laurea  in  odontoiatria   e   protesi   dentaria   presso
 l'Universita' degli studi di Verona per l'anno accademico 1997/1998;
     e,  ove  occorra,  del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e'
 stata introdotta la tabella XVIII-bis del r.d. 29 settembre 1938,  n.
 1652,  nella  parte  in  cui  prevede  l'introduzione del c.d. numero
 programmato delle iscrizioni al corso di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  e  dello  Statuto  dell'Universita' degli studi di
 Verona nella parte in cui prevede il numero programmato per l'accesso
 al corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria,  nonche'  di
 tutti  gli  atti  agli  stessi  precedenti,  preordinati, successivi,
 conseguenziali e comunque connessi;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato relatore, per la camera di consiglio del 15 dicembre 1997,
 il consigliere Bruno Mollica;
   Uditi altresi' i difensori delle parti, come da verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
                            Fatto e diritto
   I. - Con i ricorsi all'esame della Sezione i ricorrenti investono i
 provvedimenti  specificati in epigrafe nella parte in cui determinano
 la preclusione dell'accesso ai  corsi  universitari  cui  i  medesimi
 aspirano  ad  essere  iscritti  per l'anno accademico 1997-1998, e ne
 chiedono, in via  incidentale,  la  sospensione:  su  tale  richiesta
 cautelare la Sezione e' chiamata a decidere.
   Trattasi  di  corsi  per i quali l'Amministrazione, attraverso atti
 regolamentari e di attuazione,  ha  imposto  consistenti  limitazioni
 nelle iscrizioni.
   L'agire   dell'Amministrazione   -   in   particolare   il  decreto
 ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento  recante  norme  in
 materia  di  accessi  alla  istruzione  universitaria  e  di connesse
 attivita'  di  orientamento")  -   trova   dichiaratamente   supporto
 normativo  nell'art.   9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990,
 n. 341, come modificato dall'art.  17,  comma  116,  della  legge  15
 maggio  1997,  n.  127,  che  ha  attribuito  ad  un atto emanato dal
 Ministro  dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 il  potere  di  determinare  la  limitazione  degli  accessi  di  cui
 trattasi.
   Ed   invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta  modifica,
 stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del C.U.N.
 i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso  alle  scuole
 di  specializzazione  ed  ai corsi universitari, anche a quelli per i
 quali l'atto emanato  dal  Ministro  preveda  una  limitazione  delle
 iscrizioni".
   La  Sezione  dubita  della legittimita' costituzionale della norma;
 pertanto, ritiene di dover sollevare anche  d'ufficio per  i  profili
 non    trattati    dai   ricorrenti,   la   relativa   questione   di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e conseguentemente, con gli articoli 33 e 34 Cost.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da un  lato,  sembra  incontrovertibile  che  la  tutela  cui  mira
 l'azione   intrapresa   discende,   nella   specie,  dalla  eventuale
 eliminazione  della  realta'  giuridica   della   disposizione   che,
 conferendo  il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa
 di precludere o limitare l'accesso ai  corsi  universitari:  si'  che
 viene  a  configurarsi  una  assoluta priorita' - anche in ragione di
 principi attinenti all'economia di giudizio -  di  trattazione  della
 detta  questione.  E' infatti evidente che la caducazione delle norme
 che consentono al Ministro dell'Universita' di porre limitazioni alle
 iscrizioni  consentirebbe  la  soddisfazione   piena   dell'interesse
 dedotto   in  giudizio  dalla  ricorrente,  consentendo  allo  stesso
 l'iscrizione al corso  senza  sottomettersi  a  procedure  selettive,
 mentre   le  altre  censure  sollevano  questioni  che  ove  fondate,
 assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse  della
 ricorrente   e  si  presentano  subordinate  all'esito  eventualmente
 negativo dell'incidente di costituzionalita'.
   Dall'altro, la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi  configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce  la
 fonte   del  potere  nella  specie  esercitato  dall'Amministrazione,
 preclude al Collegio una pronuncia, sia  pure  in  sede  di  sommaria
 deliberazione,   sull'esistenza   o  meno  del  fumus  della  pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  vincolata   dalla
 decisione  della  Corte  sulla  portata della norma sottoposta al suo
 esame.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la Sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari,  sussista,  in  base  agli  articoli 33 e 34 Cost., una
 riserva relativa di legge, con la conseguenza  che,  in  mancanza  di
 norme   legislative   che  attribuiscano  all'Amministrazione  -  nel
 rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa -  il  potere
 di  stabilire  limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi
 illegittimi i provvedimenti regolamentari o di  attuazione  che  tali
 limitazioni prevedano.
   La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva relativa di
 legge costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del  giudice
 amministrativo  (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996,
 n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana,  I  sezione,  24
 aprile  1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e,
 II  sez.,  13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II sez., 21 marzo
 1995, n. 197).
   Ed  invero,  e'  l'art.  33,  secondo  comma,  Cost.  a   stabilire
 espressamente   che   "la   Repubblica   detta   le   norme  generali
 sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e  grado",
 nel  quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma,
 che sancisce che "la scuola e' aperta a  tutti"  (e  che  ha  trovato
 attuazione,  per  le  Universita',  con la legge 11 dicembre 1969, n.
 910).
   E laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre  limitazioni
 all'accesso,   vi   ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7  febbraio  1958,  n.  88,
 che,  in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori
 di educazione fisica, prevede  un  numero  di  posti  determinati  da
 assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio
 1961,  n.  685,  che  limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal  1961/1962
 al  1964/1965,  per  un  numero  predeterminato di posti da assegnare
 mediante concorso per titoli ed esami) ovvero  mediante  attribuzione
 del  relativo  potere  alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla
 legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art.  38  della  legge  14
 agosto  1982,  n.  590,  con  cui,  al  fine  di  consentire  l'avvio
 programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'Amministrazione
 universitaria  il  potere  di  determinare,  peraltro  con   espressa
 limitazione  temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione
 di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa  di  legge
 per  una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di
 demandare ad altre fonti sottoordinate la  disciplina  della  materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria  che
 lo  rendano  meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica,
 ma cio' e' possibile solo  previa  determinazione  di  una  serie  di
 precetti  idonei  ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria
 entro confini ben  delineati  o,  quantomeno,  previa  determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In  proposito,  e'  costante l'insegnamento del giudice delle leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa  pubblica
 amministrazione,   ma   sussistano  nella  previsione  legislativa  -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbario  1986,  n.  34,  e
 giurisprudenza  ivi  richiamata;  sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, della  legge
 n.  341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra
 esente da precitati profili di incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro  stesso,
 con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione (C.U.N.) la stessa
 definizione   dei   "criteri   generali   per   la   regolamentazione
 dell'accesso ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del   principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di  meccanismi
 di  produzione  giuridica non conformi al dettato costituzionale, del
 principio della tutela  del  diritto  allo  studio,  postulato  dagli
 articoli 33 e 34 Cost.
   IV.  -  Per  le  considerazioni  che precedono, va conseguentemente
 sollevata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art.  9,
 quarto comma cit., per contrasto col principio  costituzionale  della
 riserva relativa di legge nonche' con gli articoli 33 e 34 Cost.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione  del  giudizio  ai  sensi
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla
 legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge  19  novembre
 1990,  n.  341,  come  modificato  dall'art.  17, comma 116, legge 15
 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio  costituzionale  della
 riserva di legge nonche' agli artt. 33 e 34 Cost.;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera di  consiglio  del  15  dicembre
 1997.
                          Il presidente: Cossu
                                         Il consigliere, est.: Mollica
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