Rideterminazione delle direzioni di atterraggio nell'aeroporto di Biella-Cerrione.(GU n.223 del 22-9-1992)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141; Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085; Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 5 luglio 1966, con cui sono state de- terminate le direzioni di atterraggio nell'aeroporto di Biella- Cerrione, ai sensi dell'art. 714- bis del codice della navigazione; Considerato che, rispetto a quanto disposto dal succitato decreto ministeriale 25 maggio 1966 sono intervenute modifiche a seguito dell'attuazione di interventi di potenziamento effettuati sull'aeroporto e che quindi e' necessario procedere alla riformulazione del decreto relativo alle direzioni di atterraggio nell'aeroporto di Biella-Cerrione; Considerato che occorre indicare, altresi', se detto aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714- bis del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Biella- Cerrione come segue: coordinate geografiche: latitudine 45 29' 41''; longitudine 08 06' 11''; direzione di atterraggio riferita all'orientamento geografico: 337-157; lunghezza della pista: mt 1.500; livello medio dell'aeroporto mt 272,39 s.l.m.; livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata 34: mt 263,92 s.l.m.; testata 16: mt 281,93 s.l.m. L'aeroporto non e' aperto ne' al volo notturno ne' al traffico strumentale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1992 Il Ministro: TESINI