DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2002, n. 32 

Regolamento  di  attuazione della direttiva 1999/90/CEE, che modifica
la  direttiva  90/539/CEE,  in  materia  di polizia sanitaria per gli
scambi  intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e
uova da cova.
(GU n.62 del 14-3-2002)
 
 Vigente al: 29-3-2002  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  92/65/CEE  del Consiglio, del 13 luglio 1992,
relativa  alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
Comunita'  di  animali,  sperma,  ovuli  ed embrioni non soggetti per
quanto  riguarda  le  condizioni di polizia sanitaria, alle normative
comunitarie  specifiche  di  cui  all'allegato  A,  sezione  I, della
direttiva  90/425/CEE,  ed  in  particolare  l'articolo  7,  parte B,
secondo capoverso, che modifica l'articolo 2, secondo comma, punto 1,
della direttiva 90/539/CEE;
  Vista la direttiva 1999/90/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1999,
che  modifica  la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia
sanitaria  per  gli  scambi  intracomunitari  e  le  importazioni  in
provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;
  Visti gli articoli 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.
587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE,
relativa   alle   norme   di   polizia  veterinaria  per  gli  scambi
intracomunitari  e  le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di
pollame e uova da cova;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 221,
recante  regolamento  di  attuazione  della direttiva 93/120/CEE, che
modifica la direttiva 90/539/CEE;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 febbraio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro della salute;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  dopo le parole: "e
pernici"  sono  aggiunte  le seguenti: "nonche' gli uccelli corridori
(ratiti),";
    b)  all'articolo  11,  dopo  il  comma 3 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
  "3-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.";
    c) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  spedizioni  di pollame e uova da cova verso Stati membri o
regioni  di Stati membri ai quali in sede comunitaria e' riconosciuto
il  regime  di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di
Newcastle  devono  essere  effettuate  nel  rispetto  delle  seguenti
prescrizioni:
    a)  le  uova  da  cova  devono  provenire  da branchi che, in via
alternativa:
      1) non sono vaccinati;
      2) sono vaccinati con vaccino inattivato;
      3) sono vaccinati con vaccino vivo, purche' la vaccinazione sia
stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova
da cova;
    b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di
selvaggina  da  ripopolamento,  devono non essere vaccinati contro la
malattia di Newcastle e provenire da:
      1)  uova  da  cova  che  soddisfano  le  condizioni di cui alla
lettera a);
      2)  oltre  a  quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui
metodi  di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate
in  tempi  e  luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non
soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);
    c) il pollame riproduttore e da reddito deve:
      1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle;
      2)  oltre  a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato
in  un'azienda  o  in  una  stazione  di quarantena controllata da un
veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione.
In  tale  azienda  o stazione di quarantena nessun volatile che vi si
trovi  deve  essere  vaccinato  contro  la  malattia di Newcastle nei
ventuno  giorni  precedenti  la  spedizione  e durante questo periodo
nessun  volatile  diverso  da quelli che fanno parte della spedizione
deve  esservi  stato  introdotto;  inoltre, nessuna vaccinazione puo'
essere praticata nelle stazioni di quarantena;
      3)   essere   stato  sottoposto,  nei  quattordici  giorni  che
precedono  la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo,
con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia
di Newcastle, secondo modalita' stabilite in sede comunitaria;
    d) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:
      1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano
la prescrizione di cui al numero 3) della lettera c);
      2)  se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni
che  precedono  la  spedizione,  ad  un  controllo effettuato ai fini
dell'isolamento   del  virus  della  malattia  di  Newcastle  secondo
modalita' stabilite in sede comunitaria.";
    d) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
  "Art.  21-bis.  -  1.  Sulla base delle decisioni della Commissione
europea,  adottate  secondo la procedura di cui all'articolo 32 della
direttiva  90/539/CEE,  il pollame, le uova da cova ovvero il pollame
ottenuto  da  uova  da cova importate, possono essere assoggettati, a
misure  di  quarantena  o d'isolamento per un periodo non superiore a
due mesi.
  2.  Le  importazioni  di  pollame  e uova da cova non conformi alle
prescrizioni  di  cui  al presente Capo III possono essere effettuate
solo  sulla  base  di  decisioni  della Commissione europea, adottate
secondo   la   procedura  di  cui  all'articolo  32  della  direttiva
90/539/CEE  e  nel  rispetto  delle  specifiche  prescrizioni da essa
fissate.".
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  il presente decreto si applica, per le regioni e
province  autonome  che  non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 1999/90/CE, sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 marzo 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 33