MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 giugno 2004 

Riconoscimento,  alla  sig.ra Falquerry Joinet Martine Raymonde Marie
Josephe,  di  titolo  di  studio  estero, quale titolo abilitante per
l'iscrizione  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
psicologo.
(GU n.158 del 8-7-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»
  Vista  l'istanza del sig.ra Falquerry Joinet Martine Raymonde Marie
Josephe, nata a Tenes (Algeria) il 27 marzo 1949, cittadina francese,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
115/1992  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003,
del  sopra  indicato  decreto  legislativo, il riconoscimento del suo
titolo  professionale  di  «Psycologue» conseguito in Francia ai fini
dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di
psicologa;
  Rilevato  che  la  richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplome    d'Etudes    Superieures   Specialisees»   (D.E.S.S.)   in
«Psychologie    Clinique    et    Pathologique»   conseguito   presso
l'«Universite' Paris 8» di Parigi nella sessione 2001/2002;
  Considerato  che,  ai  sensi della legislazione francese, l'uso del
titolo  di  «psycologue»  ai fini professionali e' riservato a coloro
che   abbiano  seguito  un  percorso  accademico  conclusosi  con  il
conseguimento  del  D.E.S.S.,  su  indicato,  o  del  D.E.A  (Diplome
d'Etudes Approfondies);
  Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi tenutasi il
29 marzo 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  in  Italia, per cui non appare necessario
applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Alla sig.ra Falquerry Joinet Martine Raymonde Marie Josephe, nata a
Tenes   (Algeria)   il   27 marzo   1949,  cittadina  francese,  sono
riconosciuti   i   titoli   denominati   in   premessa  quali  titoli
cumulativamente  abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi
- sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 25 giugno 2004
                                          Il direttore generale: Mele