N. 427 ORDINANZA 18 - 22 novembre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Procedibilita' - Questioni gia' dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 377/1991) - Richiamo alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale del c.d. degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p. (sentenza n. 81/1991) - Richiamo ulteriore alle sentenze nn. 66 e 183 del 1990, alla ordinanza n. 305/1991 e alla sentenza n. 176/1991 - Delitto punibile con la pena dell'ergastolo - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (C.P.P., art. 438). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma).(GU n.47 del 27-11-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Iaconis Vincenzo ed altra, ordinanza iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 27 ottobre 1990 pronunciata nel corso dell'udienza preliminare a carico di persona imputata del delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba motivare il proprio dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato e che il giudice dell'udienza preliminare "possa dar luogo a giudizio abbreviato anche contro il dissenso del pubblico ministero"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate; Considerato che le questioni sono gia' state esaminate dalla Corte che le ha dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 377 del 1991, sulla base del richiamo alla sentenza n. 81 del 1991 con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice (v. anche sentenze n. 66 del 1990, n. 183 del 1990, ordinanza n. 305 del 1991); che, peraltro, nella specie, risulta contestato il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione per il quale e' prevista la pena dell'ergastolo; e che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta"); che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali e' comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo a quo (v. ordinanza n. 412 del 1991).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1247