DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 1999, n. 426
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva.(GU n.270 del 17-11-1999)
Vigente al: 2-12-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998", ed in particolare l'articolo 6; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari di cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1999, n. 25; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi utilizza la designazione di origine, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2815/98 della commissione del 22 dicembre 1998, senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto confezionato ed immesso al consumo. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica, nel caso di condizionamento e messa in commercio di un taglio di olio extravergine di oliva o di olio vergine di oliva proveniente per oltre il 75% da uno Stato membro o dalla Comunita', a chi utilizza l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 2815/98. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi confeziona ed immette al consumo olio extra vergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. 3. Nei confronti delle imprese riconosciute che violano gli obblighi di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2815/98 o nei cui confronti sia stata accertata la non corrispondenza tra le designazioni dell'origine dei quantitativi degli oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli di oliva vergini utilizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98, si applica la sospensione del riconoscimento per un periodo da un mese a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta la revoca del riconoscimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Diliberto, Ministro della giustizia De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto