Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza n. 1607/FPC).(GU n.281 del 30-11-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450; Vista la propria ordinanza n. 1453/FPC del 27 aprile 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con la quale sono stati prorogati da ultimo, fino al 30 giugno 1988, i contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione; Visti la nota n. 541/BRA/GAB dell'11 luglio 1988 ed il telegramma n. 541/BRA/GAB dell'8 ottobre 1988 con i quali il prefetto di Napoli segnala la necessita' di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988 dei contratti sopra citati; Ravvisata, quindi, l'opportunita' di aderire alla predetta richiesta; Dispone: Art. 1. I contratti di locazione di cui alla ordinanza n. 1453/FPC del 27 aprile 1988, citata nelle premesse, sono differiti al 31 dicembre 1988, alle medesime condizioni economiche concordate a suo tempo tra i conduttori ed i proprietari. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 novembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO