UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996 

    Modificazioni    allo   statuto   dell'Universita'   (Scuola   di
specializzazione in chirurgia generale III).
(GU n.299 del 21-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 229)

                             IL RETTORE
    - Veduto il Testo Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
    -  Veduto  il  Regio  Decreto  Legge  20  giugno  1935  n.  1071,
convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73;
    - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n.  1652 e successive
modificazioni;
    - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
    - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
    - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
    - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
    - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
    - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
    - Veduto il D.M. 11 maggio 1995;
    - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del
piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96;
    - Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
    - Vedute le proposte di modifica dello  Statuto  formulate  dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
    -  Riconosciuta  la  particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
    - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
    - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi
di  Pavia,  emanato  con  decreto  rettorale  del  12 settembre 1996,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta  Ufficiale
n.  224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che il loro inserimento e' previsto nel  regolamento  didattico  di
Ateneo;
    -  Considerato  che  nelle more dell'approvazione e di emanazione
del  regolamento  didattico   di   Ateneo   le   modifiche   relative
all'ordinamento  degli  studi dei corsi di laurea, di diploma e delle
scuole di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  statuto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  17 del Testo Unico piu' sopra citato e
approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con  R.D.
13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni;
    -  Considerata  la necessita' di procedere ad una riarticolazione
dello Statuto contenente  gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di
laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione.
                               DECRETA
    Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di Pavia approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
    Dopo  l'art.  332 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e
con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene  inserita
la  Scuola  di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE III - indirizzo
chirurgia d'urgenza - secondo il seguente articolato:
                               Art. 1
    Nella  Universita'  di  Pavia   e'   istituita   la   Scuola   di
Specializzazione  in  Chirurgia  Generale III: indirizzo in Chirurgia
d'urgenza.
                               Art. 2
    La  Scuola  ha  lo  scopo  di  formare  specialisti  nel  settore
professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati   per
affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze
chirurgiche.
                               Art. 3
    La   Scuola  rilascia  il  titolo  di  Specialisti  in  Chirurgia
Generale: Indirizzo in Chirurgia d'urgenza:
                               Art. 4
    Il corso ha durata di sei anni.
                               Art. 5
    Ai sensi della normativa  generale  concorrono  al  funzionamento
della  Scuola  le strutture della I e della II Facolta' di Medicina e
Chirurgia e del Dipartimento di  Chirurgia  (Sede  amministrativa)  e
quelle  del  S.S.N.  individuate  nei  protocolli  di  intesa  di cui
all'art. 6, comma 2,  del  d.lvo  502/92  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla  tab.  A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.
                               Art. 6
    La Scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti,
determinato in due per ciascun anno di corso per un totale di  dodici
specializzandi.
                               Art. 7
    Sono   parte   integrante   dello   Statuto   della   Scuola   di
Specializzazione in Chirurgia Generale: indirizzo Chirurgia d'urgenza
le di seguito allegate tabelle:
    TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante,  obiettivi
e   relativi  settori  scientifico  disciplinari  per  la  Scuola  di
Specializzazione in  Chirurgia  Generale  -  indirizzo  in  Chirurgia
d'urgenza.
    AREA A2: PROPEDEUTICA
    OBIETTIVI:   lo  specializzando  inizia  l'apprendimento    della
anatomia chirurgica, e della medicina operatoria e deve acquisire  la
base    di   conoscenza   per   la   valutazione   epidemiologica   e
l'inquadramento    dei    casi  clinici  anche     mediante   sistemi
informatici.  Deve  acquisire  la  esperienza  pratica  necessaria  a
valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base
della conoscenza della fisiopatologia chirurgica,  della  metodologia
clinica, della anatomia patologica e della patologia clinica.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F06A = ANATOMIA PATOLOGICA
    F04B = PATOLOGIA CLINICA
    AREA B2: DELLA SEMEIOTICA CLINICA E STRUMENTALE
    OBIETTIVI:  lo  specializzando  procede  nell'apprendimento della
medicina operatoria e deve acquisire  la  base  di  conoscenza  e  la
relativa   esperienza  pratica  necessarie  a  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per  giungere
ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti:
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F18X = DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
    AREA C2: DELLA CLINICA CHIRURGICA GENERALE
    OBIETTIVI: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza
e,  la  relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base
di  una  valutazione  complessiva  della  malattia  e  del  paziente,
l'indicazione  al  tipo  di  trattamento  -  chirurgico o meno - piu'
corretto in  funzione  dei  rischi,  dei  benefici  e  dei  risultati
prevedibili per ogni singolo malato.
    Deve  essere  inoltre  in  grado  di  affrontare  e  risolvere le
problematiche relative  alla  impostazione  e  gestione  del  decorso
post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F21X = ANESTESIOLOGIA
    AREA D2: DELLA ANATOMIA CHIRURGICA E DELLA TECNICA OPERATORIA
    OBIETTIVI: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la
base  di  conoscenza  anatomo-  chirurgica  e  di medicina operatoria
necessaria per  affrontare,  anche  in  prima  persona.,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza ed emergenza.
    Settori scientifici disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    AREA E2: CHIRURGIA D'URGENZA E DI PRONTO SOCCORSO
    OBIETTIVI: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza
e la relativa esperienza pratica necessarie a:
    1  -  definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico  ed a
saper variare le procedure necessarie per  giungere  alla  formazione
della  diagnosi  e  della  indicazione al trattamento in funzione dei
vincoli  di  tempo  e  di  struttura  imposti  dalla  situazione   di
emergenza.
    2  -  affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti
diagnostici (endpscopici,  ecografici,  laparoscopici)  e  chirurgici
necessari,   adottando   tattiche   e   strategie  chirurgiche  anche
differenti dagli standards e tipiche  della  chirurgia  d'urgenza  ed
emergenza.
    3 - gestire, anche in prima persona,  il trattamento intensivo di
primo   soccorso,   la  rianimazione  preoperatoria    e  la  terapia
intensiva   post  chirurgica  sapendo    utilizzare  criticamente  le
competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F21X = ANESTESIOLOGIA
    AREA F2 CHIRURGIA INTERDISCIPLINARE
    OBIETTIVI: lo Specializzando deve acquisire la base di conoscenza
e l'esperienza pratica necessarie a:
    - diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di
competenza  specialistica  di  piu'  comune  riscontro  in  chirurgia
generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del  trattamento  in
caso  di  chirurgia  di  urgenza.  Cio'  limitatamente alla chirurgia
plastica  e  ricostruttiva,  alla  chirurgia   toracica,   vascolare,
pediatrica, urologica e ginecologica.
    -  riconoscere,  diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti
affetti  da  patologie  che   prevedono   l'impiego   necessario   di
specialisti.   Cioe'   nel   campo   della   cardiochirurgia,   della
neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e  della  ortopedia;
tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di
lesioni o patologie multiple.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    P09X = CHIRURGIA CARDIACA
    F12B = NEUROCHIRURGIA
    F13C = CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
    F16A = MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
    AREA G2: ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
    OBIETTIVI: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza
necessaria  ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo
in rapporto alle  caratteristiche  delle  strutture  nelle  quali  e'
chiamato   ad   operare  in  chirurgia  d'urgenza  ed  emergenza.  Lo
specializzando    deve    saper    utilizzare    le     potenzialita'
dell'informatica  nella  organizzazione  del  lavoro e nella gestione
della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della  lingua  inglese
deve   acquisire   le   capacita'  necessarie  per  orientarsi  nelle
problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari
e nella eventualita'  di  grandi  calamita'  civili  e  naturali.  Lo
specializzando  deve  acquisire  l'esperienza  necessaria  ad  un suo
efficace utilizzo nel  territorio,  e  deve  conoscere  a  fondo  gli
aspetti  medico legali relativi alla propria condizione professionale
e le leggi ,ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria  in
regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.
    Settori scientifico disciplinari:
    F08A = CHIRURGIA GENERALE
    F22B = MEDICINA LEGALE
    F22C = MEDICINA DEL LAVORO
    F22A = IGIENE GENERALE ED APPLICATA
    TABELLA    B    -    Standard    complessivo   di   addestramento
professionalizzante.
    Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di  diploma
di  Specializzazione  in  Chirurgia  Generale  -  Indirizzo Chirurgia
d'urgenza deve:
    1.1 - Aver eseguito come primo operatore interventi base  secondo
le seguenti tipologie essenziali:
    a - resezioni/anastomosi dell'apparato digerente
    b - chirurgia diretta di vasi arteriosi e venosi
    c - demolizioni e riparazioni di organi parenchimali
    d   -  demolizioni  e  riparazioni  di  organi  e  strutture  non
parenchimali
    e - plastiche della parete addominale
    f - interventi toracotomici
    g - amputazione di segmenti corporei
    h - suture di ferite complesse
    i - posizionamento chirurgico di drenaggi
    l - chirurgia ambulatoriale o in regime di Day Hospital
    m - procedure diagnostiche endoscopiche e/o invasive.
    1.2 - Meno il  40%  degli  interventi  deve  essere  eseguito  in
situazioni di emergenza/urgenza.
    1.3 - Deve aver prestato attivita' di pronto soccorso nosocomiale
e territoriale per un minimo di 600 ore.
    1.4  -  Deve aver prestato attivita' di assistenza e/o consulenza
diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici  a terapeutici,
in pazienti chirurgici  critici  (minimo  100),  in  situazione    di
urgenza/emergenza  (minimo  400  pazienti)  , in elezione (minimo 400
pazienti).  I  pazienti  dovranno  essere  portatori  di patologie di
interesse chirurgico, coerenti con le discipline del settore F08A.
    Infine lo specializzando deve aver partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
    2.1 - L'efficacia del  processo  di  addestramento  professionale
relativo  alla attivita' di sala operatoria - quale valore minimo per
accedere all'esame di diploma -  viene  calcolato  con  un  metodo  a
punteggio,  che  prevede  percentuali  divise per funzioni (operatore
100%, aiuto 30% , assistente 10%), basato sul grado di difficolta' di
ogni singolo intervento. Il punteggio, da 1 a 100, da  attribuire  ad
ogni  singolo intervento verra' specificato nel regolamento didattico
di Ateneo. Tale valore minimo viene definito in 3000 punti dei  quali
orientativamente 2000 per interventi con difficolta' compresa tra 1 e
30; 800 tra 31 e 70; 200 tra 71 e 100.
    2.2  -  Indipendentemente  dal punteggio minimo di cui sopra ogni
specializzando dovra', per conseguire il diploma, certificare di aver
partecipato ad almeno 400 interventi di cui  almeno  100  come  primo
operatore.
    3.1  -  Le  modalita' di certificazione dovranno essere basate su
dati oggettivi e, verificabili ed essere esplicitamente previste  dal
Consiglio della Scuola.
    Pavia, 31 ottobre 1996
                                            p. Il rettore: VITA FINZI