N. 71 ORDINANZA 21 febbraio - 9 marzo 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata disparita' di trattamento fra cittadini che commettono la stessa infrazione nonche' lamentata violazione del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione. Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine al parametro costituzionale evocato - Manifesta inammissibilita' della questione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, art. 24. Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, art. 3.(GU n.11 del 14-3-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 -, promosso, con ordinanza del 10 gennaio 2006, dal Giudice di pace di Padova nel procedimento civile vertente tra Rao Giordano e l'Unione dei comuni di Padova sud, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che il Giudice di pace di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 -, «nella parte di cui alla tabella allegata, relativa ai punteggi previsti dalla norma, laddove dispone che "[...] i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio"»; che l'incidente di costituzionalita' - come precisa il rimettente - e' sorto nel giudizio avverso il verbale con cui, il 30 ottobre 2005, la «Polizia Locale dell'Unione comuni Padova Sud» contestava al ricorrente la violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada; che il giudice a quo osserva che il denunciato art. 126-bis c.d.s. stabilisce che «i punti da "decurtare", per ogni singola violazione, siano raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi 3 anni dal rilascio» e che, nella fattispecie, venendo in rilievo la violazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s., «che prevede la decurtazione di 10 punti, punti che vengono raddoppiati solo per i «neopatentati»», il ricorrente, «che ha conseguito la patente di categoria B il 10 agosto 2004», verrebbe «privato di tutto il punteggio e quindi della patente»; che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe «una palese disparita' di trattamento tra cittadini, che commettono la medesima infrazione», cosi' da contrastare con l'art. 3 Cost.; che, inoltre, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche per il fatto che, mentre il comma 1-bis dello stesso art. 126-bis «dispone che qualora vengano accertate piu' violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 punti», in base alla norma denunciata il «neopatentato viene invece privato della patente, nel caso che ci occupa, per una sola violazione»; che, in punto di rilevanza della questione, il giudice a quo sostiene che «l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe la totale perdita del punteggio, solo in forza di quanto previsto dalla norma in esame»; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata; che, quanto all'inammissibilita', secondo la parte pubblica intervenuta il rimettente non motiverebbe adeguatamente sulla rilevanza del proposto incidente di costituzionalita'; che, nel merito, la difesa erariale sostiene che la disposizione denunciata e' frutto di «scelte di politica amministrativa» riservate alla ragionevole discrezionalita' del legislatore, non potendo reputarsi irragionevole, in un regime di patente a punti, la «comminatoria di una sanzione doppia per i primi anni di guida», la quale mira ad indurre «coloro che sono dotati di minore esperienza ad un comportamento particolarmente prudente». Considerato che e' denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 -, «nella parte di cui alla tabella allegata, relativa ai punteggi previsti dalla norma, laddove dispone che "[...] i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio"»; che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe «una palese disparita' di trattamento tra cittadini, che commettono la medesima infrazione», cosi' da contrastare con l'art. 3 Cost.; che, inoltre, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche per il fatto che, mentre il comma 1-bis dello stesso art. 126-bis «dispone che qualora vengano accertate piu' violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 punti», in base alla norma denunciata il «neopatentato viene invece privato della patente, nel caso che ci occupa, per una sola violazione»; che l'eccezione di inammissibilita' per difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dalla difesa erariale, non puo' trovare accoglimento; che, difatti, il giudice a quo descrive, sia pur sinteticamente, ma in modo sufficientemente adeguato, la fattispecie sulla quale e' chiamato a giudicare, motivando altresi', in maniera plausibile, sull'applicabilita' della disposizione denunciata, asserendo che in forza di quanto da essa previsto l'interessato, a seguito del rigetto del ricorso, «verrebbe privato di tutto il punteggio e quindi della patente»; che la questione deve, invece, essere dichiarata manifestamente inammissibile in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., in quanto trattasi di parametro soltanto evocato, senza che il preteso contrasto con esso della norma censurata sia sorretto da qualsivoglia motivazione (ex plurimis, ordinanze n. 388 del 2006, n. 414 del 2005 e n. 197 del 2005); che, quanto alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost., articolata in un duplice profilo di censura, deve rammentarsi che il consolidato orientamento di questa Corte, in punto di discrezionalita' legislativa circa l'individuazione delle condotte punibili, nonche' sulla scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, e' nel senso che siffatta discrezionalita' puo' essere censurata, in sede di giudizio di costituzionalita', soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi' da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (da ultimo, si vedano: sentenza n. 144 del 2005; ordinanze n. 169 e n. 45 del 2006); che, nella fattispecie oggetto di scrutinio, non puo' reputarsi che la norma denunciata dal rimettente sia frutto di esercizio arbitrario della discrezionalita' legislativa; che, difatti, la censura che prospetta la disparita' di trattamento pone a raffronto situazioni eterogenee e cioe' quella del conducente che abbia conseguito la patente di guida da piu' di tre anni e quella del conducente «neopatentato» (e cioe' chi la patente l'abbia conseguita da meno di tre anni), la' dove, in quest'ultimo caso, viene in rilievo, secondo una valutazione compiuta dal legislatore in base a dati di esperienza, l'elemento differenziante della minor pratica nella guida, che appunto richiede al «neopatentato» una ancor maggiore prudenza nella circolazione stradale; che, del resto, a conferma di siffatta valutazione tipica del legislatore, la stessa norma sanzionatoria rilevante nel caso oggetto di cognizione da parte del rimettente - e cioe' l'art. 142, comma 9, c.d.s. che punisce l'eccesso di velocita' oltre i 40 km/h rispetto ai limiti massimi - prevede che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sia aggravata proprio in danno del «neopatentato» (da 3 a 6 mesi, in luogo della stessa sanzione da 1 a 3 mesi applicabile agli altri conducenti); circostanza, questa, che il giudice a quo non prende neppure in considerazione, sebbene assuma rilievo indicativo circa l'orientamento legislativo nei confronti dei «neopatentati»; che le medesime considerazioni consentono di superare anche il profilo di censura che evoca, ai fini di un giudizio di ragionevolezza, il raffronto della norma denunciata con la disposizione del comma 1-bis dello stesso art. 126-bis, secondo cui ove «vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1» - e cioe' delle norme che prevedono la decurtazione dei punti - «possono essere decurtati un massimo di quindici punti», precisando, altresi', che le «disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente»; che, anche a prescindere dal fatto che nell'ordinanza di rimessione non si motiva adeguatamente in ordine alla ritenuta inapplicabilita' al «neopatentato» del concorso formale di cui al comma 1-bis, va in ogni caso osservato che il termine di raffronto prescelto dal rimettente non risulta conferente; che, difatti, la decurtazione massima complessiva di 15 punti stabilita dalla prima parte della disposizione di cui al comma 1-bis non potrebbe in ogni caso trovare applicazione nell'ipotesi sanzionata dall'art. 142, comma 9, c.d.s. - e cioe' quella che riguarda il giudizio a quo - giacche' per essa e' prevista la sanzione della sospensione della patente di guida, la quale, in forza di quanto previsto nella seconda parte dello stesso comma 1-bis, esclude l'applicazione della predetta regola della decurtazione di 15 punti ed impone il cumulo materiale del punteggio stabilito per ciascuna violazione; che, pertanto, la censura che evoca la lesione dell'art. 3 Cost. deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 -, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Padova con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal medesimo Giudice di pace di Padova con la stessa ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Maddalena Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 9 marzo 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0287