Criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo. (11A10128)(GU n.177 del 1-8-2011)
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
e
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che ha introdotto la partecipazione dei
comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
concernente la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione
fiscale;
Visto l'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed,
in particolare, il comma 1 che revisiona la disciplina della
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento fiscale e
contributivo, nonche' i commi 4 e 5 che modificano, rispettivamente,
l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
e l'art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, il
quale, per incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento
fiscale e contributivo, riconosce ai predetti enti una quota pari al
33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse
a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui
maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito
dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento
stesso;
Visto l'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, che ha previsto l'innalzamento al 50 per cento
della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, da
attribuire ai predetti enti in via provvisoria anche in relazione
alle somme riscosse a titolo non definitivo, rinviando, peraltro,
all'adozione di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per
la definizione delle modalita' di recupero delle somme attribuite in
via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
Visto il comma 9 del menzionato art. 18 del decreto-legge n. 78 del
2010, il quale stabilisce che gli importi che lo Stato riconosce ai
comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al
netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea e
che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato
trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai
predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di
partecipazione all'accertamento;
Visto, altresi', il comma 7 del predetto art. 18 del decreto-legge
n. 78 del 2010, il quale statuisce che con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
unificata, sono individuati i tributi sui quali calcolare la quota
pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che
abbiano contribuito all'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge n. 203 del 2005, nonche' le relative modalita' di
attribuzione;
Visto il decreto 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 1° aprile 2011, adottato dal Direttore Generale delle
Finanze di concerto con il Segretario Generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del comma 7 del
citato art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto 23 marzo 2011, in
base al quale, per l'anno 2011, ai comuni che abbiano contribuito
all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalita' di
trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai
provvedimenti attuativi del richiamato art. 1, del decreto-legge n.
203 del 2005, e' attribuita la quota del 33 per cento delle maggiori
somme definitivamente riscosse relative alle imposte sul reddito
delle persone fisiche, sul reddito delle societa', sul valore
aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali
catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonche' alle sanzioni
civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e
assistenziali riscossi a titolo definitivo;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto 23 marzo 2011, che statuisce
l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto
anche ai tributi individuati dall'art. 1, comma 1, dello stesso
decreto, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni a
decorrere dall'attivazione del sistema di trasmissione telematica
delle segnalazioni qualificate, disciplinando, in particolare, la
tempistica relativa alle erogazioni ai comuni delle quote inerenti
alle somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010 nonche' a
quelle definitivamente riscosse dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre
2010;
Visto il comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto 23 marzo 2011
il quale prevede che il calcolo delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato in base alle disposizioni del comma 9, dell'art. 18 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto 23 marzo 2011, che stabilisce
la tempistica relativa all'invio dei dati relativi alle riscossioni
definitive conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i
comuni da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del
Territorio e dell'INPS al Dipartimento delle Finanze ed alla
successiva comunicazione da parte del predetto Dipartimento al
Ministero dell'Interno e al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato dell'importo netto da erogare ai comuni agli effetti
della definizione del relativo stanziamento dell'apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonche'
della proposta di eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto
capitolo;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto 23 marzo 2011, il quale
dispone, altresi', che i criteri da seguire per il calcolo del
suddetto importo netto sono determinati con provvedimento
interdirigenziale del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato;
Considerato di dover provvedere, in attesa dell'adozione del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2,
comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo n. 23 del 2011,
alla determinazione dei criteri in base ai quali calcolare l'importo
netto della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative ai
tributi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 23 marzo 2011,
comprensive di interessi e sanzioni, riscosse a titolo definitivo,
nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi
riscossi a titolo definitivo, da riconoscere ai comuni che abbiano
partecipato all'accertamento fiscale e contributivo, al fine di
consentirne la relativa erogazione a favore dei comuni medesimi;
Decretano:
Art. 1
1. I criteri per la determinazione dell'importo netto della quota
delle maggiori somme relative ai tributi di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto direttoriale 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, comprensive di interessi e
sanzioni, riscosse a titolo definitivo, nonche' delle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali
riscossi a titolo definitivo, da erogare ai comuni che abbiano
contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le
modalita' di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai
provvedimenti attuativi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono riportati nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 15 luglio 2011
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio