AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Momentkid». (14A06721) 
(GU n.200 del 29-8-2014)

 
 
 
    Estratto determinazione V & A n. 1617/2014 del 28 luglio 2014 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
MOMENTKID, anche nelle forme e  confezioni:  «prima  infanzia  60  mg
supposta» 10 supposte e «bambini 125 mg supposta» 10  supposte,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.:  Aziende  Chimiche  Riunite  Angelini  Francesco
Acraf S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale  Amelia  n.
70, 00181 - Roma (RM) Italia, Codice Fiscale 03907010585. 
    Confezione: «prima infanzia 60 mg supposta» 10 supposte -  A.I.C.
n. 038666020 (in base 10) 14VZT4 (in base 32). 
    Composizione: ogni supposta da 60 mg contiene: 
    Principio attivo: Ibuprofene 60 mg; 
    Eccipienti: Gliceridi semisintetici solidi. 
    Confezione: «bambini 125 mg supposta» 10  supposte  -  A.I.C.  n.
038666032 (in base 10) 14VZTJ (in base 32) 
    Composizione: ogni supposta da 125 mg contiene: 
    Principio attivo: Ibuprofene 125 mg 
    Eccipienti: Gliceridi semisintetici solidi. 
    Forma Farmaceutica: supposta 
    Validita' Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione 
    Produttore  del  principio  attivo:  Albemarle  Corporation  725,
Cannon Bridge Road - 29115-PO box 1028 - Orangeburg,  South  Carolina
29119 (USA) 
    Produttore del prodotto finito: A.C.R.A.F.  S.p.A.,  via  Vecchia
del  Pinocchio  22  -  60131  Ancona  (AN)  (produzione,   controllo,
confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Per la confezione: «prima infanzia 60 mg supposta» 10  supposte
le  indicazioni  terapeutiche  sono:  trattamento  sintomatico  della
febbre e del dolore lieve o moderato. 
      Per la confezione: «bambini 125 mg  supposta»  10  supposte  le
indicazioni terapeutiche sono: trattamento sintomatico della febbre e
del dolore lieve o moderato. 
    Le supposte di MOMENTKID sono indicate quando la somministrazione
orale e' sconsigliata o difficoltosa. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n. 038666020 - «prima infanzia 60 mg supposta»
10 supposte 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: A.I.C. n. 038666032 - «bambini 125  mg  supposta»  10
supposte 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C. n. 038666020 - «prima infanzia 60 mg supposta»
10 supposte - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica,  ma
non da banco. 
    Confezione: A.I.C. n. 038666032 - «bambini 125  mg  supposta»  10
supposte - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non
da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.