N. 159 SENTENZA 19 marzo - 4 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica- Regione Abruzzo- Portatori di handicaps- Iniziative assistenziali- Procedure e finanziamento- Contrazione di mutui- Consentito l'impiego dei prestiti solo per spese di investimento- Illegittimita' costituzionale. (Legge regione Abruzzo approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata il 14 novembre 1989) (Cost., art. 119).(GU n.15 del 11-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata il 14 novembre 1989 dal Consiglio regionale dell'Abruzzo avente per oggetto "Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 dicembre 1989 e depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 105 del registro ricorsi 1989; Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente; Ritenuto in fatto Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, e' stata impugnata la legge della Regione approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 14 novembre successivo, recante "Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps, per violazione dell'art. 119 Cost. e in relazione agli artt. 10, legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976, n. 335. Con la legge impugnata viene concesso un contributo alle Unita' locali socio-sanitarie per il potenziamento e l'integrazione dei servizi a favore dei portatori di handicaps. E a copertura dell'onere finanziario, valutato per il 1989 in lire 1.500 milioni, l'art. 5 prevede la riduzione, per un corrispondente ammontare, della somma iscritta in entrata per lo stesso esercizio. Da qui il rilievo del Governo secondo cui "il citato art.5, prevedendo la copertura di una spesa di natura corrente mediante l'utilizzo di risorse (Cap.324000) del Fondo globale, interamente alimentato con parte delle disponibilita' derivanti dal mutuo autorizzato con la legge di bilancio 1989, si pone in contrasto col principio di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970 n. 281". Risulterebbe violato, infatti, il precetto secondo cui le Regioni possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere a "spese di investimento", tra le quali non e' suscettibile d'essere classificata quella dell'impugnata norma regionale, della quale si chiede, pertanto, dichiarazione d'illegittimita' costituzionale. Considerato in diritto 1.1 - Con la legge oggetto d'esame la Regione Abruzzo intende provvedere a talune iniziative assistenziali nei confronti di portatori di handicaps (art. 1), prescrivendo le relative procedure (artt. da 2 a 4); si sopperisce all'onere di spesa (art. 5) attingendo a un fondo globale di bilancio alimentato col ricavo della contrazione di mutui. 1.2 - Il ricorrente oppone essersi violato, in tal modo, il precetto contenuto nell'art. 119, primo comma, Cost., la' dove e' disposto che l'autonomia finanziaria regionale e' operante nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E dei cespiti d'entrata ottenuti da prestiti resta consentito l'impiego solo per spese d'investimento (oltreche' per l'assunzione di partecipazioni finanziarie): art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 2. - La censura e' fondata. Va chiarito che il disposto dell'anzidetto art.10, confermato per effetto dell'art. 22 della legge 11 maggio 1976, n. 335 (recante principi fondamentali per il bilancio e la contabilita' delle regioni), e' ispirato ad un ovvio criterio, inteso questo a circoscrivere l'utilizzazione dell'indebitamento pubblico a politiche d'investimento, all'incremento, cioe', dello sviluppo delle economie locali coordinate con quella nazionale. Ne' la Corte ha ravvisato lesive della autonomia finanziaria regionale - esigenza indefettibile per la esplicazione delle necessarie funzioni istituzionali - quei contesti di norme dello Stato che siano volte a disciplinare con coerenza ed organicita' le erogazioni di bilancio, senza cioe' incidere sulle scelte sostanziali di competenza (cfr. sentenza n. 535 del 1989). Orbene, con la legge in esame e' disposta, con prelievo da mutui, l'erogazione di una spesa che, diretta com'e' a "potenziare, coordinare ed integrare i servizi", si prospetta di natura corrente: sono rimasti violati, pertanto, i contenuti degli enunciati principi imposti, per la ragione che li muove, nell'interesse eminente e generale delle collettivita' utenti. 3. - Con la conseguente declaratoria di illegittimita' va confermato, peraltro, che i valori sostanziali in gioco (volti al sostegno di soggetti che sono espressione delle garanzie di cui all'art. 3, secondo comma, e 32, primo comma Cost.) impegnano, non potendo evidentemente la norma avere vita priva della sua copertura, a ritrovare una corretta allocazione di bilancio, tale da rendere operanti compiti alla cui attuazione le Istituzioni della Repubblica sono comunque tenute (cfr. sentenza n. 50 del 1990).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo "Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps", approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 1989 e riapprovata il 14 novembre 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990; Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0372