Istruzioni procedurali per la predisposizione del nuovo programma di interventi urgenti sui beni culturali e ambientali, previsto dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449.(GU n.72 del 26-3-1988)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), la quale all'art. 17, comma 47, ha autorizzato per il 1988 la spesa di lire 645 miliardi da destinare alla realizzazione di un programma di interventi urgenti sui beni culturali e ambientali, secondo gli obiettivi e con le modalita' stabilite dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449; Visto l'art. 1 del citato decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449, il quale dispone che gli interventi in argomento debbono essere svolti a garantire: a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che puo' comprendere, ove necessario, l'istallazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza; b) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarieta' statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonche' il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario; c) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolare condizioni di precarieta' statica e funzionale e di restauro dei beni mobili connessi, di interesse storico e artistico, di proprieta' di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute; d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione; e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale; Premesso che il programma deve essere predisposto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge finanziaria 1988, avvenuta il 14 marzo 1988, e che per esso valgono sia la riserva del 50 per cento per gli interventi da localizzare nel Mezzogiorno, quanto quello di destinare non meno di lire 400 miliardi agli interventi di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate; Tenuto conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'esame del primo programma di interventi predisposto in attuazione della citata legge 29 ottobre 1987, n. 449; Ritenuto di dover impartire istruzioni procedurali ai fini della formazione del programma in argomento, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati, delle proposte degli organi del Ministero e delle eventuali osservazioni delle regioni; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449, ai fini della predisposizione del programma le proposte degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonche' le richieste di interventi e contributi presentate dagli enti pubblici e dai privati, debbono essere corredate dal relativo progetto di massima e da una relazione tecnica che indichi i tempi di esecuzione delle opere. 2. Gli interventi proposti nell'ambito di progetti di recupero, dovranno essere in grado di affrontare e risolvere almeno uno degli aspetti conservativi o di adeguamento funzionale evidenziati. Nel settore archeologico particolare rilevanza dovra' avere il riordino funzionale dei musei. 3. Gli enti pubblici e i privati che intendono richiedere l'intervento diretto o il contributo dello Stato dovranno far pervenire entro il 20 aprile 1988 la domanda e la relativa documentazione alle competenti soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; per gli interventi sugli archivi alle competenti soprintendenze archivistiche e per quanto concerne le biblioteche all'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. 4. Sentiti i rappresentanti della regione interessata in apposita riunione, le soprintendenze coordineranno le domande pervenute con le proprie autonome proposte di intervento. Entro il 30 aprile 1988 detti uffici periferici provvederanno a far pervenire al competente ufficio centrale l'elenco completo di tutte le richieste ricevute ed il piano di interventi proposti. 5. Entro lo stesso termine del 30 aprile 1988, gli archivi di Stato, le biblioteche, gli istituti centrali e gli istituti autonomi, dovranno far pervenire ai competenti uffici centrali le loro eventuali proposte di interventi. 6. Gli Uffici centrali, a loro volta, nei dieci giorni successivi, coordineranno gli elenchi delle proposte e predisporranno un elenco complessivo degli interventi contenente anche le loro autonome proposte. 7. Le regioni, nello stesso termine di cui al punto 6, possono far pervenire al Ministro per i beni culturali e ambientali, le loro eventuali osservazioni. 8. Entro il 13 maggio 1988 lo schema di programma e' sottoposto al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali per il relativo parere. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 marzo 1988 Il Ministro: VIZZINI