Problematiche interpretative dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412: "Disposizioni in materia di finanza pubblica".(GU n.44 del 22-2-1992)
Vigente al: 22-2-1992
Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Ai prefetti della Repubblica (escluso Sicilia) e, per conoscenza: Al commissario dello Stato nella regione Sicilia Al presidente della giunta regionale siciliana Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (solo Sicilia) Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti diretti a conoscere l'esatta portata dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in particolare se lo stesso, che come e' noto prevede, al primo comma, che tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, debba o meno riferirsi anche agli enti locali con la conseguenza che questi ultimi dovrebbero operare nei termini suddetti e non trasmettere piu' gli atti alla Commissione centrale per la finanza locale. Al riguardo, si ritiene che la disposizione citata non trovi applicazione nei confronti dei comuni, province loro consorzi ed aziende speciali e comunita' montane e cio' in ordine alla considerazione che detti enti non sono menzionati espressamente dal dettato normativo, al contrario di quanto invece stabilito dal secondo comma dello stesso art. 6, che nello statuire la validita' delle comunicazioni via telefax tra enti, coerentemente richiama quelli a cui la norma si riferisce e tra questi sono esplicitamente indicati "Regioni ed enti locali" (ubi lex voluit, dixit). Tale orientamento peraltro trova ulteriore conferma laddove si tenga conto che la C.C.F.L. e' un organo le cui funzioni sono state confermate dalla legge n. 142/90 dall'art. 64 e quindi deroghe a detta competenza, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della stessa legge, non possono essere introdotte se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione. p. Il Ministro: MALPICA