Concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente di elaborazione dati in prova (sesta qualifica funzionale - area delle strutture di elaborazione dati).(GU n.63 del 11-8-2000)
IL DIRETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 25 ottobre 1977 n. 808 ed in particolare l'art. 2; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987 n. 567; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 deI 30 luglio 1998, con cui e' stata istituita l'Universita' degli Studi dell'Insubria; Visto il decreto rettorale n. 8 del 31 luglio 1998 con cui si e' provveduto ad inquadrare il personale tecnico-amministrativo nel ruolo dell'Universita' degli Studi dell'Insubria, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 525 del 14 luglio 1998; Visti i decreti direttorali n. 480 del 22 giugno 1999 e n. 747 del 23 settembre 1999 con cui e' stato emanato il regolamento dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la III e II ruolo speciale, nell'Universita' degli studi dell'Insubria; Considerato che il sig. Ferrari Carlo, gia' assistente di elaborazione dati presso il dipartimento di scienze chimiche, fisiche e matematiche dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Como, ha rassegnato volontarie dimissioni a decorrere dal 1o maggio 2000 e che, pertanto, tale posto e' riassegnato alla struttura suddetta; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2000 con cui, in sede di ripartizione di posti di personale tecnico amministrativo, e' stato assegnato, tra l'altro, un posto di assistente di elaborazioni dati sesta qualifica funzionale dell'area delle strutture di elaborazione dati alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Como, disponendo la relativa copertura finanziaria; Considerato che il contenuto delle prove d'esame risulta essere il medesimo si procedera' all'espletamento di un unico concorso; Considerato altresi' che non trovano applicazione le riserve di cui al comma 3, punti 1), 2) e 3) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 e successive modificazioni; Accertata la vacanza dei posti da coprire; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente di elaborazione dati in prova (sesta qualifica funzionale - area delle strutture di elaborazione dati) di cui un posto presso il dipartimento di scienze chimiche, fisiche e matematiche e un posto presso la facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Como. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Art. 2. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge 754/69, i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti dei candidati appartenenti ai ruoli del personale universitario in servizio senza demerito nel profilo di operatore di elaborazione dati (quinta qualifica funzionale - area delle strutture di elaborazione dati) il quale abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni. 2) Cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 3) Eta' non inferiore agli anni 18. 4) Idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 5) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 6) Avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare. I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Art. 3. Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in carta semplice (legge n. 370/88), in conformita' allo schema allegato al presente bando ed indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - via Ravasi, 2 Varese - dovranno essere presentate direttamente o a meno raccomandata con avviso di ricevimento all'Universita' stessa entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso: a) la data ed il luogo di nascita; b) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali; d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento; e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi; f) il titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando; g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; l) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego; n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d'esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/1992. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. L'Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato dal direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Art. 4. La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e nel regolamento dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la III e la II del ruolo speciale, nell'Universita' degli studi dell'Insubria. Art. 5. Gli esami consisteranno in una prova a contenuto teorico pratica ed in un colloquio secondo il seguente programma: Prova teorico-pratica: vertente su organizzazione e gestione di una rete locale di personal computer, su architetture e protocolli di rete, condivisione delle risorse, sistemi di backup, tipologia client-server. Prova orale: consistente in un colloquio sugli argomenti trattati nella prova teorico-pratica. Il colloquio comprendera' anche una prova di conoscenza della lingua inglese. Questa Universita' dara' comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della sede e della data dello svolgimento della prova teorico pratica non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa. Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere la prova teorico pratica ed orale dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando. I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari. Art. 6. Ammissione al colloquio Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova teorico pratica una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova teorico pratica. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella prova teorico pratica di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio. Art. 7. Documenti di riconoscimento Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) patente automobilistica; d) passaporto; e) carta d'identita'; f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti. Art. 8. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al Direttore Amministrativo dell'Universita' degli Studi dell'Insubria entro e non altre il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame, i sotto specificati documenti in originale o copia autenticata, che attestino il possesso dei seguenti titoli: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta' anagrafica del candidato. Art. 9. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. Detta graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso. Art. 10. I vincitori saranno invitati, a meno raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto dell'Universita' del 21 maggio 1996, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in prova. Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto. Entro il termine perentorio di trenta dalla stipula del contratto il vincitore del concorso pubblico dovra' produrre la seguente documentazione: 1) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; f) il numero del codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) titolo di studio; i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego art. 1 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686. Deve essere rilasciata anche se negativa. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro. A termine dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, la dichiarazione di cui al punto 1 per quanto riguarda il titolo di studio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito. In sostituzione della copia integrale dello stato matricolare, i vincitori potranno presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cosi come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi, essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata risoluzione del contratto di lavoro. Art. 11. I vincitori saranno assunti in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella sesta qualifica funzionale, area delle strutture di elaborazione dati, profilo di assistente di elaborazione dati, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita' stipulato il 5 settembre 1996. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso l'Universita' degli studi dell'Insubria per un periodo non inferiore a sette anni. Art. 12. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi dell'Insubria e trattati per le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei candidato risultato vincitore. Art. 13. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' la Dott.ssa Monica Gussoni, c/o Ripartizione personale non docente - Universita' degli studi di Pavia (Tel. 0382/504234 -Fax 0382/504243). Per quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche' applicabili - le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute del testo unico del 10 gennaio 1957 n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e nella legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e nel regolamento dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la III e la II del ruolo speciale, dell'Universita' degli studi dell'Insubria. Varese, 28 giugno 2000 Il direttore amministrativo: Balzani Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta libera Al Direttore Amministrativo dell'Universita' degli studi dell'Insubria via Ravasi, 2 - 21100 Varese Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a (Prov.) il e residente in (Prov.) via n. ......, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti dl assistente di elaborazione dati in prova (sesta qualifica funzionale - area delle strutture di elaborazione dati) di cui un posto presso il Dipartimento di scienze chimiche, fisiche e matematiche e un posto presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Como pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 dell'11 agosto 2000. Dichiara sotto la propria responsabilita' che: 1) e' cittadino italiano; (1) 2) e' iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) (se cittadino italiano); 3) non ha riportato condanne penali (3); 4) e' in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso ; 5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e' la seguente ; 6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ............................. (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni); 7) non e' stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne' e' stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lett. D del testo unico; 8) ha adeguata conoscenza della lingua italiana (4); 9) di avere l'idoneita' fisica all'impiego; 10) Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche' i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. Data, ........................... Firma ........................................ Recapito cui in dirizzare le eventuali comunicazioni: NOTE: 1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunita' Economica Europea; 2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; 3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorita' che lo ha emesso; 4) la dichiarazione deve essere sottoscritta solamente dai cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' Economica Europea.