N. 646 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 1997
N. 646 Ordinanza emessa il 2 maggio 1997 dal pretore di Bergamo sezione distaccata di Grumello del Monte nel procedimento penale a carico di Plebani Fabrizio Reati e pene - Reati previdenziali - Omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro - Possibilita' di provvedere alla regolarizzazione contributiva al fine di estinguere il reato - Esclusione per il soggetto che abbia perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente (a causa di fallimento, avvicendamento nelle cariche sociali, liquidazione della societa') - Irragionevoleza - Disparita' di trattamento rispetto all'imputato in bonis o attualmente legale rappresentante - Lesione del principio della personalita' della responsabilita' penale. (D.-L. 24 settembre 1996, n. 409, recte: 499, art. 3). (Cost., artt. 3 e 27, comma primo).(GU n.41 del 8-10-1997 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dibattimentale del 22 aprile 1997, osserva quanto segue. Plebani Fabrizio e' stato citato a giudizio dal g.i.p. in seguito all'opposizione proposta avverso il decreto penale, emesso il 28 maggio 1996, di condanna alla sanzione pecuniaria di lire 1.800.000 di multa (cosi' sostituita ex art. 53 legge n. 689/1981 la pena di ventiquattro giorni di reclusione) per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 37 legge n. 689/1981. Preliminarmente all'apertura del dibattimento la difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 28 marzo 1996 n. 166 (reiterato piu' volte da ultimo col d.-l. 28 marzo 1997 n. 79) nella parte in cui non consente che alla regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo (fallimento, avvicendamento nelle cariche sociali, liquidazione della societa') abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica. La questione deve ritenersi non manifestamente infondata. E invero secondo la norma denunciata i soggetti sopra indicati non hanno la possibilita' di sanare le irregolarita' commesse quando potevano disporre liberamente del loro patrimonio ovvero rivestivano la carica di legali rappresentanti della societa' e pertanto non possono estinguere i reati connessi alle predette irregolarita'. Di qui il contrasto della normativa denunciata in primo luogo col principio della personalita' della responsabilita' penale sancito dall'art. 27, comma primo della Costituzione, dal momento che la possibilita' di essere prosciolto da un reato viene a dipendere dalla scelta discrezionale di un terzo (curatore fallimentare, legale rappresentante della societa' subentrato all'imputato). Inoltre la norma denunciata appare in contrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. poiche' determina una posizione deteriore per l'imputato fallito non piu' legale rappresentante di una societa' rispetto alla posizione dell'imputato in bonis o attualmente legale rappresentante. Tale disparita' di trattamento appare irragionevole perche' collegata a circostanze, quali il fallimento della societa' o la perdita della carica di legale rappresentante della societa', del tutto irrilevanti sotto il profilo penalistico. Si consideri, sotto il profilo dell'irragionevolezza della normativa denunciata, che in materia fiscale l'art. 57, comma sesto, della legge 31 dicembre 1991 n. 413 consente di presentare la dichiarazione integrativa e di effettuare i relativi pagamenti anche a "coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente". Inoltre la questione di illegittimita' costituzionale che ci occupa appare rilevante ai fini della decisione dal momento che la norma denunciata non consente all'imputato di provvedere alla regolarizzazione contributiva estinguendo in tal modo il reato ascrittogli.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 24 settembre 1996 n. 409 nella parte in cui non consente che alla regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza delle persona giuridica inadempiente, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il processo in corso, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Grumello del Monte, addi' 2 maggio 1997 Il pretore: Gaballo 97C1078