N. 22 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 agosto 1998
N. 22 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 agosto 1998 (della regione Puglia) Corte dei conti - Controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni regionali - Collegi regionali di controllo - Approvazione, da parte del Collegio regionale di controllo per la regione Puglia, del programma annuale di controllo - Previsto esame del rendiconto della regione per l'esercizio finanziario 1997, con riferimento anche agli esercizi finanziari 1995 e 1996 - Lesione delle competenze e dell'autonomia della regione e dei propri organi - Violazione dei principi posti in materia di controllo della Corte dei conti sulla gestione, di cui alla legge n. 20/1995 e sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29/1995 - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale, in relazione all'asserito carattere giurisdizionale del procedimento di controllo istituito. (Deliberazione 11 maggio 1998, n. 1/1998, della Corte dei conti, Collegio reg. contr. Puglia; sez. centr. contr., ad. pl. n. 16/1998; sez. riunite, 13 giugno 1997, n. 1/1997; sez. riunite, 5 dicembre 1997, n. 1/97 SRCNTR; determinazione 19 novembre 1997, sez. contr. aff. com. e int.; deliberazione 18 dicembre 1997, n. 5/1998, sez. contr. ad. pl.; 19 dicembre 1997, n. 19/1997, sez. enti locali; 22 dicembre 1997, sez. riunite (sede ref.)). (Cost., artt. 5, 24, secondo comma, 25, primo comma, 121, 123, 127; statuto della regione Puglia, art. 71, legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, commi 5 e 6).(GU n.38 del 23-9-1998 )
Ricorso per conflitto di attribuzione della regione Puglia, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore prof. Salvatore Distaso, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 3107 del 14 luglio 1998, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Beniamino Caravita di Toritto e prof. Aldo Loiodice e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6, come da procura a margine del presente atto; Contro il presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore; Per l'accertamento della non spettanza allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, Collegio regionale di controllo per la Puglia, della competenza a esaminare il rendiconto della regione Puglia e, conseguentemente; Per l'annullamento: in parte qua, della Deliberazione n. 1/98 del Collegio regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti, datata 11 maggio 1998 e conosciuta dalla regione Puglia in data 28 maggio 1998, relativamente al punto 1) del programma annuale di controllo, che prevede "Esame dei rendiconti della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997, costituito dal conto finanziario e dal conto generale del patrimonio, con ricostruzione, ai fini di raffronto, di sede storiche omogenee riferite agli esercizi finanziari 1995 e 1996. Costituiranno oggetto di esame, oltre ai rendiconti dei tre esercizi indicati, anche i corrispondenti bilanci di previsione, annuali e pluriennali, anche allo scopo di verificare gli eventuali scostamenti rispetto ad essi del conto finanziario e di raffrontare, con i programmi approvati, i risultati ottenuti" e ove occorra; di ogni altro atto presupposto o connesso che attribuisca allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, collegio regionale di controllo per la Puglia, la competenza in esame, alcuni dei quali citati nelle premesse della deliberazione suddetta, come la deliberazione n. 1/1997 del 13 giugno 1997 della sezioni riunite della Corte dei conti, con la quale e' stato deliberato il regolamento per la istituzione e l'organizzazione nelle regioni a statuto ordinario di collegi regionali per l'esercizio della funzione di controllo successivo sulla gestione delle regioni medesime; la deliberazione n. 1/1997/SR-CONTR del 5 dicembre 1997 - non conosciuta - con la quale le sezioni riunite hanno approvato criteri generali ed indirizzi di coordinamento per i programmi di controllo; la determinazione in data 19 novembre 1997 - non conosciuta - con la quale la sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali ha approvato il programma di lavoro per il 1998; la deliberazione n. 5/1998 del 18 dicembre 1997 - non conosciuta - con la quale l'adunanza plenaria della sezione centrale di controllo ha stabilito il programma del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 1998, con particolare riguardo al versante delle spese; la deliberazione n. 19/97 del 19 dicembre 1997 - non conosciuta - con la quale la sezione enti locali ha programmato le indagini per l'esercizio 1998; la deliberazione datata 22 dicembre 1997 delle sezioni riunite in sede referente - non conosciuta - riguardante il programma di lavoro per l'esame del rendiconto generale dello Stato per il 1997; la deliberazione n. 16/98 - non conosciuta - con la quale l'adunanza plenaria della sezione centrale di controllo ha espresso le proprie determinazioni in ordine al programma annuale di controllo successivo sulla gestione per il 1998 per quanto concerne il settore entrate e magazzini. F a t t o La legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha riformato profondamente il sistema dei controlli svolti dalla Corte dei conti. In particolare, all'art. 3, commi 4 e 5, ha istituito una forma di controllo di carattere completamente innovativo, ossia il controllo successivo sulla gestione, esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le amministrazioni regionali. Piu' precisamente tale controllo successivo e' svolto dalla Corte dei conti, a mente dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; la Corte dei conti, inoltre, accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Questa forma di controllo, nei riguardi delle amministrazioni regionali, a sensi del successivo comma 5, concerne esclusivamente il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. Il fine essenziale di questo controllo e' poi esplicitato nel comma 6 dello stesso art. 3 della legge n. 20 del 1994, laddove si afferma che la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Tutto il sistema delineato da tali norme e' finalizzato, essenzialmente, all'attribuzione alla Corte dei conti di una fondamentale funzione referente, tant'e' che i controlli posti in essere non prevedono alcuna misura immediata, quale puo' essere l'annullamento nell'ambito del controllo di legittimita', ma sfociano in una relazione da rendere agli organi legislativi. La Corte dei conti, pertanto, riacquista a pieno titolo quel ruolo di longa manus del Parlamento e, oggi, anche dei consigli regionali, delineato anni fa da un'autorevole dottrina. Infatti, l'obiettivo del controllo e' quello di fornire agli organi legislativi un quadro dello svolgimento dell'azione amministrativa e, in particolare, per il consiglio regionale, una visione obiettiva del concreto perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. Il sistema introdotto dalla legge n. 20 del 1994 e' stato poi ritenuto costituzionalmente legittimo, anche nei riguardi delle amministrazioni regionali, da codesto ecc.mo collegio, con la sentenza n. 29 del (12 gennaio) 27 gennaio 1995, la quale ha anche disegnato con estrema precisione la portata ed i limiti del controllo della Corte dei conti in esame. Si puo' leggere, infatti, al punto 9.2 della decisione che si tratta di "un compito essenzialmente collaborativo posto al senvizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 Cost., quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalita', imparzialita' ed efficienza". Successivamente, al punto 11.1, e' ulteriormente precisato che il controllo in questione "consiste nel confronto ex post tra la situazione effettivamente realizzata con l'attivita' amministrativa e la situazione ipotizzata dal legislatore come obiettivo da realizzare, in modo da verificare, ai fini della valutazione del conseguimento dei risultati, se le procedure e i mezzi utilizzati, esaminati in comparazione con quelli apprestati in situazioni omogenee, siano stati frutto di scelte ottimali dal punto di vista dei costi economici, della speditezza dell'esecuzione e dell'efficienza organizzativa, nonche' dell'efficacia dal punto di vista dei risultati". Con piu' specifico riferimento alle amministrazioni regionali, la sentenza in esame, al punto 11.3, chiarisce la portata dell'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, laddove si afferma: "solo se si interpreta la disposizione contestata come riferentesi alle leggi regionali, puo' essere esclusa la lesione dell'autonomia politico-legislativa costituzionalmente garantita alle regioni, essendo in tal caso il controllo successivo sulla gestione diretto alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati dal legislatore regionale. Questa interpretazione, del resto, appare confermata dal comma successivo dello stesso articolo, che individua nei consigli regionali, al pari delle Camere, i destinatari della relazione della Corte dei conti, relazioni attraverso le quali, al fine di migliorare la qualita' della legislazione, si comunicano i risultati dei controlli sulla gestione eseguiti e le relative osservazioni". Infine, la ratio del controllo sulla gestione viene ribadita nel punto 11.1, nel quale si puntualizza: "l'esito del controllo di gestione, come precisa l'art. 3, comma 6, della legge impugnata, consta di relazioni, almeno annuali, che vengono inviate tanto agli organi che assumono le decisioni politiche concernenti gli obiettivi e le prescrizioni da imporre all'amministrazione, quanto alle stesse amministrazioni interessate, al fine di agevolare l'adozione di soluzioni legislative e amministrative dirette al raggiungimento dell'economicita' e dell'efficienza nell'azione degli apparati pubblici, nonche' dell'efficacia dei relativi risultati". Il sistema che scaturisce dall'autorevole lettura, compiuta da codesto ecc.mo collegio, delle norme dei commi 4, 5 e 6, dell'art. 3, della legge n. 20 del 1994, pone la Corte dei conti in una posizione di ausiliarieta' nei confronti del consiglio regionale, in quanto, dotata delle necessarie competenze tecniche e giuridiche, puo' fornirgli dettagliate relazioni sullo svolgimento dell'azione amministrativa e quindi sull'effettivo perseguimento, da parte dell'amministrazione, degli obiettivi fissati dal consiglio stesso nelle leggi di principio e di programma, fornendo anche utili indicazioni per la successiva legislazione. Deve instaurarsi tra Corte dei conti e consiglio regionale un rapporto di stretta collaborazione e di ausiliarieta' volto a garantire efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost. Successivamente, con deliberazione 13 giugno 1997, le sezioni riunite della Corte dei conti istituivano per ognuna delle regioni a statuto ordinario, dei nuovi organi giudiziari, i collegi regionali di controllo, non previsti da alcuna legge, per lo svolgimento, tra l'altro, del controllo successivo sulla gestione delle regioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del 1994, violando la riserva di legge di cui all'art. 108 Cost. Il nuovo organo della magistratura contabile, collegio regionale di controllo per la regione Puglia, si insediava in data 26 gennaio 1998 e, successivamente, con deliberazione n. 1/98 dell'11 maggio 1998 approvava il programma annuale di controllo, in attuazione di una lunga serie di deliberazioni di altri organi della giurisdizione contabile, mai portati a conoscenza della ricorrente. Tale programma, pervenuto alla regione ricorrente in data 28 maggio 1998, contiene, tra gli oggetti da sottoporre a controllo, al punto 1), il seguente: "Esame dei rendiconti della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997, costituito dal conto finanziario e dal conto generale del patrimonio, con ricostruzione, ai fini di raffronto, di serie storiche omogenee riferite agli esercizi finanziari 1995 e 1996. Costituiranno oggetto di esame, oltre ai rendiconti dei tre esercizi indicati, anche i corrispondenti bilanci di previsione, annuali e pluriennali, anche allo scopo di verificare gli eventuali scostamenti rispetto ad essi del conto finanziario e di raffrontare, con i programmi approvati, i risultati ottenuti". Questa decisione, che risulta lesiva della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alla Regione, viene impugnata con il rimedio del conflitto di attribuzione per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1. - ln relazione alla sottoposizione a controllo del rendiconto della regione Puglia, atto gia' esaminato dal consiglio regionale e approvato con legge regionale; violazione degli artt. 5, 121, 123 e 127 Cost., violazione dell'art. 71 dello statuto regionale della Puglia; violazione dei principi che devono informare il controllo di gestione della Corte dei conti sanciti nella sentenza n. 29 del 1995 dalla Corte costituzionale. La deliberazione del collegio regionale di controllo per la regione Puglia n. 1/98 e gli atti presupposti, inserendo nel programma di controllo il rendiconto della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997, ed estendendo, poi, il proprio esame anche a quelli relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, invade chiaramente la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione, sottoponendo ad un controllo statale un atto che di per se' non e' assoggettabile al controllo della Corte dei conti, cosi' come delineato dalla legge n. 20 del 1994 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995. Come visto in precedenza, infatti, tale forma di controllo va esercitata sull'attivita' amministrativa posta in essere dagli organi dell'amministrazione attiva, al mero fine di confrontare i risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati ed all'unico scopo di riferire al consiglio regionale sull'esito del controllo eseguito. Orbene, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 71, primo comma dello statuto della regione Puglia (approvato con legge 22 maggio 1971, n. 349), il rendiconto della regione Puglia e' approvato con legge regionale, e' assolutamente estraneo alle attribuzioni di controllo della Corte dei conti il sindacato su tale atto. Infatti, se il rendiconto e' gia' sottoposto all'esame del consiglio regionale ai fini della sua approvazione con legge, risulta assolutamente priva di senso, non solo di legittimazione, la richiesta dello Stato e, per esso, della Conte dei conti, di sottoporlo ad un controllo, in quanto tale sindacato sarebbe esclusivamente finalizzato al successivo referto allo stesso consiglio regionale. Quindi il consiglio regionale si troverebbe, in modo del tutto illegittimo, a dover esaminare, per due volte, lo stesso atto, una prima volta, come proposta di legge da parte della giunta regionale, accompagnato dalla relazione che la giunta stessa deve presentare insieme al conto consuntivo, ai sensi del terzo comma dell'art. 71 dello statuto; una seconda volta nel momento in cui la Corte dei conti presenta la propria relazione sull'esito del controllo eseguito. In tal modo la Corte dei conti va a ledere in chiaro modo l'autonomia regionale, in quanto andrebbe a sindacare un atto gia' esaminato e, in quanto approvato con legge, fatto proprio dal consiglio regionale. In tal modo andrebbe, poi, al di la' dei limiti posti al controllo sulla gestione dalla legge n. 20 del 1994 e ribaditi dalla sentenza n. 29 del 1995, sia perche' non e' previsto che il controllo possa esercitarsi su atti legislativi, sia perche' il controllo e' finalizzato a verificare l'attivita' degli organi amministrativi, al mero fine del referto al consiglio regionale, e, quindi, non e' ammissibile che venga esperto su di un atto gia' controllato dal consiglio regionale, atto sul quale, comunque, non e' esercitabile altro controllo se non quello legislativo, espressione dell'autonomia politica della regione. 2. - In relazione all'assenza di parametri nell'esercizio del controllo sul rendiconto della regione Puglia; violazione dell'art. 5 Cost.; violazione dell'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994 e conseguente violazione dei principi in materia di controllo sulla gestione sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995. La sottoposizione a controllo del rendiconto della regione Puglia comporta un'altra violazione dei limiti posti al controllo sulla gestione esercitato dallo Stato e, per esso, dalla Corte dei conti, sulle amministrazioni regionali. Come gia' illustrato, infatti, nei confronti delle amministrazioni regionali opera una particolare delimitazione del controllo sulla gestione, che, ai sensi del comma 5, dell'art. 3 della legge n. 20/94, "concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma". La ratio e la portata di tale norma sono state chiarite da codesto ecc.mo collegio, nella menzionata sentenza n. 29 del 1995, laddove, al punto 11.3 del dispositivo ha affermato: "solo se si interpreta la disposizione contestata come riferentesi alle leggi regionali, puo' essere esclusa la lesione dell'autonomia politico-legislativa costituzionalmente garantita alle regioni, essendo in tal caso il controllo successivo sulla gestione diretto alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati dal legislatore regionale. Questa interpretazione, del resto, appare confermata dal comma successivo dello stesso articolo, che individua nei consigli regionali, al pari delle Camere, i destinatari della relazione della Corte dei conti, relazioni attraverso le quali, al fine di migliorare la qualita' della legislazione, si comunicano i risultati dei controlli sulla gestione eseguiti e le relative osservazioni". Pertanto il rispetto dell'autonomia politico-legislativa costituzionalmente garantita alle regioni sussiste solo se il controllo e' articolato in modo tale da avere come oggetto l'attivita' amministrativa e come parametro di riferimento gli obiettivi fissati nelle leggi regionali, tenuto conto del fatto che destinatario delle relazioni susseguenti al controllo e' il consiglio regionale, nei cui confronti la Corte assume una funzione collaborativa ed ausiliaria. Pertanto il controllo sul rendiconto esorbita i limiti del controllo sanciti dalla Corte costituzionale, in quanto la legge regionale non e' assunta come parametro di valutazione nell'esercizio del controllo sull'attivita' amministrativa, ma diviene essa stessa oggetto di controllo. In tal modo, sottoponendo a controllo un atto approvato con legge regionale, si ingenera un controllo statale completamente sprovvisto di parametro di riferimento e slegato dal fine istituzionale del controllo stesso che e' quello di relazionare a consiglio regionale. E' evidente che un controllo siffatto e' in aperto contrasto con l'interpretazione dell'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, fornita dalla Corte costituzionale, unica interpretazione che possa escludere la lesione dell'autonomia politico-legislativa costituzionalmente garantita alle regioni. Pertanto tale contrasto concreta un'evidente lesione di tale autonomia e, quindi, la lesione di tutte le norme costituzionali che la garantiscono. 3. - ln relazione alla completa assenza di collaborazione tra la Corte dei conti ed il consiglio regionale; violazione della legge n. 20 del 1994 e conseguente violazione dei principi in materia di controllo sulla gestione sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 29 del 1995. La legge n. 20 del 1994, all'art. 3, comma 6, delinea con chiarezza il fine del controllo sulla gestione della Corte dei conti sulle amministrazioni regionali, che e' quello di riferire, almeno annualmente, ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Pertanto a funzione della Corte dei conti, come ribadito piu' volte anche nella sentenza di codesto ecc.mo collegio n. 29 del 1995, e' di carattere essenzialmente collaborativo ed ausiliario. Pertanto, affinche' tale collaborazione e tale ausiliarieta' non siano delle mere enunciazioni di principio, prive di riscontro al momento della pratica esplicazione dell'attivita' di controllo, e' assolutamente necessario che il consiglio regionale venga ascoltato e le sue indicazioni tenute nella debita considerazione, nel momento in cui viene delineato il programma annuale di controllo. La deliberazione n. 1/98 del collegio regionale di controllo per la Puglia, approvando il programma di controllo senza aver esperito alcun tipo di contatto o di audizione nei riguardi dell'Organo nei cui confronti deve svolgere la propria funzione collaborativa e ausiliaria, ossia il consiglio regionale, ha, di fatto, leso i principi fondamentali cui si ispira la legge n. 20 del 1994, sanciti dalla Corte costituzionale. La sentenza n. 29 del 1995, ha sottolineando la necessita' del rapporto collaborativo tra Corte dei conti e regione, perche' solo in presenza di tale rapporto le disposizioni della legge n. 20 del 1994, risultano costituzionalmente legittime, in quanto non lesive dell'autonomia regionale. L'assenza di qualsiasi rapporto di collaborazione comporta una piena lesione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale e, quindi, una lesione delle norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale. La totale inerzia della Corte dei conti nella ricerca del rapporto collaborativo, che, conformemente ai principi costituzionali, era tenuta ad instaurare, e' ulteriormente testimoniata dalla completa assenza di qualsiasi comunicazione sull'avvenuta adozione di altre deliberazioni da parte di organi centrali della magistratura contabile, concernenti criteri generali e indirizzi di coordinamento del controllo, delle quali si e' avuto conoscenza solo perche' citati nelle premesse della deliberazione n. 1/98 del collegio regionale. 4. - In relazione alla legittimazione della Corte dei conti a controllare il rendiconto della regione Puglia e all'introduzione surrettizia di un procedimento di carattere giurisdizionale; violazione dell'art. 24, secondo comma Cost.; violazione dell'art. 25, primo comma Cost.; violazione degli artt. 5 e 125 della Costituzione; violazione della legge n. 20 del 1994 e conseguente violazione dei principi in materia di controllo sulla gestione sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 29 del 1995. Con la richiesta di esaminare il rendiconto generale della regione Puglia lo Stato e, per esso, la Corte dei conti, ha introdotto un nuovo procedimento giurisdizionale, senza ricorrere allo strumento della legge previsto dall'art. 25, primo comma della Costituzione. Infatti e' stato istituito, con atto amministrativo, un procedimento analogo a quello previsto dagli artt. 38-43, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, per il giudizio di parificazione svolto dalle sezioni riunite della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato o a quello previsto dagli artt. 2, n. 2 e 6, comma 3, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, per il giudizio svolto dalle sezioni riunite presso la regione siciliana sul rendiconto generale della regione siciliana. Si tratta di giudizi, tendenti ad operare una verifica sul rendiconto generale, che hanno un evidente carattere giurisdizionale, come risulta chiaro dalle disposizioni legislative e da svariate pronunce di codesta ecc.ma Corte costitutuzionale. Infatti, a norma dell'art. 40, del r.d. n. 1214 del 1934, la Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione contenziosa; la pronuncia viene, pertanto, adottata in udienza pubblica con a partecipazione del pocuratore generale ed in contraddittorio con i rappresentanti dell'amministrazione. Tale carattere giurisdizionale del procedimento, gia' sancito dalla legge, e' stato poi ulteriormente confermato da un cospicuo numero di pronunce di codesto ecc.mo collegio, nelle quali e' stato riconosciuto alla Corte dei conti, in tale sede, proprio in virtu' della natura giurisdizionale del procedimento, il potere di sollevare questioni di legittimita' costituzionale. Vanno rammentate all'uopo le sentenze 19 dicembre 1963, n. 165; 19 dicembre 1966, n. 121; 30 dicembre 1968, n. 142 e 143. In virtu' di tali considerazioni e' fin troppo evidente che la previsione di un tale tipo di verifica sul rendiconto generale vada fatta con legge, affinche' possa essere con chiarezza individuato quale sia il giudice cui il legislatore, in ragione della riserva prevista dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, abbia attribuito tale funzione giurisdizionale. Infatti quando un'analoga funzione e' stata riconosciuta alla Corte dei conti nei riguardi del rendiconto di determinate regioni a statuto speciale, tale attribuzione di funzioni e' avvenuta con legge o atto avente forza di legge. Pertanto, il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, attribuisce alle sezioni riunite della Corte dei conti presso la regione siciliana il giudizio sul rendiconto della regione siciliana; l'art. 79 delle norme di attuazione dello statuto dalla regione Trentino-Alto Adige, approvate con d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, attribuisce alle sezioni riunite della Corte dei conti il giudizio di parificazione sul rendiconto di quella regione. Pertanto la instaurazione di un giudizio di tal genere con un atto amministrativo, quale e' la deliberazione n. 1/98 del collegio regionale di controllo per la Puglia, risulta essere in contrasto con l'art. 25, primo comma della Costituzione. Inoltre risulta essere violato anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, in quanto se il procedimento giurisdizionale previsto per la parificazione del rendiconto dello Stato avviene in contraddittorio con i rappresentanti dell'amministrazione, altrettanto non puo' dirsi per il procedimento di verifica del rendiconto della regione Puglia, previsto dalla deliberazione n. 1/1998, laddove non e' previsto alcun intervento dei rappresentanti dell'amministrazione regionale. Ne' puo' sostenersi che tale attribuzione sia stata conferita allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, dalla legge n. 20 del 1994. Infatti, posto che nella legge suddetta non e' fatta alcuna menzione esplicita di una verifica sul rendiconto delle regioni, non si puo' neppure ritenere che tale previsione sia implicitamente contenuta nella norma che sancisce l'obbligo di riferire almeno annualmente al consiglio regionale sull'esito del controllo. Infatti tale relazione, prevista anche nei confronti del Parlamento per il controllo eseguito sulle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 6, e' ben altra cosa rispetto alla relazione che l'art. 41 del r.d. n. 1214 del 1934, ha previsto debba essere presentata al Parlamento dalle sezioni riunite insieme alla deliberazione sul rendiconto generale. Pertanto la relazione al Parlamento relativa al controllo sulla gestione va ad aggiungersi a quella relativa alla deliberazione sul rendiconto generale, non va ad integrarla, anche per la loro diversa funzione e natura. Quindi non si puo' ritenere che l'attribuzione alla Corte dei conti della funzione di referto al consiglio regionale, limitatamente agli esiti del controllo sulla gestione, abbia inteso attribuire anche una piu' ampia e generalizzata funzione di referto, comprendente la relazione sul rendiconto generale, successiva alla verifica del rendiconto stesso. Argomentando diversamente non si puo' non pervenire ad una palese violazione della legge n. 20 del 1994 e dei principi per la sua applicazione ribaditi nella sentenza n. 29 del 1995 della Corte costituzionale, con la seguente lesione delle norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale.
P. Q .M. Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, respinta ogni contraria istanza, voglia dichiarare che non spetta allo Stato - e per esso alla Corte dei conti, collegio regionale di controllo per la Puglia - esaminare il rendiconto della regione Puglia e, conseguentemente annullare: la deliberazione n. 1/98 del collegio regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti, datata 11 maggio 1998, in tutto a nella sola parte relativa al punto 1) del programma annuale di controllo, che prevede: "Esame dei rendiconti della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997, costituito dal conto finanziario e dal conto generale del patrimonio, con ricostruzione, ai fini di raffronto, di serie storiche omogenee riferite agli esercizi finanziari 1995 e 1996. Costituiranno oggetto di esame, oltre ai rendiconti dei tre esercizi indicati, anche i corrispondenti bilanci di previsione, annuali e pluriennali, anche allo scopo di verificare gli eventuali scostamenti rispetto ad essi del conto finanziario e di raffrontare, con i programmi approvati i risultati ottenuti"; ove occorra, qualora si ritenga che la competenza nell'esercitare tale controllo sia attribuita allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti; collegio regionale per la Puglia, da altri atti della Corte dei conti, presupposti o connessi, si chiede, conseguentemente, l'annullamento di questi ultimi, in particolare di quelli citati nelle premesse della deliberazione del collegio regionale per la Puglia n. 1/98, ossia: la deliberazione n. 1/1997 del 13 giugno 1997, delle sezioni riunite della Corte dei conti, con la quale e' stato deliberato il regolamento per la istituzione e l'organizzazione nelle regioni a statuto ordinario di collegi regionali per l'esercizio della funzione di controllo successivo sulla gestione delle regioni medesime; la deliberazione n. 1/1997/SR-CONTR del 5 dicembre 1997 - non conosciuta - con la quale le sezioni riunite hanno approvato criteri generali ed indirizzi di coordinamento per i programmi di controllo; la determinazione in data 19 novembre 1997 - non conosciuta - con la quale la sezione del controllo per gli affari comunitari ed internazionali ha approvato il programma di lavoro per il 1998; la deliberazione n. 5/1998 del 18 dicembre 1997 - non conosciuta - con la quale l'Adunanza plenaria della sezione centrale di controllo ha stabilito il programma del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 1998, con particolare riguardo al versante delle spese; la deliberazione n. 19/97 del 19 dicembre 1997 - non conosciuta - con la quale la sezione enti locali ha programmato le indagini per l'esercizio 1998; la deliberazione datata 22 dicembre 1997 delle sezioni riunite in sede referente - non conosciuta - riguardante il programma di lavoro per l'esame del rendiconto generale dello Stato per il 1997; la deliberazione n. 16/1998 non conosciuta - con la quale l'Adunanza plenaria della sezione centrale di controllo ha espresso le proprie determinazioni in ordine al programma annuale di controllo successivo sulla gestione per il 1998 per quanto concerne il settore entrate e magazzini. Roma, addi' 22 luglio 1998 Prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto - prof. avv. Aldo Loiodice 98C0978