Scioglimento della societa' cooperativa di consumo "Sport-Turist", in Ostuni.(GU n.123 del 29-5-1997)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Brindisi Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2; Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975; Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996; Decreta: La societa' cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2: societa' cooperativa di consumo "Sport-Turist", con sede in Ostuni, costituita per rogito dott. Giuseppe Grosso in data 13 settembre 1985, repertorio n. 1864, registro societa' n. 3822, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1594/214.436. Brindisi, 12 maggio 1997 Il direttore: Marzo