N. 13 SENTENZA 28 gennaio - 5 febbraio 1998

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.
 
 Sanita'   pubblica   -   Attivita'  libero-professionale,  infra  ed
 extramurale, del personale della  dirigenza  del  Servizio  sanitario
 nazionale  -  Norme  emanate con decreto del Ministro della sanita' -
 Presunta invasione di competenza  di  attribuzione  regionale  -  Ius
 superveniens:  d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito nella legge 7
 agosto 1997,  n.  272  e  conseguente  emanazione  di  nuovi  decreti
 ministeriali sostitutivi di quello dal quale il presente conflitto ha
 preso  avvio  -  Sopravvenuta  carenza  di lesivita' e di interesse -
 Improcedibilita'.
 
 (Decreto del Ministro della sanita' 28 febbraio 1997).
 
 (Cost., artt. 3, 5, 97, 117 e 118).
 
(GU n.6 del 11-2-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof.  Carlo  MEZZANOTTE,    avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato
 il 7 maggio 1997, depositato in cancelleria  il  22  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito del decreto del Ministro
 della    sanita'    28    febbraio    1997,    recante     "Attivita'
 libero-professionale e incompatibilita' del personale della dirigenza
 sanitaria  del  Servizio  sanitario nazionale", iscritto al n. 30 del
 registro conflitti 1997;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  novembre  1997  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Uditi  gli  avvocati  Giuseppe  F.  Ferrari e Beniamino Caravita di
 Toritto per la Regione  Lombardia  e  l'avvocato  dello  Stato  Oscar
 Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso regolarmente notificato e depositato la regione
 Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti  dello
 Stato  in  riferimento  al  decreto  del  Ministro  della  sanita' 28
 febbraio   1997,   recante    "Attivita'    libero-professionale    e
 incompatibilita' del personale della dirigenza sanitaria del Servizio
 sanitario nazionale", e in particolare agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 11.
   Secondo la ricorrente il decreto del Ministro della sanita' sarebbe
 invasivo delle competenze regionali in quanto contiene una disciplina
 amplissima,  dettagliata  e penetrante di tutti i profili (economici,
 giuridici, procedurali e  organizzativi)  della  libera  professione,
 esorbitando   pertanto   dai   limiti  legislativamente  fissati,  in
 violazione degli artt. 3, 5, 97, 117 e 118  della  Costituzione,  con
 riferimento  agli  artt. 5, 6, 7, 15, 17, 18, 22, 47 e 55 della legge
 23 dicembre 1978, n. 833, all'art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
 761, all'art.  4 del d.lgs. 30 dicembre 1992,  n.  502  e  successive
 modificazioni,  all'art.  17  della  legge  23  agosto  1988, n. 400,
 all'art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  nonche'
 al principio di legalita'.
   Inoltre,  soltanto  un  atto di indirizzo e coordinamento, adottato
 dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
 n.  400  del  1988  avrebbe  potuto  assicurare  l'unitarieta'  e  il
 coordinamento  delle  discipline;  di  qui  la prospettata violazione
 degli artt. 5,  97,  117  e  118  della  Costituzione,  in  relazione
 all'art.  2,  comma 3, e all'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del
 1988, all'art.  4, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992,
 all'art.1, commi 8, 10, 11 e 14 della legge n. 662 del 1996.
   Il decreto  ministeriale  impugnato,  pretendendo  di  disciplinare
 materie  di competenza regionale, violerebbe poi gli artt. 5, 97, 117
 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 17 della legge n. 400
 del 1988 e al principio della separazione delle competenze fra  fonti
 secondarie  statali  e  fonti  regionali,  piu'  volte ribadito dalla
 giurisprudenza costituzionale.
   Lesivo delle competenze regionali sarebbe altresi' il tentativo  di
 creare  un  rapporto  diretto  tra  il  Ministero  della  sanita' e i
 direttori  generali  delle  unita'  sanitarie  locali,  ai  quali  e'
 attribuita  potesta' regolamentare (art. 4) da esercitare anche al di
 fuori delle direttive regionali  (se  non  siano  date  entro  trenta
 giorni  dall'entrata  in vigore del decreto), in contrasto, oltre che
 con gli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, con gli artt. 2  e
 3  del  decreto legislativo n. 502 del 1992 e con gli artt. 3, 7, 11,
 53 e 55 della legge n. 833 del 1978.
   Infine, l'art. 4, comma 2, lettera b), che consente al  regolamento
 emanato  dal  direttore  generale  della  unita'  sanitaria locale di
 individuare la struttura ospedaliera,  pubblica  o  privata,  con  la
 quale   effettuare  convenzioni  per  permettere  lo  svolgimento  di
 attivita' libero-professionale fuori sede,  qualora  sia  impossibile
 assicurare   tale   svolgimento   all'interno,  e  l'art.  11,  sulla
 disciplina  dei  servizi  ispettivi  e  di vigilanza, violerebbero le
 competenze regionali  in  materia  di  programmazione  sanitaria,  in
 contrasto con gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione
 agli artt. 3, 11, 53 e 55 della legge n. 833 del 1978 e agli artt. 1,
 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
   2.  -  Nel  giudizio  di  fronte  alla  Corte  costituzionale si e'
 costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,   sostenendo
 l'infondatezza delle censure.
   3. - In prossimita' dell'udienza la regione Lombardia ha depositato
 una memoria, chiedendo alla Corte di dichiarare la  cessazione  della
 materia   del  contendere,  in  quanto  il  tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio, con pronuncia confermata dal Consiglio di Stato,
 ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e, a seguito del d.-l.  20
 giugno 1997, n. 175, convertito nella legge 7 agosto 1997, n. 272, il
 Ministro della sanita' ha adottato nuovi decreti in materia.
   Anche  l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria: rilevato
 che il sopravvenuto d.-l. 20 giugno 1997,  n.  175,  ha  operato  una
 "legificazione"  degli  artt.1,  2,  3  e 11 del decreto ministeriale
 impugnato e una "novazione" degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, e
 che sono stati adottati  nuovi  decreti  ministeriali,  conclude  per
 l'inammissibilita'   sopravvenuta   del   ricorso  per  conflitto  di
 attribuzione.    La  lamentata  lesione  della  sfera  di  competenza
 regionale  derivata dagli artt. 1, 2, 3 e 11 del decreto ministeriale
 infatti, sarebbe da ricondurre non al decreto, ma al successivo  atto
 di  normazione  primaria,  che avrebbe dovuto essere impugnato in via
 principale.  Quanto alla lesione in ipotesi derivata dagli artt. 4  e
 5  del  d.m.    28  febbraio  1997,  la  caducazione  della normativa
 secondaria operata dall'art. 4 del  decreto-legge  n.  175  del  1997
 avrebbe determinato una sopravvenuta carenza di interesse.
                        Considerato in diritto
   La   regione   Lombardia  solleva  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti dello Stato, in relazione al  decreto  del  Ministro  della
 sanita'  del  28  febbraio  1997,  recante  disposizioni  in  tema di
 "Attivita'  libero-professionale  e  incompatibilita'  del  personale
 della  dirigenza  sanitaria  del  Servizio  sanitario nazionale", con
 riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e  11.  Ad  avviso
 della  ricorrente,  essi si porrebbero in contrasto: con gli artt. 3,
 5, 97, 117 e 118 della Costituzione; con gli artt. 3, 5,  6,  7,  11,
 15, 17, 18, 22, 47, 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; con
 l'art.  35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; con gli artt. 1, 2, 3
 e 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.  502; con gli artt. 2, comma 3, e
 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, nonche' con l'art.  1,  commi
 8, 10, 11 e 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   Nelle  more  del  giudizio, e' entrato in vigore il d.-l. 20 giugno
 1997, n. 175, convertito nella legge 7 agosto 1997, n. 272,  che  ha,
 in parte, assunto in se' il contenuto dell'atto governativo impugnato
 e,  per  altra  parte,  ha  previsto  l'emanazione  di  nuovi decreti
 ministeriali.  A seguito di tale normativa, il Ministro della sanita'
 ha adottato due nuovi decreti in materia (entrambi in data 31  luglio
 1997),    sotto    il    titolo,    rispettivamente,   "Linee   guida
 dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale  intramuraria
 della   dirigenza  sanitaria  del  Servizio  sanitario  nazionale"  e
 "Attivita' libero  professionale  e  incompatibilita'  del  personale
 della  dirigenza sanitaria del S.S.N.", decreti sostitutivi di quello
 dal quale il  presente  conflitto  ha  preso  avvio.  L'efficacia  di
 quest'ultimo,  d'altro  canto,  era  stata  oggetto  di sospensione a
 seguito dell'ordinanza del  tribunale  amministrativo  regionale  del
 Lazio  (9  giugno  1997, n. 1626), l'appello contro la quale e' stato
 poi respinto dal Consiglio di Stato  (Sez.  IV,  ordinanza  2  luglio
 1997,  n.  1284).  Con  decreto  ministeriale 11 giugno 1997, recante
 "Fissazione   dei   termini    per    l'attivazione    dell'attivita'
 libero-professionale  intramuraria",  a  seguito  della  pronuncia di
 sospensione, il  termine  per  l'attuazione  delle  disposizioni  del
 decreto  ministeriale  impugnato  era stato, comunque, spostato al 30
 giugno del 1997, oltre la data, quindi, dell'entrata  in  vigore  del
 decreto-legge che ha ridisciplinato la materia.
   Dalla predetta successione nel tempo degli atti menzionati, risulta
 che  nessun effetto, prima della sua sospensione, l'atto impugnato in
 sede di conflitto ha prodotto nei confronti della regione ricorrente.
   Alla stregua di quel che precede, conformemente a quanto  le  parti
 hanno,  nella  sostanza,  concordemente  riconosciuto  -  concludendo
 peraltro l'una  per  la  cessazione  della  materia  del  contendere,
 l'altra per la sopravvenuta carenza di lesivita' degli atti alla base
 del  conflitto ovvero per la sopravvenuta carenza di interesse -, non
 vi e' motivo comunque  di  procedere  oltre  nel  presente  giudizio,
 poiche' l'atto che la ricorrente ha assunto come lesivo delle proprie
 competenze non ha prodotto effetti ne' e' piu' idoneo a produrli.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  improcedibile  il conflitto di attribuzione promosso, con
 il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  dalla  regione  Lombardia   nei
 confronti  dello  Stato,  in  relazione al decreto del Ministro della
 sanita' del  28  febbraio  1997,  recante  disposizioni  in  tema  di
 "Attivita'  libero-professionale  e  incompatibilita'  del  personale
 della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale".
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0133