N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2014
Ordinanza del 4 giugno 2014 del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di P.R.. Reati e pene - Reati uniti dal vincolo della continuazione e commessi da recidivi reiterati - Previsione che l'aumento di pena non possa essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave - Denunciata illegittimita' costituzionale della disposizione con riguardo ai casi in cui la pena per il reato "satellite" debba determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale - Irragionevole disparita' di trattamento in caso di reato continuato tra il condannato cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen. e quello cui non sia stata applicata - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della parificazione di situazioni fattuali tra loro differenti nonche' sotto il profilo della diversa quantificazione proporzionale della pena tra reato base e reato "satellite" - Irragionevole differenza del trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi dei medesimi reati non in continuazione - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena a fronte dell'assenza di ogni possibilita' di modulare la pena. - Codice penale, art. 81, comma quarto. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.9 del 4-3-2015 )
TRIBUNALE DI MACERATA ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE Il Tribunale penale di Macerata, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati - dott. Claudio Bonifazi pres. - dott. Ilaria Maupoil giudice - dott. Giovanni Manzoni giudice estensore Premesso che - in data 19.10.2011 P. R. veniva rinviato a giudizio per i reati di cui agli art. 628 c. 1 e 3 n. 1 cp e 4 l. 110/75; fatti commessi in data 13.7.2009; - veniva espletata istruttoria dibattimentale, con audizione dei testi di accusa e difesa ed esame dell'imputato; - all'udienza del 27.5.2014 le parti concludevano chiedendo il PM condanna per i reati rubricati all' imputato e la difesa assoluzione ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per decidere Osserva Rileva il Tribunale che l'art. 81 u.c. codice penale imporrebbe nel caso di specie, in caso di affermazione di penale responsabilita' dell' imputato per i reati allo stesso ascritti, la irrogazione necessitata ed inderogabile della pena per il reato di cui all' art. 4. L. 110/75 in misura pari al massimo edittale. Il reato base (rapina aggravata) infatti e' punito con pena non inferiore a 4 anni e 6 mesi, talche' l'aumento non inferiore ad un terzo previsto dall'art. 81 cp per i recidivi reiterati imporrebbe aumento di pena detentiva per il reato di cui all'art. 4 l. 110/75 pari ad un anno, dovendosi rispettare il vincolo del non superamento della pena massima edittale prevista per tale reato. Tale aumento inderogabile e pari al massimo edittale appare al Tribunale sospetto di incostituzionalita' sotto plurimi profili 1) Violazione dell' art. 3 della Costituzione sotto il profilo. della irragionevole disparita' di trattamento in caso di reato continuato tra il condannato cui sia stata applicata la recidiva di cui all' art. 99 c. IV e il condannato cui non sia stata applicata tale recidiva. In caso di applicazione della disciplina del reato continuato a soggetto non recidivo reiterato, l'aumento di pena per il c.d. "reato satellite" e' assolutamente libera (per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione addirittura svincolato dai limiti minimi che la legge prevede per ogni tipo di pena ex artt. 23 ss cp) e, pertanto, anche eventualmente di un solo giorno. Nel caso di recidiva reiterata, l'obbligo di aumento non inferiore ad un terzo della pena per il reato base (fermo restando naturalmente il limite posto dal cumulo materiale delle pene) puo' comportare un aumento obbligato della pena relativa al reato satellite di entita' tale da non trovare possibile giustificazione nella mera veste soggettiva dell' imputato (recidivo reiterato) Nel caso di specie reato satellite (art. 4 l. 110/75 ) e' punito con pena detentiva da 1 mese a 1 anno e il fatto contestato inerisce il porto di un mero taglierino e, pertanto, un fatto oggettivamente di per se' non connotato da particolare gravita' e che - nella esperienza dei tribunali e per quanto di prassi di questo ufficio - in caso di ritenuta continuazione con altro piu' grave reato, viene di regola punito con sanzione modesta e che tiene conto della non particolare portata offensiva dell' oggetto. L'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 u.c c.p. impone, invece, in casi quali quello che oggi occupa, una pena estremamente rigorosa, pari al massimo della pena edittale prevista per il reato satellite, con irragionevole disparita' di trattamento con quanto avviene nei confronti del soggetto cui non si applichi tale disciplina (se si ipotizza un aumento per la continuazione di 20 giorni, che apparirebbe equo tenuto conto della natura dell' oggetto e dell'assorbimento del disvalore sostanziale della condotta nell'aggravante di cui all' art. 628 c.1 cp, la differenza tra recidivo reiterato e chi tale veste non abbia e' di ben 18 volte, con differenza non giustificabile dai soli precedenti del destinatario della sanzione). Si evidenzia, peraltro, che, da ultimo, la stessa Corte adita ha sottolineato la necessita' che l'applicazione della aggravante della recidiva reiterata non comporti un aggravamento abnorme della pena irroganda, con eccessiva ed inammissibile valorizzazione del profilo soggettivo dei reato (v. Corte Costituzionale 251/12; Corte Costituzionale 105 e 106/2014) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto profilo della parificazione di situazioni fattuali tra loro differenti. La applicazione dell' aumento obbligato ex art. 81 u.c.c.p., comportando l'obbligatoria irrogazione del massimo della pena previsto per il reato satellite, puo' impedire ogni differenziazione sanzionatoria tra le possibili condotte sussumibili sub art. 4 l. 110/75, con conseguente irragionevole irrilevanza del profilo oggettivo del reato. In altri termini, la norma censurata puo' imporre uguale pena al recidivo reiterato che porti un coltellino ed al recidivo che porti un machete o altra arma impropria di elevatissima offensivita', con irragionevole equiparazione di situazioni oggettivamente difformi solo per la presenza di un identico status soggettivo dell'imputato. Nel caso di specie, per come gia' detto, si ritiene lo strumento per quale si procede oggettivamente di non particolare potenzialita' offensiva, stante la corta lunghezza della lama e la non robustezza della stessa , talche' non appare giustificata l' irrogazione di pena in misura pari al massimo edittale. Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della diversa quantificazione proporzionale della pena tra reato base e reato satellite La norma della cui costituzionalita' si dubita impone nel caso di specie irrogazione del massimo di pena previsto dalla legge per reato satellite. Appare irrazionale che la pena per reato base possa essere quantificata dal giudice in misura anche molto distante dal massimo della pena, valutate tutte le circostanze dei caso concreto, mentre quella del reato satellite possa essere inderogabilmente vincolata a quantificazione nel massimo edittale, con differente parametrazione delle pene in relazione ai due reati priva di alcuna razionale spiegazione (non appare razionale che la pena per il reato principale possa quantificarsi anche in prossimita' del minimo e quella per reato satellite debba necessariamente determinarsi nei massimo) 3) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per irragionevole differenza del trattamento sanzionatorio rispetto alla ipotesi del medesimi reati non in continuazione Sotto ulteriore profilo si evidenzia che appare irragionevole e contrastante con la stessa ratio di cui all' art. 81 cp la circostanza che il medesimo fatto venga sanzionato con pena variabile entro un significativo range edittale in caso di commissione dello stesso non in continuazione con altro piu' grave , mentre ove medesimo fatto, commesso dallo stesso soggetto , sia commesso in continuazione con altro piu' grave reato la norma censurata fa si' che possa essere imposta per tale fatto la irrogazione di una pena "fissa" e determinata nel massimo edittale 4) Violazione dell'art. 27 della Costituzione, sotto il profilo della assenza di ogni possibilita' di modulare la pena in relazione alla necessaria funzione rieducativa della stessa. La necessaria irrogazione della pena massima edittale comporta per il giudice assenza di ogni discrezionalita' nella quantificazione della pena irroganda, con consequenziale impossibilita' di tenere conto delle varianti oggettive e soggettive del caso concreto alla sua disamina; profilo che appare incompatibile con l'accurata modulazione del trattamento sanzionatorio al caso concreto, in vista della necessaria funzione rieducativa della pena. Nel caso di specie, la gia' evidenziata non particolare pericolosita' dell' arma e le condizioni soggettive dell' imputato (soggetto con difficili esperienze di vita pregresse, privo di occasioni di lecita attivita' lavorativa , e che non si ritiene meritevole di una "pena esemplare" in relazione a tale reato) inducono il collegio a ritenere che la funzione rieducativa della pena avrebbe imposto una sanzione ben minore del massimo edittale imposto dalla norma della cui illegittimita' si dubita. Trattasi di profilo chiaramente rilevante nel caso in questione in caso di affermazione di penale responsabilita' dell'imputato, atteso che - Nel caso oggi all'esame di questo Tribunale la serie di gravissimi e specifici precedenti dell'imputato, la ammessa consumazione di altra rapina in data 19 agosto 2009 (v. esame reso dal P. ) e la gravita' del fatto per il quale si procede (compiuto da piu' persone travisate, con taglierina ed arma giocattolo - oggetto non pericoloso ma tale da intimidire i presenti) sono elementi che appaiono tali da poter imporre l'applicazione della contestata recidiva (siffatto profilo fattuale esclude la pertinenza al caso concreto delle argomentazioni sviluppate da codesta Corte dichiarative dell'inammissibilita' di analoghe questioni, sotto il profilo della possibilita' del giudice di non applicare la recidiva, data la sua natura di aggravante soggetta a valutazione discrezionale da parte del giudice). - Nel caso di specie non sono stati evidenziati dalla difesa elementi inerenti la possibile concessione delle attenuanti generiche; profilo che comunque meriterebbe attenta valutazione alla luce della gravita' dei fatti e dei precedenti dell' imputato. Anche la eventuale concessione di attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva non sarebbe comunque risolutiva rispetto alla questione sollevata, atteso che tale giudizio presupporrebbe, comunque, la "applicazione" della recidiva, che viene in rilievo ad elidere le concesse attenuanti e che, pertanto, ha piena efficacia per gli effetti di cui all' art. 81 u.c.c.p. (in tal senso condivisibilmente Cass. 20960/09) - La contestualita' delle condotte e la finalizzazione del porto del taglierino alla commissione della rapina imporrebbero, ad avviso del tribunale, applicazione della disciplina del reato continuato tra tale reato e quello di rapina In caso di condanna, pertanto, la pena irrogabile dovrebbe considerare la continuazione tra le condotte contestate , con determinazione della pena per il reato di cui all' art. 4 110/75 inderogabilmente nei massimo edittale (profilo della cui legittimita' costituzionale si dubita) Si rimette, pertanto, alla Corte Costituzionale la valutazione della possibile incostituzionalita' dell'art. 81 u.c.c.p., in particolare nei casi nei quali la pena per reato satellite debba determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale
P.Q.M. Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9.2.1948 n. 1 e 23 della legge 11.3.1953 n. 87 Promuove di ufficio, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell' art. 81 ultimo comma del codice penale, sospendendo il giudizio in corso. Riserva il deposito della motivazione entro giorni 10. Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata, non appena depositata, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei Deputati e alli esito sia trasmessa alla Corte Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Macerata, 27.5.2014 Il Presidente: Bonifazi Il giudice est.: Manzoni