Ulteriore proroga dei termini concernenti indennita' a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli. (Ordinanza n. 1333/FPC).(GU n.16 del 21-1-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la propria ordinanza n. 1047/FPC/ZA del 4 luglio 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987 con la quale, da ultimo, e' stata prorogata fino al 30 settembre 1987 l'indennita' a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente e destinati al ricovero dei nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa del bradisismo; Visto il fonogramma n. 56108 del 18 settembre 1987 con il quale il sindaco di Pozzuoli ha chiesto, tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 1987 del beneficio sopra indicato; Viste le note n. 540/BRA/GAB del 28 settembre, 27 ottobre 1987 e 8 gennaio 1988 con le quali il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga fino al 30 aprile 1988 del beneficio in argomento; Ravvisata pertanto la necessita' di aderire a quanto richiesto; Dispone: Articolo unico Il termine del 30 settembre 1987 di cui alla ordinanza n. 1047/FPC/ZA citata in premessa, relativo alla corresponsione della indennita' in favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli, e' ulteriormente differito al 30 aprile 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 gennaio 1988 Il Ministro: GASPARI