ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 novembre 1996 

  Autorizzazione alla Winterthur Assicurazioni  S.p.a.  ad  estendere
l'esercizio  dell'attivita' assicurativa e/o riassicurativa a tutti i
rischi e rami di cui al punto A) della tabella  allegata  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non ancora autorizzati.
(GU n.277 del 26-11-1996)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e in  imprese  o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in  materia  di  assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visti  i decreti ministeriali 26 novembre 1984 e 8 febbraio 1994 di
autorizzazione   all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    e
riassicurativa  rilasciati  alla  societa'  Winterthur  Assicurazioni
S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;
  Vista l'istanza con la quale la societa'  Winterthur  Assicurazioni
S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2, ha chiesto di essere
autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami: altri
danni  ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami films,
bestiame  e   grandine;   perdite   pecuniarie   di   vario   genere,
limitatamente  ai  rischi  gia' compresi nei rami pioggia e rischi di
impiego e riassicurativa nei rami malattia; corpi di  veicoli  aerei;
altri  danni  ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami
films e  bestiame;  R.C.  aeromobili;  credito,  con  esclusione  del
credito   ipotecario   navale  gia'  autorizzato;  cauzione;  perdite
pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi gia' compresi nei
rami pioggia e rischi di impiego; tutela giudiziaria e assistenza  di
cui  al  punto  A)  della  tabella allegata al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  delibera  con  la  quale il consiglio di amministrazione
dell'Istituto  nella  seduta  del  14  novembre  1996,  ritenuta   la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa  vigente,  ivi
compreso  quanto  indicato  dall'art. 11, comma 4, del citato decreto
legislativo n.  175/1995 con riferimento  allo  statuto  dell'impresa
richiedente,  si  e'  espresso  favorevolmente  in merito all'istanza
soprarichiamata presentata dalla  societa'  Winterthur  Assicurazioni
S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa'  Winterthur  Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano,
piazza  Missori  n.  2,  previa  approvazione   dello   statuto,   e'
autorizzata  ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei
rami: altri danni ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi  nei
rami  films, bestiame e grandine; perdite pecuniarie di vario genere,
limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami pioggia  e  rischi  di
impiego,  e riassicurativa nei rami malattia; corpi di veicoli aerei;
altri danni ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi  nei  rami
films  e  bestiame;  R.C.  aeromobili;  credito,  con  esclusione del
credito  ipotecario  navale  gia'  autorizzato;   cauzione;   perdite
pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi gia' compresi nei
rami pioggia e rischi di impiego; tutela giudiziaria e assistenza, di
cui  al  punto  A)  della  tabella allegata al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 novembre 1996
                                             Il presidente: MANGHETTI