Autorizzazione alla Winterthur Assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e/o riassicurativa a tutti i rischi e rami di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non ancora autorizzati.(GU n.277 del 26-11-1996)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984 e 8 febbraio 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciati alla societa' Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2; Vista l'istanza con la quale la societa' Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami: altri danni ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami films, bestiame e grandine; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami pioggia e rischi di impiego e riassicurativa nei rami malattia; corpi di veicoli aerei; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami films e bestiame; R.C. aeromobili; credito, con esclusione del credito ipotecario navale gia' autorizzato; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami pioggia e rischi di impiego; tutela giudiziaria e assistenza di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 14 novembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, ivi compreso quanto indicato dall'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175/1995 con riferimento allo statuto dell'impresa richiedente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla societa' Winterthur Assicurazioni S.p.a.; Dispone: La societa' Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2, previa approvazione dello statuto, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami: altri danni ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami films, bestiame e grandine; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami pioggia e rischi di impiego, e riassicurativa nei rami malattia; corpi di veicoli aerei; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami films e bestiame; R.C. aeromobili; credito, con esclusione del credito ipotecario navale gia' autorizzato; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami pioggia e rischi di impiego; tutela giudiziaria e assistenza, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 1996 Il presidente: MANGHETTI