N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 giugno 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Abrogazione dell'art.
  9 della legge regionale n. 25 del  2006  recante  previsioni  sulle
  procedure di nomina dei direttori amministrativi e  sanitari  delle
  aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. 
- Legge della Regione  Puglia  28  marzo  2019,  n.  8  ("Abrogazione
  dell'articolo  9  della  legge  regionale  3  agosto  2006,  n.  25
  (Principi e organizzazione  del  Servizio  sanitario  regionale)"),
  art. 1, nonche' intero testo. 
(GU n.30 del 24-7-2019 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del  presidente  in  carica,
con sede a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33; 
    per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale  dell'art.
1 nonche' dell'intera legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8,
pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 1° aprile 2019, giusta  deliberazione
del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 20  maggio
2019. 
    In data 1° aprile 2019, sul n. 36 del Bollettino Ufficiale  della
Regione Puglia, e' stata pubblicata la legge regionale 28 marzo 2019,
n. 8, recante «Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto
2006,  n.  25  (Principi  e  organizzazione  del  servizio  sanitario
regionale)». 
    La legge consta di un solo articolo il quale, in  conformita'  al
titolo, dispone l'abrogazione dell'art. 9  della  legge  regionale  3
agosto 2006, n. 25. 
    La norma abrogata  -  come  integrata  dall'art.  3  della  legge
regionale 12 dicembre 2006, n.  35  -recava  procedure  propedeutiche
alla nomina dei direttori sanitari e amministrativi delle  aziende  e
degli enti del Servizio sanitario regionale. 
    Piu' in dettaglio, l'art. 9  della  legge  regionale  n.  25/2006
prevedeva l'istituzione, presso l'Assessorato  alle  politiche  della
salute, degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a  direttore
amministrativo e direttore sanitario delle Aziende sanitarie e  degli
IRCCS: la Giunta regionale avrebbe dovuto disciplinare, con  apposito
atto, le modalita' dei bandi per l'iscrizione agli Albi, le modalita'
di presentazione delle domande e i  requisiti  previsti,  assicurando
altresi' l'aggiornamento  annuale  degli  Albi  stessi;  i  direttori
generali, dal  canto  loro,  avrebbero  provveduto  alla  nomina  dei
direttori amministrativi e sanitari scegliendo fra gli iscritti  agli
Albi. 
    L'abrogazione,   tout   court,   della   disposizione   regionale
previgente determina un evidente vuoto normativo non essendo indicata
- ne' essendo possibile individuare altrimenti - la  disciplina  alla
quale si dovra' d'ora in avanti fare riferimento  per  le  nomine  in
parola: e risulta percio' costituzionalmente illegittima nella misura
in cui si pone in contrasto sia con i principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione statale in materia di tutela della  salute  -  con
violazione, quindi, dell'art. 117,  comma  3,  Cost.  -  sia  con  il
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    L'art.  1  nonche'  l'intera  legge  regionale   vengono   dunque
impugnati con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia  pronunciato  il
conseguente annullamento per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  e  dell'art.  3  della  Carta
fondamentale. 
    Come s'e' anticipato in premessa,  l'assenza  di  una  disciplina
regionale di riferimento per le nomine in questione, conseguente alla
disposta abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n.  25/2006  -
e, segnatamente, la mancanza di albi od elenchi ai quali attingere  -
comporta il rischio che la nomina, da parte  dei  direttori  generali
delle aziende sanitarie regionali,  dei  direttori  amministrativi  e
sanitari avvenga in spregio dei principi di  trasparenza,  efficienza
ed economicita' sottesi al sistema introdotto dall'art. 3 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 che, riformando  profondamente,  in
attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p) della
legge 7  agosto  2015,  n.  124,  l'intera  materia  della  dirigenza
sanitaria, ha stabilito che - analogamente a quanto previsto  per  la
nomina, da parte del presidente della regione, del direttore generale
- la nomina, da parte di questi, del  direttore  amministrativo,  del
direttore sanitario  e,  ove  previsto  dalle  leggi  regionali,  del
direttore  dei  servizi  socio  sanitari,  abbia  luogo   «attingendo
obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei,  anche  di  altre
regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione
per titoli e colloquio,  effettuati  da  una  commissione»  regionale
all'uopo nominata. 
    La ratio di tale disciplina risiede  nell'esigenza  di  garantire
che la nomina dei vertici delle aziende sanitarie avvenga in  maniera
imparziale  e  trasparente  -  in  piena  coerenza  con   gli   ormai
consolidati  orientamenti  della  giurisprudenza  costituzionale   in
merito alla natura di tali incarichi - al fine di assicurare il  buon
andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione. 
    E se e' vero che l'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 non
e' ancora applicabile - perche' in sede di  Conferenza  Stato-Regioni
non e' stato ancora raggiunto un accordo in ordine ai  requisiti  che
devono  possedere  coloro  che  aspirino  all'incarico  di  direttore
amministrativo o di  direttore  sanitario  degli  enti  del  Servizio
sanitario  -,  e'  pero'  altrettanto  vero  che  lo  stesso  decreto
legislativo delegato ha previsto  -  all'art.  5  -  che,  fino  alla
costituzione degli elenchi regionali previsti da quella disposizione,
per  il  conferimento  degli  incarichi  in  parola  e  per  la  loro
valutazione, si applichino, in via transitoria, le procedure  vigenti
alla data di entrata in vigore del decreto; e che soltanto  nel  caso
in cui non  risulti  costituito  l'elenco  regionale,  sia  possibile
attingere,  per  il  conferimento  degli   incarichi   di   direttore
amministrativo, di direttore sanitario e, ove  previsto  dalle  leggi
regionali, di direttore  dei  servizi  socio-sanitari,  agli  elenchi
costituiti da altre regioni. 
    Dal  complesso  delle  richiamate  disposizioni  risulta  percio'
evidente che l'obbligatorio ricorso, da parte del direttore generale,
agli  elenchi  regionali  per   il   conferimento   degli   incarichi
dirigenziali in questione osta a che la regione possa,  nel  caso  in
cui detti elenchi  siano  -  come  nella  fattispecie  -  gia'  stati
costituiti, procedere alla loro eliminazione: essendo il ricorso agli
elenchi di altre regioni consentito - dall'art. 5, comma  1,  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 171/2016 - soltanto  nell'ipotesi
in cui la regione non abbia gia' provveduto alla costituzione  di  un
proprio elenco regionale. 
    Tra l'altro, l'abrogazione  della  norma  istitutiva  degli  Albi
regionali degli idonei  alla  nomina  a  direttore  amministrativo  o
sanitario  contrasta  pure  con  atti  amministrativi  in  precedenza
adottati dalla stessa Regione, in particolare  con  la  deliberazione
con la quale la stessa Giunta regionale pugliese, approvando l'avviso
pubblico per l'aggiornamento degli Albi in questione, aveva stabilito
che «gli  Albi  regionali  degli  idonei  alla  nomina  di  direttore
amministrativo e di direttore sanitario approvati a  conclusione  del
procedimento avviato con l'avviso di cui all'Allegato  A)  resteranno
in vigore fino alla  costituzione  degli  elenchi  regionali  di  cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016»  (cosi',  con  enfasi
aggiunta,  la  delibera  di  Giunta  n.  35  del  12  gennaio   2018,
consultabile sul sito istituzionale della Regione). 
    In definitiva, la disponibilita', nella  Regione  Puglia,  di  un
elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore  amministrativo
o a direttore sanitario delle aziende  sanitarie  e  degli  IRCCS  ne
impediva la soppressione: in  questo  senso,  la  norma  e  la  legge
regionale qui impugnate rappresentano un vero e proprio  arretramento
rispetto a quelle garanzie di trasparenza e di imparzialita'  che  il
legislatore  statale  ha  inteso  assicurare  con  la  riforma  della
dirigenza sanitaria e che, a ben vedere, la stessa  norma  regionale,
ora inopinatamente abrogata, gia' offriva. 
    Per effetto della disposta abrogazione, la scelta e la nomina del
direttore amministrativo o del direttore  sanitario  degli  enti  del
Servizio sanitario regionale possono invece ora  essere  operate,  da
parte del direttore generale - nell'esercizio del potere al  medesimo
attribuito dall'art. 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 -, a proprio esclusivo libito, al di fuori e  a
prescindere  da  qualsiasi  procedura  intesa  alla  previa  verifica
dell'idoneita' dei nominandi. 
    La norma e la legge che, abrogando la disposizione che  prevedeva
procedure propedeutiche alla nomina dei  direttori  amministrativi  e
sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario  regionale,  ha
soppresso gli Albi regionali degli  idonei  all'uopo  istituiti  sono
percio'  costituzionalmente  illegittime,  per  un  verso,   perche',
consentendo di procedere alla nomina senza  una  previa  verifica  di
idoneita' dei nominandi,  contrastano  con  i  principi  fondamentali
stabiliti  dalla  legislazione  statale  in  materia   di   dirigenza
sanitaria - la quale, come da  ultimo  ricordato  da  codesta  ecc.ma
Corte nella sentenza n. 251/2016, e' direttamente riconducibile  alla
«tutela della salute» -, con conseguente  violazione  dell'art.  117,
comma 3, Cost.; e, per un altro, perche', disponendo la  soppressione
di strumenti di verifica - gli albi degli  idonei  -  gia'  esistenti
nell'ordinamento  regionale,  sono  irragionevoli,  e  quindi  lesive
dell'art. 3 della Carta. 
    Si rammenta infatti che secondo il  consolidato  orientamento  di
codesta ecc.ma Corte sono da riferirsi alla materia concorrente della
«tutela della salute» le disposizioni  statali  dettate  in  tema  di
governance delle aziende sanitarie le quali si pongono  appunto  come
principi  fondamentali  ai  sensi  dell'art.  117,  comma  3,   della
Costituzione (v., ex multis, le sentenza numeri 422 del  2006  e  295
del 2009). 
    Ed  invero,  per  quanto  specificamente  riguarda  la  dirigenza
sanitaria,  trattandosi  di  materia  rientrante   nella   competenza
concorrente,  spetta  allo  Stato  la  determinazione  dei   principi
fondamentali: e tra questi  devono  annoverarsi  quelli  dettati  con
riferimento alle modalita' ed ai requisiti di  accesso,  i  quali  si
collocano in una prospettiva di miglioramento  del  «rendimento»  del
servizio offerto e, dunque, di garanzia, oltre che del buon andamento
dell'amministrazione,    anche    della    qualita'    dell'attivita'
assistenziale  erogata  e  del   buon   funzionamento   dei   servizi
assistenziali  e   sanitari   quali   definiti   nel   quadro   della
programmazione regionale. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
indicati ed illustrati, l'art. 1 nonche' l'intera legge della Regione
Puglia 28 marzo 2019, n. 8, pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 1° aprile
2019, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella
seduta del giorno 20 maggio 2019. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione  del  giorno  20  maggio  2019,
della determinazione di impugnare l'art.  1  nonche'  l'intera  legge
della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, pubblicata nel B.U.R. n. 36
del 1° aprile 2019, secondo i termini e per  le  motivazioni  di  cui
alla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie; 
        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 1° aprile 2019. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 29 maggio 2019 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani