N. 455 ORDINANZA 12 - 21 dicembre 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore per il quale e' in corso un giudizio di accertamento sullo stato di abbandono - Sospensione da parte del Tribunale dei minorenni - Mancata previsione - Sopravvenuta entrata in vigore del trattato di adesione della Romania all'Unione europea - Necessita' di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Esclusione del trattenimento nel centro di permanenza temporanea per la madre di prole di eta' inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio - Mancata previsione - Sopravvenuta entrata in vigore del trattato di adesione della Romania all'Unione europea - Necessita' di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111.(GU n.50 del 27-12-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 4 luglio 2006 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento relativo alla minore V. M. A., iscritta al n. 452 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle. Ritenuto che, con ordinanza del 4 luglio 2006, il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, da un lato, non attribuiscono al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio di accertamento dello stato di abbandono e, dall'altro, non escludono il trattenimento in un centro di permanenza temporanea per la madre di prole di eta' inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio; che nel corso del giudizio a quo, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di abbandono di una minore, veniva notificato ai genitori di questa, di nazionalita' rumena, il decreto di espulsione e, alla sola madre, anche il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea; che, a parere del rimettente, la mancata previsione, in siffatte ipotesi, di un nulla osta all'espulsione da parte del Tribunale per i minorenni, violerebbe l'art. 24 della Costituzione, comportando lo svolgimento del giudizio sullo stato di abbandono in carenza di indispensabili approfondimenti istruttori e, comunque, in assenza dei genitori, stante l'immediata esecutivita' del decreto di espulsione; che, sempre a parere del rimettente, l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, contrasterebbe per di piu' con l'art. 10 della Costituzione e, in particolare, con la Convenzione europea sull'adozione dei minori, conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, secondo la quale «L'autorita' competente pronuncia l'adozione solo dopo adeguata istruttoria sull'adottante, l'adottando e la famiglia di questo»; nonche' con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, la quale prevede che la separazione del fanciullo dai propri genitori puo' avvenire a condizione che tutte le parti interessate abbiano avuto la possibilita' di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni; che, inoltre, il giudice a quo ritiene che l'assenza dei genitori espulsi, oltre ad impedire ogni accertamento in ordine alle relazioni tra questi e la figlia minore, lede il diritto fondamentale di questa ultima a crescere ed essere educata in una famiglia, con conseguente violazione degli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione; che, quanto all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, il rimettente osserva che tale norma pone in essere una disparita' di trattamento tra la condizione della madre trattenuta nel centro di permanenza temporanea e quella della stessa persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere o detenuta per l'esecuzione di una pena, essendo solo in tali ultime due ipotesi prevista una particolare tutela a favore della madre; che, infatti, per l'applicabilita' della misura cautelare della custodia in carcere alla madre di prole di eta' inferiore ai tre anni e' necessario che ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 273 codice procedura penale, nonche' esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, secondo quanto disposto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., mentre l'art. 146, secondo comma, codice penale, prevede il differimento dell'esecuzione della pena per la madre sino al compimento del primo anno di vita del figlio; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga disposta la restituzione degli atti al rimettente al fine di una nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, in quanto i genitori della minore, l'accertamento del cui abbandono e' oggetto del giudizio a quo, sono cittadini rumeni e, quindi, a far data dal 1° gennaio 2007, cittadini comunitari, con conseguente inapplicabilita' delle norme censurate nei loro confronti; che successivamente all'atto di intervento l'Avvocatura ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le conclusioni gia' rappresentate. Considerato che il Tribunale per i minorenni di Roma dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, non attribuiscono al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono e, dall'altro, non escludono il trattenimento in un centro di permanenza temporanea per la madre di prole di eta' inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e segnatamente in data 1° gennaio 2007, e' entrato in vigore il Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005); che, pertanto, a partire da tale data la Romania e' entrata a far parte dell'Unione europea; che, tenuto conto che i genitori della minore, di cui il rimettente e' chiamato ad accertare l'eventuale stato di abbandono, sono di nazionalita' rumena, deve essere disposta la restituzione degli atti al medesimo giudice rimettente, affinche' valuti la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens sopra richiamato. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Saulle Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2007. Il cancelliere: Fruscella