N. 906 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 1997
N. 906 Ordinanza emessa il 6 novembre 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra Molino Cooperativo Intercomunale di Amelia soc. coop. a r.l. in I.c.a. e Agripan S.r.l. Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Inefficacia, nei confronti dei terzi, degli atti compiuti dal soggetto posto in liquidazione - Decorrenza dalla data di emissione del provvedimento che ordina la liquidazione e non dalla pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale - Disparita' di trattamento dei terzi coinvolti nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, rispetto ai terzi coinvolti nella procedura fallimentare - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza. (R.D. 16 marzo 1942, n. 287 (recte: 16 marzo 1942, n. 267), artt. 44, secondo comma, 200 e 287). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 21-1-1998 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Premesso che con decreto del 5 luglio 1993 il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha posto in liquidazione coatta amministrativa il Molino cooperativo intercomunale di Amelia; che con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 1996 la liquidazione coatta amministrativa Molino cooperativo intercomunale di Amelia, societa' cooperativa a r.l., in persona dei liquidatori, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato tribunale la Agripan S.r.l., chiedendo che sia dichiarato inefficace nei confronti della liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, legge fallimentare (applicabile alla liquidazione coatta amministrativa per il richiamo contenuto nell'art. 200, legge fallimentare), il versamento di complessive L.. 185.940.550, eseguito dalla societa' Agripan al Molino cooperativo intercomunale di Amelia, in parte (L. 180.000.000) il 9 luglio 1993 e per la restante parte il 22 ed il 23 luglio 1993, essendo inefficaci i pagamenti ricevuti dal soggetto posto in liquidazione coatta amministrativa successivamente al provvedimento che ordina la liquidazione (nella specie il decreto ministeriale del 5 luglio 1993), e che, di conseguenza la societa' convenuta sia condannata a restituire detta somma alla liquidazione coatta amministrativa; che la Agripan S.r.l. ha contestato la domanda attorea assumendo, tra l'altro, che il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa produce effetti nei confronti dei terzi solo a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in armonia con la soluzione giurisprudenziale consolidata in materia fallimentare secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento produce effetti dalla pubblicazione e non dalla deliberazione, ed, in subordine, ha eccepito l'incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 220 e 44, secondo comma della legge fallimentare, nella parte in cui non prevedono che il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi va collegato al momento di conoscibilita' del provvedimento, coincidente con la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale (avvenuto, nella specie, il 17 luglio 1993 e, quindi, successivamente all'effettuazione della prima parte dei versamenti riguardanti la complessiva somma di L. 180.000.000); Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede; O s s e r v a L'art. 200 della legge fallimentare stabilisce che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applica l'art. 44 della legge fallimentare stessa; cio' significa che da tale data sono, tra l'altro, inefficaci i pagamenti ricevuti dal soggetto colpito dal provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa. Il punto controverso consiste nell'individuazione del momento preciso in cui la liquidazione coatta amministrativa produce gli effetti previsti dall'art. 44 nei confronti dei terzi. Parte convenuta privilegia l'interpretazione secondo cui tale momento, allo scopo di contemperare le esigenze dei creditori e la salvaguardia dei terzi coinvolti della procedura, dovrebbe coincidere con la data di pubblicazione del provvedimento ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. Senonche', tale interpretazione, benche' ispirata da ragionevoli principi ed intesa a salvaguardare particolarmente le esigenze di tutela dei terzi e di certezza e sicurezza degli scambi e dei traffici tra gli operatori commerciali, appare in contrasto con il dettato normativo. Ed infatti, l'art. 197 della legge fallimentare stabilisce che il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, e' pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese (ossia, depositato presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 100 disp. att. c.c.). Orbene, siccome l'art. 200 dispone che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si producono gli effetti previsti dall'art. 44 e l'art. 197 prevede che il provvedimento che ordina la liquidazione deve essere pubblicato entro dieci giorni nella Gazzetta Ufficiale (termine, peraltro, ritenuto ordinatorio dalla giurisprudenza), cio' significa, secondo l'interpretazione testuale del combinato disposto di dette disposizioni, che il provvedimento ministeriale che ordina la liquidazione e' destinato a produrre effetti nei confronti dei terzi in un momento precedente rispetto a quello della sua conoscibilita' legale, coincidente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Alla luce di cio', l'eccezione d'incostituzionalita' sollevata dalla parte convenuta, certamente rilevante, appare manifestamente infondata con riferimento all'art. 24 della Costituzione - perche' il combinato disposto delle norme denunciate non attiene al regime delle impugnazioni del provvedimento, ma al momento della produzione di alcuni suoi effetti - ed in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perche' tale norma concerne esclusivamente la liberta' di iniziativa economica privata, che qui non e' messa in discussione. La suddetta eccezione, invece, appare non manifestamente infondata con riferimento al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, posto che - ferma la discrezionalita' del legislatore di fissare, sul piano sostanziale, il momento che costituisca da punto di equilibrio tra la garanzia dei creditori e la tutela dei terzi coinvolti nella procedura - appare irragionevole discriminare tra i terzi coinvolti nella procedura fallimentare e quelli coinvolti nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Ed infatti, alla luce di quanto si e' detto, per i terzi che pagano il soggetto nei cui confronti e' stato emesso il decreto di liquidazione coatta ammmistrativa l'ordinamento non prevede un minimo di tutela equiparabile a quella fornita, per i terzi che pagano il soggetto dichiarato fallito, dalla pubblicazione, attraverso il deposito in cancelleria, della sentenza dichiarativa di fallimento; in proposito, la giurisprudenza di legittimita' e' consolidata del ritenere, che la data della dichiarazione di fallimento, quale dies a quo del verificarsi dello spossessamento del fallito e della inefficacia dei pagamenti da lui compiuti o ricevuti, si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa di fallimento e' depositata in cancelleria (cfr. ex plurimis Cass. 88/6777), segnando tale atto la prima esteriorizzazione di quella pronuncia, quale espressione di imperativita' giurisdizionale, suscettibile di potenziale conoscenza. Siccome la posizione di entrambe le categorie di terzi e' analoga nei confronti dei rispettivi debitori, appare a questo giudice irrazionale discriminare, in tema di conoscibilita' dei provvedimenti che sanciscono l'inefficacia liberatoria dei pagamenti, con conseguente assai differenziato trattamento per i terzi, a seconda se il debitore venga dichiarato fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa. Conseguentemente, mancando la ragionevolezza della discriminazione, rischia di essere leso il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Poiche' la presente causa non puo' essere definita indipendentemente dalla questione di legittimita' qui cennata.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 200 e 44, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 287 (legge fallimentare) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio. Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri. Provvedera' il cancelliere alle comunicazioni di sua competenza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Terni, addi' 6 novembre 1997 Il giudice istruttore: Panariello 98C0019