Scioglimento di alcune societa' cooperative.(GU n.300 del 23-12-1999)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Chieti Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica; Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita' delle societa' cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme; Decreta: Le societa' cooperative edilizie sottoindicate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalita' giuridica: 1) societa' cooperativa edilizia "La Fenice" s.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Amleto Franchi in data 12 gennaio 1979, registro societa' n. 1666, presso il tribunale di Chieti, posizione numero 715/165311; 2) societa' cooperativa edilizia "Giorgio Calanchi" s.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Vincenzo Cracchiolo in data 27 novembre 1980, registro societa' n. 2029 presso il tribunale di Chieti, posizione n. 850/180646. Chieti, 3 dicembre 1999 Il direttore: Colaci