MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 agosto 1996 

  Variazione dei limiti minimi di retribuzione  per  il  calcolo  del
contributo   dovuto   all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i
dirigenti di aziende industriali.
(GU n.217 del 16-9-1996)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Viste  le  leggi  27 dicembre 1953, n. 967, e 15 marzo 1973, n. 44,
concernenti la  previdenza  dei  dirigenti  di  aziende  industriali,
nonche'   le   norme   dl  attuazione  delle  leggi  stesse  di  cui,
rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 17  agosto
1955,  n. 914, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio
1976, n. 58, e le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della
richiamata normativa;
  Visto  l'art.  3,  comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,  n.  160,
nonche'  le norme di attuazione del medesimo art. 3 di cui al decreto
ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, relativo alla determinazione del
limite  massimo   della   retribuzione   imponibile,   delle   misure
dell'aliquota   contributiva  e  dei  trattamenti  pensionistici  dei
dirigenti di aziende industriali iscritti all'Istituto  nazionale  di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);
  Considerato  che il richiamato art. 3 del predetto decreto-legge n.
86/1988  rinvia,  per  le  successive  variazioni  dei  limiti  della
retribuzione  lorda  ai  fini  del  calcolo  dei  contributi  e delle
prestazioni, alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 marzo
1973, n. 44;
  Visto l'art. 2 della legge 15 marzo  1973,  n.  44,  relativo  alla
modifica  dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui
e' calcolata la contribuzione dovuta all'INPDAI;
  Visto l'accordo del 27 aprile 1995, con il quale le  organizzazioni
sindacali  interessate  hanno fissato le nuove misure e le decorrenze
dei limiti di retribuzione dei dirigenti di aziende  industriali,  su
cui  si  applicano  le  corrispondenti  aliquote  contributive  e  le
percentuali di commisurazione delle pensioni;
  Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPDAI;
  Valutate  le  risultanze  annuali  di  gestione  ed  il  fabbisogno
dell'Istituto anzidetto;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  5  e 6 della legge 27
dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione  lorda  su
cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale
di  previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' elevato a L.
71.994.000 annue con effetto dal 1 gennaio 1995 ed  a  L.  74.594.000
annue con effetto dal 1 gennaio 1996.
   Roma, 26 agosto 1996
                                    Il Ministro del lavoro
                                  e della previdenza sociale
                                            TREU
    Il Ministro dell'industria
 del commercio e dell'artigianato
             BERSANI