N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 marzo 1999
N. 12 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 marzo 1999 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) Finanza pubblica allargata - Regolamento recante norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione del versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato degli importi derivanti dalla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni (ivi compresi quelli effettuati dagli enti e aziende del servizio sanitario e dagli enti locali) a dipendenti pubblici componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali - Applicabilita' anche alle regioni a statuto speciale - Violazione della potesta' legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di autorganizzazione, di autonomia finanziaria e di ordinamento degli enti. (D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, art. 2, comma 2). (Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, nn. 1 e 1-bis)).(GU n.31 del 4-8-1999 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore dott. Roberto Antonione, rappresentata e difesa - come da delibera della Giunta regionale 26 febbraio 1999 n. 575 e da procura speciale in calce al presente atto - dall'avv. Renato Fusco, avvocato della regione con elezione di domicilio presso l'ufficio di rappresentanza della regione stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, in riferimento all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, concernente il "Regolamento recante norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1999, n. 10), il quale stabilisce che i versamenti degli importi derivanti dalla riduzione (dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 29/1993 a dipendenti pubblici, che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali) sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato territorialmente competenti con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, con l'indicazione, nella causale dei versamento degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397); Per la dichiarazione che non spetta allo stato incamerare gli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi sopraindicati per la parte riconducibile ai versamenti effettuati dagli enti ed aziende del servizio sanitario e dagli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia; per violazione della podesta' legislativa esclusiva in materia di autorganizzazione, di autonomia finanziaria e di ordinamento degli enti locali, attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4, n. 1 e n. 1-bis dello statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). I n f a t t o Appare preliminarmente opportuno illustrare il quadro normativo statale e regionale, sul quale si innesca il sollevato conflitto di attribuzione. A) Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (costituita con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, approvativa dello statuto speciale di autonomia) e' attribuita competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale", ai sensi dell'art. 4, n. 1, dello statuto stesso, stabilendo il capoverso di detto art. 4 che nello svolgimento di detta potesta' legislativa esclusiva la regione e tenuta unicamente al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, degli obblighi internazionali dello Stato e degli interessi nazionali di quelli delle altre regioni. Il successivo art. 4, n. 1-bis (introdotto con legge costituzionale n. 2/1993) affida alla regione stessa uguale potesta' legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni". Infine l'art. 5 n. 16 attribuisce potesta' legislativa concorrente in materia di "igiene e sanita'". L'ordinamento finanziario della regione e' invece disciplinato dal Titolo IV di detto statuto; le cui disposizioni, in forza dell'art. 63, comma 2, possono essere modificate con leggi ordinarie, sentita la regione. A seguito della succitata legge costituzionale n 2/1993, e' poi stato emanato il d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni". Con riguardo all'ordinamento della finanza locale, detto decreto stabilisce all'art. 9, comma 2, che la regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio. B) Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 venivano promulgate "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". E nell'ambito di esse, l'art. 1, comma 126 disponeva che: "I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". A tale ultima disposizione e' stata data attuazione con il D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, concernente il "Regolamento recante norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1999, n. 10), il quale disciplina appunto le modalita' di versamento degli importi dovuti a titolo di riduzione dei compensi. In particolare detto regolamento ha disposto al comma 2 dell'art. 2 che "I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima; con l'indicazione, nella causale dei versamento degli estremi dell'imputazione (Capo X, capitolo 3397)". C) Unitamente a tali riportate disposizioni vanno considerate anche le seguenti ulteriori norme legislative statali: l'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, il quale stabiliva che "A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima"; l'art. 1, comma 146, della legge n. 662/1996, il quale prevedeva che "Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'art. 49 del citato statuto speciale, ai n. 1), 3) e 4), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo"; il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale, in attuazione dei principi di cui all'articolo 3, commi da 143 a 152 della medesima legge n. 662/1996, ha provveduto all'"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali". Tale decreto, sostituendo alcuni tributi e contributi, come i contributi sanitari e la tassa sulla salute, ha disposto la devoluzione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'IRPEF alle regioni, collegandola in maniera diretta al finaziamento della sanita'; infine, e' stato inoltre emanato il d. lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (in attuazione della legge delega contenuta nell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191), in materia di addizionale comunale all'Irpef, da attribuirsi alla regione ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, affinche' questa eserciti le proprie funzioni in materia di finanza locale. I n d i r i t t o Alla luce del riportato quadro legislativo la regione Friuli-Venezia Giulia solleva il presente conflitto di attribuzioni avverso l'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, recante il "Regolamento recante norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" il quale risulta illegittimamente invasivo delle competenze e dell'attuale assetto finanziario-contabile della ricorrente regione Friuli-Venezia Giulia. 1. - Preliminarmente e' opportuno puntualizzare, alla luce della consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la piena ammissibilita' del presente sollevato conflitto di attribuzione. 1.1. - In primo luogo deve essere evidenziato che nei giudizi per conflitto di attribuzione promossi dalle regioni o province autonome nei confronti dello Stato, le norme che rilevano ai fini del giudizio sulla lesivita' degli atti sono quelle relative alla distribuzione delle competenze (sent. n. 61/1997 e n. 357/1996). In secondo luogo, pure va sottolineato che le recenti; sentenze n. 467/1997 e n. 472/1995 di codesta ecc.ma Corte hanno ribadito che puo' sorgere conflitto di attribuzione tra Stato e le regioni allorche' un atto sia invasivo dell'altrui competenza ed allorche' la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamte e direttamente con quell'atto. Quest'ultimo, qualora sia preceduto da altro atto che ne costituisca il precedente logico e giuridico, deve essere ritenuto nei confronti dello stesso autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione (sent. n. 206/1975). Perche' si dia la materia di un conflitto di attribuzione fra regione (o provincia autonoma) e Stato, occorre che la prima lamenti la lesione della propria "sfera di competenza costituzionale" (art. 39, comma 1, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e che la lesione sia riferibile all'atto dello Stato da cui sorge il conflitto. Si deve invece escludere che il conflitto, diretto a lamentare una lesione di competenza costituzionale discendente da un atto legislativo dello Stato, possa essere instaurato contro un atto di mera esecuzione di quest'ultimo: altrimenti lo strumento del conflitto potrebbe essere impiegato per eludere il termine e le condizioni, a cui l'art. 2 della legge costituzionale n. 1/1948 subordina la proposizione, da parte della regione o provincia autonoma, della questione di legittimita' costituzionale in via principale (sentenze n. 78/1971, n. 206/1975, n. 28/1979, n. 245/1988, n. 337/1989, n. 126 del 1990, n. 472 del 1995, n. 215/1996). In tale ipotesi materia del contendere sarebbe in realta' la disposizione legislativa di cui l'atto impugnato e' esecuzione, esaurendosi per intero la censura relativa al conflitto in una censura d'incostituzionalita' della disposizione medesima. 1.2. - Alla luce di tali premesse la ricorrente regione ritiene che il regolamento in argomento e' autonomamente lesivo dell'autonomia finanziaria della regione nella parte in cui prevede il versamento, allo Stato delle somme risultanti dalle riduzioni disposte anche a parte di enti locali della regione e le Aziende del servizio sanitario regionale, le cui finanze dipendono ormai unicamente - a decorrere dal 1997 - delle risorse trasferite a carico del bilancio regionale; e che tale pregiudizio non potrebbe in alcun modo essere riconducibile alle previsioni della disposizione legislativa di cui il regolamento impugnato e' attuazione. 1.3. - A tale proposito e' sufficiente solo sottolineare la portata applicativa dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993 (al quale fa riferimento l'art. 1, comma 126, della legge n. 662/1996), dal momento che la sua pacifica interpretazione esclude l'applicabilita' del medesimo alla regione, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo. Infatti, per quanto attiene al primo profilo soggettivo, le regioni a statuto speciale e le province autonome sono escluse dal novero delle pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 29/1993. Sul punto deve essere considerato che con la sent. 383/1994 codesta ecc.ma Corte ha dato puntuale interpretazione e conferma della salvaguardia della autonomia della regioni speciali sancita dalla legge n. 421/1992, recante la "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". L'art. 2 di detta legge-delega al comma 1, prevedeva i principi ai quali doveva attenersi il Governo ai fini dell'emanazione dei successivi decreti legislativi. E correttamente al comma 2, stabiliva da un lato che "le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" per le regioni a statuto ordinario titolari di competenza, legislativa concorrente in materia di personale dipendente; e dall'altro che "i principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", in puntuale osservanza delle prerogative in materia fissate dallo statuto delle regioni ad autonomia differenziata, in ragione della riconosciuta competenza legislativa primaria nella stessa materia. Ed altrettanto correttamente, mantenendosi nei limiti imposti dalla legge delega n. 421/1992, il governo emanava il d.lgs. n. 29/1993, il quale all'art. 1, comma 2, identificava le amministrazioni statali, le regioni ordinarie, le province, i comuni e gli altri enti pubblici quali destinatari diretti ed immediati della normativa delegata; mentre al successivo comma 3, riproduceva con un formulazione quasi identica il richiamato art. 2, comma 2, della legge n. 421/1992, ribadendo che i principi desumibili anche da detto d.lgs. n. 29/1993 costituivano norme fondamentali di riforma economico-sociale per le regioni speciali. Con la citata sent. n. 383/1994 la Corte costituzionale ha ribadito che "la posizione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome con riferimento ai vincoli derivanti dalla nuova disciplina in tema di pubblico impiego e' stata differenziata da qualle delle regioni a statuto ordinario..., intendendo il legislatore palesemente preservare il carattere esclusivo della competenza riconosciuta dagli statuti alle regioni speciali dalle province autonome in tema di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto". Dal momento che nell'ambito della medesima pronuncia la Corte medesima ha anche pienamente riconosciuta la piena conformita' dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 29/1993 alla differenziazione delle autonomie regionali sancita dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1992, risulta pacifico ritenere escluse le regioni speciali dall'ambito dell'art. 1, commi 2, del d.lgs. n. 29/1993 e conseguentemente nell'ambito delle disposizioni che definiscono la propria portata applicativa con rinvio ad esso. (Tale precisazione interpretativa e anche stata puntualmente illustrata dalla ricorrente regione nell'ambito del presentato ricorso relativo alla questione di legittimita' costituzionale della legge n. 537/1993, con particolare riferimento all'eccepito comma 5 della medesima, e oggetto di parziale accoglimento). 2. - Entrando nel merito del sollevato conflitto, la ricorrente regione ritiene - ripetesi - che il contestato regolamento determini una autonoma e diretta lesione delle evidenziate prerogative regionali nella parte in cui prevede il versamento allo Stato delle somme risultanti dalle riduzioni disposte anche da parte di enti quali gli enti locali della regione e le aziende del servizio sanitario regionale le cui finanze dipendono ormai unicamente - a decorrere dal 1997 - dalle risorse trasferite a carico del bilancio regionale. Ad avviso della ricorrente la lamentata lesione dipende dal fatto che il regolamento e' stato adottato (a distanza di due anni dall'emanazione della legge n. 662/1996), senza tenere in alcun conto il mutato quadro di riferimento normativo che nel frattempo aveva sostanziato un diverso assetto delle attribuzioni tra Stato e regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento dei settori della sanita' e delle autonomie locali. Con la medesima legge n. 662/1996 si era infatti disposto: all'art. 1, comma 144, la completa assunzione a carico del bilancio regionale degli oneri relativi al finanziamento dell'assistenza sanitaria; all'art. 1, comma 146 (tramite una modifica dell'art. 49 dello statuto di autonomia), la devoluzione di maggiori compartecipazioni all'Irpef, all'Irpeg ed all'I.V.A. per il finanziamento delle funzioni in materia di finanza locale trasferite, in forza dell'art. 4, n. 1-bis dello Statuto di autonomia, con il citato d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, a decorrere dalla data di acquisizione dell'efficacia di quest'ultimo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1997, n. 23); all'art. 3, commi da 143 a 152, l'emanazione dei principi costituenti la legge delega che ha portato all'emanazione del d.lgs. n. 446/1997: il quale, sostituendo alcuni tributi e contributi, come i contributi sanitari e la tassa sulla salute, ha disposto la devoluzione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef alle regioni, collegandolo in maniera diretta al finanziamento della sanita'. Inoltre, come gia' ricordato, con il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e' stata attribuita l'addizionale comunale all'Irpef alla regione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, affinche' questa eserciti le proprie funzioni in materia di finanza locale. Il delineato quadro normativo, che si e' concretato successivamente all'emanazione della disposizione dell'art. 1, comma 126, della legge n. 662/1996, porta ad evidenziare una completa assunzione a carico del bilancio regionale dei costi relativi alla sanita' e alle autonomie locali. Pertanto nella regione Friuli-Venezia Giulia i costi relativi alla corresponsione dei compensi di cui trattasi da parte delle ASL e degli Enti locali sono sostenuti dalla regione stessa, e non dallo Stato. Di tale aspetto fondamentale l'impugnato decreto ministeriale non ha in alcun modo tenuto conto, nella parte in cui non ha previsto l'attribuzione alla regione stessa delle risorse derivanti dall'applicazione del medesimo da parte degli enti locali e delle aziende e dei enti del servizio sanitario della regione dovendosi ribadire che tali risorse sono di provenienza regionale. 3. - La censurata disposizione dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. n. 468/1998 evidenzia inoltre un aspetto di irrazionalita' (con specifico riferimento all'ambito della censura formulata), dal momento che non puo' essere in alcun modo giustificato - sotto un profilo logico prima ancora che giuridico - il fatto che le riduzioni dei compensi erogati attingendo a risorse regionali debbano poi confluire all'erario statale. Tuttavia la lesivita' della previsione regolamentare di cui trattasi risulta ancor piu' evidente e ingiustificata considerando che, a fronte di costi certi (quali quelli relativi al finanziamento della sanita' e delle autonomie locali), il provvedimento in questione determina un decremento delle entrate regionali, per la parte di risorse altrimenti da attribuirsi in tutto o in parte alla regione a titolo di Irap, di addizionale regionale all'Irpef e di compartecipazione al gettito Irpef. Inoltre la disposizione statale medesima arreca un danno alle finanze comunali e regionali, in quanto tale disposizione determina altresi' un decremento del gettito delle addizionali comunali all'Irpef di cui al d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, da attribuirsi alla regione ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I compensi di cui trattasi rientrano nelle previsioni di cui agli articoli 47, comma 1, lettera f) e 49, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, t.u. delle imposte sui redditi, e sono soggetti all'Irpef, al cui gettito, come noto, la regione compartecipa per i sei decimi ai sensi dell'art. 49 dello statuto. La medesima norma regolamentare comporta un ulteriore grave pregiudizio finanziario alla regione, in quanto la riduzione "alla fonte" dei compensi di cui trattasi (applicata da parte della pubblica amministrazione tenuta a versare il compenso medesimo), determina, nei confronti dei percettori dei compensi, un decremento della base imponibile ai fini Irpef; e giacche' questa e' la medesima anche per le addizionali regionale e comunali all'Irpef, viene a determinarsi anche un decremento dei gettiti di queste ultime. Il decremento della base imponibile, per quanto attiene all'Irpef, puo' portare anche all'applicazione di una aliquota inferiore a quella applicabile altrimenti, accentuando l'effetto negativo nei confronti del gettito del tributo. Come dinanzi ricordato i compensi di cui trattasi rientrano nelle previsioni di cui agli artt. 47, comma 1, lettera f) e 49, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, t.u. delle imposte sui redditi; ed in quanto tali, rientrano nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive della pubblica amministrazione tenuta a corrispondere tali compensi, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 446/1997. La riduzione da applicare ridonda quindi anche in questo caso in un decremento della base imponibile del tributo in questione e quindi in un minor gettito alla regione relativo all'Irap. 4. - In sostanza lo Stato, applicando le disposizioni di cui trattasi, bilancia il decremento finanziario derivante dalla diminuzione del gettito Irpef con l'entrata prevista dalla medesima disposizione; mentre la regione vede invariati i costi a suo carico (giacche' l'esborso da parte delle pubbliche amministrazioni per la corresponsione dei compensi resta il medesimo), registrando delle minori entrate ai fini Irpef, addizionale regionale all'Irpef, addizionali comunali al medesimo tributo ed ai fini dell'lrap. Si noti inoltre che tale meccanismo non sembra potersi ricondurre alla fattispecie delle c.d. "Riserve all'erario", come disciplinate dall'art. 4, comma 1, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 8: giacche' in questo caso lo Stato non dispone "maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione" per il risanamento della finanza pubblica o per altri scopi determinati, ma interviene "a monte" determinando comunque un decremento delle risorse regionali. Pertanto il regolamento di cui trattasi avrebbe dovuto prevedere meccanismi di attribuzione alla regione delle quote delle risorse recuperate a seguito dell'applicazione del disposto normativo dell'art. 1, comma 126, della legge n. 662/1996, per la parte riconducibile ai versamenti effettuati dagli enti ed aziende del servizio sanitario e deli enti locali della regione.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale adita voglia in riferimento al comma 2, dell'art. 2 del decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, concernente il "Regolamento recante norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", il quale stabilisce che: "I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, con l'indicazione, nella causale del versamento degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397); Dichiarare che non spetta allo Stato incamerare gli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi attribuiti a dipendenti pubblici, che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali, per la parte riconducibile ai versamenti effettuati dagli enti ed aziende del servizio sanitario e dagli enti locali della regione. Trieste-Roma, addi' 9 marzo 1999 L'avvocato della regione: Renato Fusco 99C0296