Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.(GU n.159 del 9-7-1996)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 giugno 1996 e' pari a 67.127 miliardi; Decreta: Per il 15 luglio 1996 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996. In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 16 puo' essere presentata per un importo pari a 3 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 luglio 1996, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 1996 p. Il direttore generale: PAOLILLO