Determinazione della data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Capaccio e Roccadaspide, della pretura circondariale di Salerno.(GU n.7 del 11-1-1999)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 30, concernente "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate" e successive variazioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a "Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate" e successive variazioni; Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro 14 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1996, n. 289, con i quali nell'ambito del circondario di Salerno, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sono state soppresse ed accorpate alla sezione distaccata di Eboli le sezioni distaccate di Capaccio e Roccadaspide; Visti i PP.D.G. 18 febbraio 1997, con i quali le piante organiche dei predetti uffici giudiziari sono state soppresse, con contestualmente e corrispondente ampliamento delle piante organiche di altri uffici del medesimo distretto; Viste le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 5 marzo 1997, numeri 368 e 369, con le quali, in accoglimento delle domande dei ricorrenti, comuni di Capaccio e Roccadaspide, e' stata disposta la sospensione sino alla pronuncia nel merito dell'esecutivita' dei citati decreti interministeriali e di tutti i provvedimenti ad essi correlati, relativi alla soppressione e contestuale ripartizione dei posti previsti in pianta organica presso gli uffici soppressi ed alle nuove destinazioni del personale ivi in servizio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1997, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1997, che ha determinato la dotazione organica complessiva del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero di grazia e giustizia, fissando per ciascun distretto di corte di appello la consistenza organica del predetto personale; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1997, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1997, con il quale, nei limiti del contingente di posti fissato per il distretto di corte di appello di Salerno dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state determinate le piante organiche dei singoli uffici giudiziari del distretto, non tenendo conto, in conformita' dei provvedimenti del giudice amministrativo di primo grado, di quanto gia' disposto con i PP.D.G. 18 febbraio 1997 sopra richiamati; Viste le ordinanze del Consiglio di Stato - sezione quarta, del 30 giugno 1998, numeri 1024 e 1028, con le quali, in riforma delle citate ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Campania, sono state respinte le istanze di sospensiva dei provvedimenti impugnati, concernenti la soppressione delle sezioni di Roccadaspide e Capaccio, cosi' restituendo agli stessi piena efficacia; Rilevato, tuttavia, che i provvedimenti attuativi dei citati decreti interministeriali, relativi alla soppressione e contestuale ripartizione dei posti costituenti le piante organiche dei pregressi uffici giudiziari, risultano superati per effetto della rideterminazione delle piante organiche degli uffici del distretto attuata con il predetto decreto ministeriale 23 aprile 1997 e che, pertanto, la concreta esecuzione delle ordinanze del Consiglio di Stato risulta condizionata alla emanazione di nuovi e specifici provvedimenti amministrativi; Ritenuto che l'adozione di nuove iniziative, nelle more della definizione nel merito dei contenziosi amministrativi in atto, non sembra corrispondere ai criteri di razionalita' che devono ispirare l'azione della pubblica amministrazione; Considerato, inoltre, che l'attuale percentuale di copertura dei posti previsti in pianta organica presso le sezioni distaccate di Capaccio e Roccadaspide consente di assicurare una adeguata risposta alla domanda di giustizia, cosicche' la permanenza in funzione dei predetti presidi giudiziari non costituisce ostacolo al regolare svolgimento dell'attivita' giurisdizionale nell'ambito del circondario di Salerno; Vista la nota del 4 agosto 1998 con la quale il presidente della corte di appello di Salerno ha rappresentato l'opportunita' di differire ogni variazione delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto all'esito della definizione del progetto complessivo di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari conseguente alla istituzione del giudice unico di primo grado; Ritenuta la opportunita' di operare in conformita' dell'orientamento espresso dal presidente della corte d'appello di Salerno con la nota sopra citata, al fine di evitare che isolati provvedimenti di variazione delle piante organiche si rivelino tra loro disomogenei ed in contrasto con le linee generali che saranno adottate all'esito della predetta fase progettuale; Rilevato che presso le sedi in oggetto non risultano costituite, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sezioni distaccate del tribunale di Salerno e che pertanto le sezioni distaccate di pretura di Capaccio e Roccadaspide dovranno comunque cessare di funzionare entro il termine previsto dalla legge 16 giugno 1998, n. 188; Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, che il termine di cessazione del funzionamento delle sezioni di pretura di Capaccio e Roccadaspide puo' essere opportunamente fissato per il 2 giugno 1999, anche al fine di consentire ai competenti organi territoriali di provvedere in una stessa fase alle operazioni necessarie alla chiusura di tutti gli uffici interessati dalla riforma legislativa; Decreta: La data di cessazione del funzionamento di Capaccio e Roccadaspide, sezioni distaccate della pretura circondariale di Salerno, precedentemente fissata per il 10 marzo 1997 e sospesa in esecuzione delle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 5 marzo 1997, numeri 368 e 369, e' determinata per il giorno 2 giugno 1999. Roma, 23 dicembre 1998 Il Ministro: Diliberto