Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Banca del Monte di Lucca(GU n.104 del 6-5-1992)
Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Banca del Monte di Lucca che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda societa' denominata "Banca del Monte di Lucca S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Banca del Monte di Lucca S.p.a." con un capitale sociale di lire 25.000 milioni, suddiviso in n. 25 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 ciascuna; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Banca del Monte di Lucca" e sara' titolare inizialmente dell'intero pacchetto azionario della societa' bancaria conferitaria; l'adozione dello statuto della "Banca del Monte di Lucca S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; la successiva cessione da parte della "Fondazione" alla costituenda holding creditizia, denominata "Casse toscane S.p.a.", di una quota delle azioni della Banca del Monte di Lucca S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 70% del capitale della societa' bancaria conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la "Fondazione" - cui continuera' a far capo il rimanente 30% circa del capitale della societa' bancaria conferitaria - assumera' una partecipazione, allo stato quantificata nell'1,70% circa, nel capitale della holding. La Banca del Monte di Lucca contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Banca del Monte di Lucca S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.