N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1999
N. 447 Ordinanza emessa il 15 maggio 1999 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano nel procedimento civile vertente tra Bivona Agatino e Montepaschi - S.E.R.I.T. s.p.a. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada - Riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali - Possibilita' per il debitore di proporre opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) - Esclusione - Lesione del diritto di difesa - Compressione della tutela giurisdizionale in difetto delle esigenze connesse alla riscossione delle entrate tributarie. (Nuovo codice della strada, art. 206). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.37 del 15-9-1999 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva dell'udienza del 3 maggio 1999 ed esaminati gli atti; O s s e r v a Con il ricorso introduttivo del 30 ottobre 1998 Bivona Agatino proponeva opposizlone ex art. 22, legge n. 689/1981 avverso l'avviso di mora emesso dal Servizio di riscossione tributi in suo danno per il pagamento della somma di L. 6.333.680 per sanzioni amministrative, eccependone l'illegittimita' per violazione dell'art. 25 d.P.R n. 602/1973 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva Montepaschi Serit s.p.a - Servizio riscossione tributi s.p.a. - in persona del Collettore pro-tempore che chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore della sanzione irrogata ed eccepiva, in via principale, l'inammissibilita' del ricorso per decorrenza del termine di giorni sessanta previsto dalla legge n. 689/1981 che decorre, secondo l'orientamento oramai costante della Suprema Corte, dalla notificazione del verbale di accertamento e non invece della cartella di pagamento; Indi, il ricorrente, nelle note autorizzate depositate in data 1 marzo 1999, deduceva che l'opposizione proposta era tempestiva perche' proposta non avverso il verbale di accertamento bensi' avverso il primo atto esecutivo costituito dalla cartella per vizi suoi propri, cosi' qualificandola come opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi e per l'effetto sollevava la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973 in relazione alle norme di cui agli artt. 205-206, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed agli artt. 22-23-27, legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevedono la possibilita' di proporre le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi; Con ordinanza del 3 marzo 1999, questo pretore assegnava termine ad esso ricorrente per la regolarizzazione fiscale degli atti, attesa l'assoggettabilita' dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. all'ordinario regime fiscale; Ritenuto in diritto che la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata sulla legittimita' costituzionale dell'art. 54 d.P.R. sopra citato, affermando la legittimita' della preclusione dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c allorquando il debito del privato abbia natura tributaria, ravvisandosi in tal caso la finalita' di assicurare comunque e tempestivamente le entrate tributarie dello Stato (Corte Cost. sent. n. 318/1995 e n. 437/1995); Ritenuto che, nel caso di specie, si verte invece in materia di debiti non aventi natura tributaria ma invece di sanzione amministrativa rispetto ai quali quindi non si ravvisa l'esigenza di garantire i flussi fiscali allo Stato; Ritenuto pertanto che la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente appare rilevante e non manifestamente infondata, atteso che in ipotesi siffatte deriverebbe una privazione di tutela e di diritto di difesa del cittadino, e cio' tenuto conto del recente ma oramai consolidato orientamento della Corte di cassazione (Cassaz. civ. n. 5543/1998. n. 617/1998 n. 310/1998 n. 98/1998 n. 5277/1997, n. 2733/1997, n. 906/1997) secondo il quale oggetto del ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 deve essere il verbale di accertamento dell'infrazione equiparato, quale atto conclusivo del procedimento sanzionatorio amministrativo, all' ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione - atteso che ad esso verbale viene attribuita la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 2943 c.c., con la conseguente inammissibillta' dei ricorsi proposti avverso gli atti successivi al verbale medesimo; Ritenuto invero che, trattandosi di ipotesi differenti, il richiamo integrale alla disciplina sull'esazione delle imposte - operato dall'art. 27, legge n. 689/1981 - ha l'effetto di sottrarre al privato la tutela giurisdizionale per contestare l'illegittimita' della pretesa punitiva della p.a. nel caso di sanzioni amministrative ove non sussistono le esigenze pubblicistiche proprie del settore delle entrate tributarie, e cio in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 206, d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui richiama - per il tramite dell'art. 27, legge n. 24 novembre 1981, n. 689 - la disciplina della riscossione delle imposte dirette con specifico riferimento all'art. 54 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Sospende il giudizio in corso, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Adrano, addi' 15 maggio 1999. Il pretore: Maggiore 99C0876