N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1997

                                N. 647
  Ordinanza emessa il 30 giugno 1997 dal pretore  di  Latina,  sezione
 distaccata di Gaeta nel procedimento penale a carico di Bruzzone Aldo
 Edilizia  e  urbanistica  -  Illeciti edilizi - Ordinanza del p.m. di
    demolizione  del  manufatto  abusivo  in  esecuzione  di  sentenza
    passata  in  giudicato  -  Violazione del principio di uguaglianza
    sotto il profilo della disparita' di trattamento  tra  i  soggetti
    nei  confronti  dei  quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione
    provenga  dal   sindaco   (esperibilita'   dei   normali   gravami
    amministrativi)  e  quelli  nei  confronti  dei quali l'esecuzione
    dell'ordine  di  demolizione  avvenga   ad   opera   del   giudice
    (sottrazione ai gravami amministrativi) - Incidenza sul diritto di
    difesa e sottrazione di attribuzioni al giudice amministrativo.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 103).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
                       IL VICE PRETORE ONORARIO
   Sciogliendo  la  riserva  in  atti  del procedimento n. 6178/1996 e
 decidendo  sulla  richiesta  del  p.m.  osserva  che  a  seguito  del
 passaggio  in  cosa  giudicata  della  sentenza  n. 65/1997 di questa
 sezione distaccata della pretura di Latina, emessa l'8 febbraio  1997
 nei  confronti di Bruzzone Aldo nato a Minturno il 3 settembre 1927 e
 residente a Formia, via S. Croce n. 33,  la  sentenza  stessa  veniva
 trasmessa   alla   procura   della   Repubblica   presso  la  pretura
 circondariale di Latina per la esecuzione dell'ordine di  demolizione
 con  esplicito riferimento alla sentenza n. 15 del 24 luglio-2 agosto
 1996 della Corte di cassazione a sezioni unite penali.
   In data 12 aprile 1997 il p.m. proponeva incidente di esecuzione  e
 sollevata  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 u.c.
 della legge n. 47/1985 sotto il profilo della violazione degli  artt.
 3, 24 e 103 della Costituzione.
   Quanto  dedotto  ed  eccepito  dal  p.m.  non appare manifestamente
 infondato ed e' rilevante ai fini del decidere.
   Va considerato che l'ordine di  demolizione  non  costituisce  pena
 accessoria  (e  la richiamata sentenza della suprema Corte non sembra
 aver cambiato tale orientamento) ma atto integrativo del potere della
 p.a., in caso di sua  inerzia.  Cio'  nonostante  detto  ordine  deve
 essere eseguito dal p.m.
   Appare  evidente la situazione di disuguaglianza, in violazione del
 dettato e dei principi dell'art. 3 della Costituzione, tra i soggetti
 nei confronti  dei  quali  l'esecuzione  dell'ordine  di  demolizione
 avvenga  ad  opera  del  sindaco  e  quelli  nei  confronti dei quali
 l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del  sindaco
 e quelli
  nei  confronti  dei  quali  l'esecuzione  dell'ordine di demolizione
 avvenga secondo le regole  della  esecuzione  di  cui  al  codice  di
 procedura  penale: il sistema di garanzie e gravami contemplati per i
 provvedimenti amministrativi non troverebbero alcuna applicazione nel
 secondo caso, con evidente situazione di disparita' e  disuguaglianza
 di  trattamento  nel  caso  in  cui, venuto meno ad opera del giudice
 amministrativo l'ordine  di  demolizione  adottato  dal  sindaco,  lo
 stesso  ordine (pure espressione di un potere amministrativo, secondo
 la suprema Corte anche anteriormente alla recente sentenza a  Sezioni
 Unite)  venisse  ad  essere  emesso dal giudice ordinario e sottratto
 alla cognizione del giudice amministrativo.
   Sotto altro profilo va osservato che il p.m. non potrebbe procedere
 all'esecuzione mera della sentenza e dell'ordine di demolizione senza
 procedere ad incidente di esecuzione. In tal caso si  verificherebbe,
 inevitabilmente, l'esame di una questione di carattere amministrativo
 da  parte  del  giudice della esecuzione penale con una inconsueta ed
 irragionevole deviazione dallo schema delineato dall'art.  103  della
 Costituzione   in  riferimento  alle  attribuzioni  degli  organi  di
 giustizia amministrativa.
   Rilevante appare anche l'altra questione relativa alla lesione  del
 diritto  di  difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione: qualora
 nell'ambito dell'incidente di esecuzione venisse ad essere affrontata
 la sola materia  esecutiva,  ovvero  qualora  situazioni  soggettive,
 normalmente sottoposte al giudice amministrativo, venissero ad essere
 affrontate   con  la  forma  del  contraddittorio  propria  del  rito
 disciplinato  dall'art. 666 c.p.p., verrebbe inevitabilmente menomato
 il diritto della difesa a causa del  carattere  fortemente  attenuato
 del  contraddittorio  instaurato, se non altro perche' l'incidente di
 esecuzione e' preordinato per altre finalita'.
   Ritenuta la evidente rilevanza delle questioni  sollevate  ai  fini
 del  procedimento  in  corso,  lo  stesso va sospeso e gli atti vanno
 trasmessi alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della  legge  n.  1/1948  e  23  della  legge  n.
 87/1953,  dichiara  non  manifestamente infondata e rilevante ai fini
 del giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7
 u.c., legge n. 47/1985, ai sensi di cui in motivazione, per contrasto
 con gli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione;
   Sospende  il  procedimento  in  corso  ed   ordina   la   immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone   che   copia   della  presente  ordinanza,  a  cura  della
 cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri
 e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
     Gaeta, addi' 30 giugno 1997
                      Il vice pretore: Magliuzzi
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