N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1997
N. 647 Ordinanza emessa il 30 giugno 1997 dal pretore di Latina, sezione distaccata di Gaeta nel procedimento penale a carico di Bruzzone Aldo Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Ordinanza del p.m. di demolizione del manufatto abusivo in esecuzione di sentenza passata in giudicato - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione provenga dal sindaco (esperibilita' dei normali gravami amministrativi) e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del giudice (sottrazione ai gravami amministrativi) - Incidenza sul diritto di difesa e sottrazione di attribuzioni al giudice amministrativo. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 103).(GU n.41 del 8-10-1997 )
IL VICE PRETORE ONORARIO Sciogliendo la riserva in atti del procedimento n. 6178/1996 e decidendo sulla richiesta del p.m. osserva che a seguito del passaggio in cosa giudicata della sentenza n. 65/1997 di questa sezione distaccata della pretura di Latina, emessa l'8 febbraio 1997 nei confronti di Bruzzone Aldo nato a Minturno il 3 settembre 1927 e residente a Formia, via S. Croce n. 33, la sentenza stessa veniva trasmessa alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Latina per la esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza n. 15 del 24 luglio-2 agosto 1996 della Corte di cassazione a sezioni unite penali. In data 12 aprile 1997 il p.m. proponeva incidente di esecuzione e sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 u.c. della legge n. 47/1985 sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione. Quanto dedotto ed eccepito dal p.m. non appare manifestamente infondato ed e' rilevante ai fini del decidere. Va considerato che l'ordine di demolizione non costituisce pena accessoria (e la richiamata sentenza della suprema Corte non sembra aver cambiato tale orientamento) ma atto integrativo del potere della p.a., in caso di sua inerzia. Cio' nonostante detto ordine deve essere eseguito dal p.m. Appare evidente la situazione di disuguaglianza, in violazione del dettato e dei principi dell'art. 3 della Costituzione, tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del sindaco e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del sindaco e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga secondo le regole della esecuzione di cui al codice di procedura penale: il sistema di garanzie e gravami contemplati per i provvedimenti amministrativi non troverebbero alcuna applicazione nel secondo caso, con evidente situazione di disparita' e disuguaglianza di trattamento nel caso in cui, venuto meno ad opera del giudice amministrativo l'ordine di demolizione adottato dal sindaco, lo stesso ordine (pure espressione di un potere amministrativo, secondo la suprema Corte anche anteriormente alla recente sentenza a Sezioni Unite) venisse ad essere emesso dal giudice ordinario e sottratto alla cognizione del giudice amministrativo. Sotto altro profilo va osservato che il p.m. non potrebbe procedere all'esecuzione mera della sentenza e dell'ordine di demolizione senza procedere ad incidente di esecuzione. In tal caso si verificherebbe, inevitabilmente, l'esame di una questione di carattere amministrativo da parte del giudice della esecuzione penale con una inconsueta ed irragionevole deviazione dallo schema delineato dall'art. 103 della Costituzione in riferimento alle attribuzioni degli organi di giustizia amministrativa. Rilevante appare anche l'altra questione relativa alla lesione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione: qualora nell'ambito dell'incidente di esecuzione venisse ad essere affrontata la sola materia esecutiva, ovvero qualora situazioni soggettive, normalmente sottoposte al giudice amministrativo, venissero ad essere affrontate con la forma del contraddittorio propria del rito disciplinato dall'art. 666 c.p.p., verrebbe inevitabilmente menomato il diritto della difesa a causa del carattere fortemente attenuato del contraddittorio instaurato, se non altro perche' l'incidente di esecuzione e' preordinato per altre finalita'. Ritenuta la evidente rilevanza delle questioni sollevate ai fini del procedimento in corso, lo stesso va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 u.c., legge n. 47/1985, ai sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Gaeta, addi' 30 giugno 1997 Il vice pretore: Magliuzzi 97C1079