N. 366 ORDINANZA 24 - 28 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Incompatibilita' del giudice del dibattimento che,
 nella fase introduttiva dello stesso, abbia gia' deciso in  ordine  a
 misure  cautelari  nei  confronti  di  uno  o  piu' imputati - Omessa
 previsione - Analoga questione gia'  dichiarata  inammissibile  dalla
 Corte (vedi sentenza n. 51/1997) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 34, 34, secondo comma, e 279).
 
 (Cost., artt. 324 e 101).
 
(GU n.49 del 3-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 279 del
 codice di procedura  penale  promossi  con  ordinanze  emesse  il  25
 settembre  1996  dal  tribunale di Nicosia, il 12 novembre 1996 dalla
 Corte d'assise di Siracusa ed il  5 dicembre 1996  dal  tribunale  di
 Paola,  rispettivamente  iscritte  ai  nn.  1326  e 1373 del registro
 ordinanze 1996  ed al n.  27 del registro ordinanze 1997 e pubblicate
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  51,  prima   serie
 speciale,  dell'anno  1996  e  nn.    4  e  6,  prima serie speciale,
 dell'anno 1997;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che il tribunale di Nicosia, con ordinanza  emessa  il  25
 settembre  1996 (reg. ord. n. 1326 del 1996) nel corso di un giudizio
 nel quale due componenti del collegio giudicante avevano  concorso  a
 decidere  in ordine alla revoca della misura cautelare del divieto di
 espatrio nei confronti dell'imputato, ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34 del codice  di  procedura  penale,  nella
 parte   in   cui  non  prevede  l'incompatibilita'  del  giudice  del
 dibattimento che, nella fase introduttiva dello  stesso,  abbia  gia'
 deciso  in  ordine  a  misure  cautelari  nei confronti di uno o piu'
 imputati;
     che il giudice rimettente  ricorda  i  principi  enunciati  dalla
 giurisprudenza   costituzionale   nel  dichiarare  la  illegittimita'
 costituzionale della  mancata  previsione  dell'incompatibilita'  del
 giudice che abbia adottato misure cautelari in fasi diverse (sentenza
 n.  155  del 1996), e ritiene che gli stessi principi debbano indurre
 ad affermare l'incompatibilita' anche del  giudice  che,  nella  fase
 introduttiva  del  dibattimento, abbia deciso in ordine ad una misura
 cautelare nei confronti dell'imputato;
     che il tribunale di Paola, con ordinanza  emessa  il  5  dicembre
 1996  (reg.  ord.  n. 27 del 1997), ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3, 24 e  101  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
 cui non prevede che non possano giudicare nel merito i componenti del
 collegio  che,  all'inizio  del dibattimento, abbiano adottato misure
 cautelari  personali  nei  confronti  degli  imputati,  valutando  le
 singole posizioni;
     che il tribunale rimettente sottolinea che l'incompatibilita' del
 giudice  e'  diretta  ad  evitare  ogni  forma  di  condizionamento o
 apparenza di condizionamento derivante da precedenti valutazioni, che
 potrebbero pregiudicare in sostanza o  in  apparenza  l'attivita'  di
 giudizio;  cio'  che  dovrebbe  valere non solo nel rapporto tra fasi
 diverse del  giudizio,  ma  anche  nel  rapporto  tra  assunzione  di
 provvedimenti    cautelari    personali   adottati   all'inizio   del
 dibattimento,  che  presuppongono  un  giudizio   prognostico   sulla
 responsabilita', e giudizio sul merito;
     che  la  Corte  d'assise  di Siracusa, con ordinanza emessa il 12
 novembre 1996 (reg. ord. n. 1373 del 1996), investita della richiesta
 di revoca della  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere  per
 insussistenza  dei gravi indizi di colpevolezza - senza sospendere il
 dibattimento in corso, ma sospendendo  soltanto  la  decisione  sulla
 istanza   di  revoca  della  misura  cautelare  -  ha  sollevato,  in
 riferimento agli artt.   3 e  24  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  279  cod.  proc. pen., nella
 parte   in   cui   non   prevede   l'attribuzione   della  competenza
 sull'applicazione e revoca delle misure cautelari  personali  durante
 la fase del giudizio ad un organo diverso da quello che procede;
     che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  potrebbe  venir meno
 l'imparzialita'  del  giudizio  da   emettere   a   conclusione   del
 dibattimento,  se  nel  corso  di esso sono adottate misure cautelari
 prendendo  in  considerazione  gli  atti  di  indagine  compiuti  dal
 pubblico ministero;
     che nei giudizi promossi con le ordinanze della Corte d'assise di
 Siracusa  e  del  Tribunale di Paola e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
 fondate;
   Considerato   che   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 riguardano, con  prospettazioni  differenti,  l'incompatibilita'  del
 giudice del dibattimento che abbia emesso o debba pronunciarsi su una
 misura  cautelare  nei confronti dell'imputato, sicche' esse, sebbene
 investano  disposizioni  diverse,  sono  connesse  e  possono  essere
 riunite per essere decise con unica pronuncia;
     che  analoga  questione  di legittimita' costituzionale dell'art.
 34 cod. proc. pen., per la  omessa  previsione  dell'incompatibilita'
 del  giudice  che  si  sia  pronunciato,  in  dibattimento, su misure
 cautelari  personali  nei  confronti  dell'imputato,  e'  gia'  stata
 esaminata  e  dichiarata  inammissibile  (sentenza  n.  51 del 1997),
 giacche' l'esito che viene  prefigurato  finirebbe  con  l'attribuire
 alle parti la potesta' di determinare l'incompatibilita' nel corso di
 un giudizio del quale il giudice e' gia' investito; sicche' lo stesso
 giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento
 di  un  atto  processuale cui e' tenuto a seguito dell'istanza di una
 parte: esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con  il
 principio  del  giudice  naturale  precostituito per legge, dal quale
 l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto;
     che con la  stessa  sentenza  n.  51  del  1997  e'  stata  anche
 dichiarata inammissibile una questione di legittimita' costituzionale
 (allora  riferita all'art. 279 cod. proc. pen., unitamente agli artt.
 34 e 299 cod. proc. pen.), relativa alla competenza del  giudice  del
 dibattimento  a  pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti
 la liberta' personale dell'imputato, analoga a quella  ora  sollevata
 dalla  Corte d'assise di Siracusa, in quanto la questione, cosi' come
 prospettata,  implica  o  prefigura  molteplici  scelte  rimesse   al
 legislatore;
     che  le  ordinanze  di  rimessione,  emanate  prima  della citata
 sentenza della Corte,  non  introducono  profili  o  argomenti  nuovi
 rispetto   a   quelli   gia'   esaminati,  sicche'  le  questioni  di
 legittimita' costituzionale devono essere  dichiarate  manifestamente
 inammissibili;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale:
     dell'art.  34  del  codice  di  procedura  penale,  sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,  dal  Tribunale  di
 Nicosia con l'ordinanza in epigrafe;
     dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata,
 in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  101  della Costituzione, dal
 tribunale di Paola con l'ordinanza in epigrafe;
     dell'art. 279 del  codice  di  procedura  penale,  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,  dalla Corte
 d'assise di Siracusa con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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