Fondo sociale europeo - obiettivo 3, 2000-2006. Approvazione modifica ai regolamenti relativi agli interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo.(GU n.49 del 7-12-2002)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il regolamento del consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; Visto il regolamento del consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo; Visto il regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; Vista la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale e' stato approvato il programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale e' stato approvato il complemento di programmazione successivamente adottato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000; Considerato che il programma operativo ed il complemento di programmazione prevedono, tra gli altri, interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialita'; Vista la deliberazione n. 1625 dell'11 maggio 2001 con cui la giunta regionale ha approvato i regolamenti che disciplinano le modalita' di attuazione degli interventi di competenza dell'agenzia regionale per l'impiego inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialita' contenuti sia nel programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, obiettivo 3, 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 che nel complemento di programmazione approvato dalla giunta regionale con delibera n. 3216 del 23 ottobre 2000 e adottato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000; Visto il decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2001, registro 1, foglio 271 e pubblicato nel Supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2001, n. 15, con cui il Presidente della Regione ha adottato i suddetti regolamenti; Atteso che con nota prot. n. SP. 02/D-FP/63 del 5 febbraio 2002, l'assessore regionale alla formazione professionale, al lavoro e previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi ha fatto propria la proposta formulata dall'agenzia regionale per l'impiego con riferimento alla misura A2 (Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo), in merito all'opportunita' di fissare i limiti temporali della situazione di disoccupazione che costituisce titolo per l'ammissione al finanziamento; Concordato in ordine alla proposta dell'agenzia medesima soprattutto in relazione all'opportunita' di evitare una possibile indiscriminata proliferazione delle domande per situazioni di disoccupazione temporalmente molto limitate e quindi non sintomatiche di una cronica difficolta' di trovare lavoro; Considerato che il presente provvedimento viene predisposto dalla direzione regionale della formazione professionale quale struttura capofila del programma operativo, obiettivo 3, 2000-2006, ai sensi del capitolo 6, paragrafo 6.1 del citato programma operativo; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1276 del 23 aprile 2002; Decreta: Per le motivazioni indicate nelle premesse, e' approvata la modifica all'art. 1, comma 1, del regolamento che disciplina gli interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego relativi alla Misura A2 (Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo) dell'obiettivo 3, 2000-2006, adottato dal Presidente della Regione con decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001, come di seguito indicato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione quale modifica a regolamento della Regione. La modifica di cui al presente decreto trova applicazione con riferimento alle domande presentate a fronte di assunzioni avvenute dopo la pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 3 maggio 2002 TONDO Modifica ai regolamenti relativi agli interventi dell'agenzia regionale per l'Impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo - Fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006 - adottati dal Presidente della Regione con decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001. Art. 1. Nell'ambito della misura A2 (inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo) dei regolamenti relativi agli interventi dell'agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo - Fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006 adottati dal Presidente della Regione con n. 217/Pres del 6 giugno 2001, l'art. 1 (Tipologia e misura degli interventi), comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Possono essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro di disoccupati di oltre 30 anni di eta' con durata della ricerca di occupazione di almeno 3 mesi e non superiore a 12 mesi, e, a prescindere dall'eta', di corregionali rientranti dall'estero, assunti a tempo indeterminato o inseriti in cooperativa. Ai fini della determinazione del periodo di ricerca di occupazione si ha presente il periodo di iscrizione continuativo alle liste di collocamento." Visto, il Presidente: Tondo