REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 maggio 2002, n. 124 

Fondo sociale europeo - obiettivo 3, 2000-2006. Approvazione modifica
ai  regolamenti  relativi  agli interventi dell'Agenzia regionale per
l'impiego  in  tema  di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione
d'impresa e lavoro autonomo.
(GU n.49 del 7-12-2002)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto   il  regolamento  del  consiglio  dell'Unione  europea  n.
1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
    Visto   il  regolamento  del  consiglio  dell'Unione  europea  n.
1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo;
    Visto  il  regolamento  della  Commissione  europea  n. 1685/2000
recante   disposizioni   di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1260/1999  del  Consiglio  per quanto riguarda l'ammissibilita' delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
    Vista   la  decisione  della  Commissione  europea  n.  2076  del
21 settembre  2000,  con  la  quale  e'  stato approvato il programma
operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo
3 per il periodo 2000-2006;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  3216  del
23 ottobre  2000  con  la  quale e' stato approvato il complemento di
programmazione  successivamente adottato dal comitato di sorveglianza
nella seduta del 18 dicembre 2000;
    Considerato  che  il  programma  operativo  ed  il complemento di
programmazione prevedono, tra gli altri, interventi inquadrabili come
aiuti    all'assunzione    e    aiuti   alla   creazione   di   nuova
imprenditorialita';
    Vista  la  deliberazione  n.  1625 dell'11 maggio 2001 con cui la
giunta  regionale  ha  approvato  i  regolamenti  che disciplinano le
modalita'  di  attuazione degli interventi di competenza dell'agenzia
regionale  per  l'impiego  inquadrabili  come  aiuti all'assunzione e
aiuti  alla  creazione  di nuova imprenditorialita' contenuti sia nel
programma  operativo  della  Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia,
obiettivo  3,  2000-2006,  approvato  dalla  Commissione  europea con
decisione  n.  2076  del  21 settembre  2000  che  nel complemento di
programmazione  approvato dalla giunta regionale con delibera n. 3216
del  23 ottobre  2000  e  adottato dal comitato di sorveglianza nella
seduta del 18 dicembre 2000;
    Visto  il decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001, registrato alla
Corte  dei  conti  il  12 luglio  2001,  registro  1,  foglio  271  e
pubblicato  nel  Supplemento  straordinario  al  Bollettino ufficiale
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  n. 32 dell'8 agosto
2001,  n.  15,  con  cui  il  Presidente  della Regione ha adottato i
suddetti regolamenti;
    Atteso  che con nota prot. n. SP. 02/D-FP/63 del 5 febbraio 2002,
l'assessore  regionale  alla  formazione  professionale,  al lavoro e
previdenza,  alla  cooperazione, all'artigianato e ai parchi ha fatto
propria  la  proposta  formulata dall'agenzia regionale per l'impiego
con  riferimento  alla  misura  A2  (Inserimento  e reinserimento nel
mercato   del  lavoro  di  disoccupati  nella  logica  dell'approccio
preventivo), in merito all'opportunita' di fissare i limiti temporali
della   situazione  di  disoccupazione  che  costituisce  titolo  per
l'ammissione al finanziamento;
    Concordato   in   ordine   alla  proposta  dell'agenzia  medesima
soprattutto  in  relazione  all'opportunita' di evitare una possibile
indiscriminata   proliferazione   delle  domande  per  situazioni  di
disoccupazione temporalmente molto limitate e quindi non sintomatiche
di una cronica difficolta' di trovare lavoro;
    Considerato che il presente provvedimento viene predisposto dalla
direzione  regionale  della  formazione professionale quale struttura
capofila  del  programma  operativo, obiettivo 3, 2000-2006, ai sensi
del capitolo 6, paragrafo 6.1 del citato programma operativo;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1276 del
23 aprile 2002;
                              Decreta:
    Per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse,  e' approvata la
modifica  all'art.  1,  comma  1,  del regolamento che disciplina gli
interventi  dell'Agenzia regionale per l'impiego relativi alla Misura
A2 (Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati
nella  logica dell'approccio preventivo) dell'obiettivo 3, 2000-2006,
adottato  dal  Presidente  della Regione con decreto n. 0217/Pres del
6 giugno 2001, come di seguito indicato.
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
detta disposizione quale modifica a regolamento della Regione.
    La  modifica  di  cui  al presente decreto trova applicazione con
riferimento  alle  domande presentate a fronte di assunzioni avvenute
dopo  la  pubblicazione  dello  stesso nel Bollettino ufficiale della
Regione.
      Trieste, 3 maggio 2002
                                TONDO
Modifica   ai   regolamenti  relativi  agli  interventi  dell'agenzia
   regionale  per l'Impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti
   alla  creazione  d'impresa  e  lavoro  autonomo  -  Fondo  sociale
   europeo,  obiettivo  3,  2000-2006 - adottati dal Presidente della
   Regione con decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001.
                               Art. 1.
    Nell'ambito  della  misura  A2  (inserimento  e reinserimento nel
mercato   del  lavoro  di  disoccupati  nella  logica  dell'approccio
preventivo)  dei  regolamenti  relativi  agli interventi dell'agenzia
regionale  per  l'impiego  in  tema di aiuti all'occupazione ed aiuti
alla  creazione  d'impresa e lavoro autonomo - Fondo sociale europeo,
obiettivo  3,  2000-2006 adottati dal Presidente della Regione con n.
217/Pres  del  6 giugno  2001,  l'art.  1  (Tipologia  e misura degli
interventi), comma 1, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Possono essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro
di  disoccupati  di oltre 30 anni di eta' con durata della ricerca di
occupazione  di  almeno  3  mesi  e  non  superiore  a  12 mesi, e, a
prescindere   dall'eta',   di  corregionali  rientranti  dall'estero,
assunti  a  tempo  indeterminato  o  inseriti in cooperativa. Ai fini
della  determinazione  del  periodo  di  ricerca di occupazione si ha
presente   il  periodo  di  iscrizione  continuativo  alle  liste  di
collocamento."
                     Visto, il Presidente: Tondo