N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 1999
N. 622 Ordinanza emessa il 24 marzo 1999 dal pretore di Trani nel procedimento civile vertente tra De Sario Carmela e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensione sociale INPS - Limite reddituale massimo per la corresponsione - Computo, nella determinazione dello stesso, della pensione di guerra - Irragionevolezza - Contrasto con il principio della natura risarcitoria delle pensioni di guerra - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 361/1993 e 405/1993. D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 77, secondo comma, comb. disp.; legge 6 aprile 1974, n. 114, art. 3, terzo comma, n. 2. Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.46 del 17-11-1999 )
IL TRIBUNALE F a t t o Con ricorso depositato in cancelleria il 7 dicembre 1994, Carmela De Sario conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione sociale, inutilmente richiesta in via amministrativa con domanda del 25 settembre 1992. Esponeva l'istante che l'I.N.P.S. aveva rigettato la domanda a causa del superamento dei limiti reddituali e che con ricorso del 18 dicembre 1992 aveva richiesto il riesame della domanda poiche' i redditi percepiti si riferivano esclusivamente alla pensione di guerra in godimento. La ricorrente deduceva inoltre che tale ultima prestazione non poteva essere calcolata ai fini della verifica dei requisiti per l'erogazione della pensione sociale relativamente al reddito complessivo e cumulativo dei coniugi. Si costituiva in giudizio l'Istituto, il quale eccepiva che l'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, ha sostituito soltanto il primo comma dell'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e lasciato in vigore il secondo comma dello stesso art. 77, con la conseguenza che continuano a trovare applicazione le preclusioni indicate nell'art. 3 della legge 16 aprile 1974, n. 114, in ordine alla liquidazione della pensione sociale. Parte ricorrente in corso di causa sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 77, secondo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, in combinato disposto con l'art. 3, legge 6 aprile 1974, n. 114, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. D i r i t t o Le disposizioni di legge ora citate si appalesano essere in contrasto con varie norme della Costituzione. In primo luogo occorre notare che il primo comma dell'art. 77 citato dispone che le pensioni di guerra "non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono ne' ai fini fiscali ne' previdenziali o assistenziali ne' in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza". La norma va considerata attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., e precipuamente del principio di valorizzazione delle differenze che vi e' sotteso. La natura delle pensioni di guerra e', infatti, di atto risarcitorio e di solidarieta' nazionale (Corte costituzionale sentenza n. 405/1993). Tali provvidenze, dunque, costituiscono adempimento di un dovere dello Stato nei confronti di cittadini che abbiano subito, a causa degli eventi bellici, menomazioni o la perdita di un congiunto e che, in ragione di tale loro condizione, hanno diritto ad un trattamento di favore rispetto alla generalita' dei cittadini (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 361/1993). Il legislatore con la legge 8 agosto 1991, n. 261, all'art. 5 sostituendo il primo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978, ha voluto rafforzare la ratio sottesa a tutto il t.u. sulle pensioni di guerra, circa la particolare natura di questi trattamenti. Il valore di questa norma e', tuttavia, ridotto dal permanere in vigore del secondo comma dell'art. 77 citato, il quale afferma che "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114". Tale comma e' in contrasto con la natura risarcitoria delle pensioni di guerra, che le rende del tutto inconfrontabili con altre prestazioni assistenziali e previdenziali, come reiteratamente sostenuto dalla Corte costituzionale. Il carattere risarcitorio implica che non rileva lo status economico del percipiente, stante l'oggettivita' delle menomazioni (fisiche ed affettive) in virtu' delle quali spetta il trattamento. La pensione di guerra, non considerata ai fini reddituali per l'attribuzione di altri trattamenti, non dovrebbe essere computata nel reddito massimo stabilito per la liquidazione della pensione sociale, la quale ha una funzione di sostegno sociale, che l'art. 38 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini. Il combinato disposto delle due norme citate, comporta che la pensione di guerra sia, cosi', utilizzata per uno scopo diverso da quello stabilito dal legislatore (dopo la legge n. 261/1991) ed incoerente con la sua natura e funzione (cfr. Corte dei conti, sez. giur. reg. Sardegna 23 agosto 1990, n. 667).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, secondo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, in combinato disposto con l'art. 3, terzo comma, n. 2, legge 6 aprile 1974, n. 114, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed alle parti. Trani, addi' 25 giugno 1999. Il giudice del lavoro: Brudaglio 99C1119