Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1992, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.104 del 6-5-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio; Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986; Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio e' stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25%, per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre maggio-giugno 1992, e' pari al 12,60% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,65% per quelle oltre i diciotto mesi; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e' pari, per il bimestre maggio-giugno 1992, al: a) 12,60% per le operazioni fino a diciotto mesi; b) 12,65% per quelle oltre i diciotto mesi. In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie, dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1992, per le operazioni di cui sopra, e' pari al: 1) 13,85% per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi; 2) 13,60% per le operazioni da dodici a diciotto mesi; 3) 13,65% per le operazioni oltre i diciotto mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 1992 Il Ministro: CARLI