N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 gennaio 1991

                                  N. 8
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 21
           gennaio 1991 (della provincia autonoma di Trento)
 Assistenza  e  beneficenza - Concessione di contributi statali per la
 costruzione, l'ampliamento ed il recupero  di  immobili  destinati  a
 sede  di  comunita'  terapeutiche  -  Ripartizione  dei contributi in
 questione con indicazione dei  soggetti  legittimati  a  richiederli,
 della  tipologia  delle  domande  e  dei termini per la presentazione
 delle  stesse,  delle  modalita'  di  assegnazione  e  gestione   dei
 finanziamenti,  nonche'  degli  interventi  da realizzare Illegittima
 attribuzione di detti contributi  alla  regione  Trentino-Alto  Adige
 anziche' alla provincia di Trento - Indebita invasione della sfera di
 competenza provinciale in materia di  assistenza  e  beneficenza,  di
 edilizia sovvenzionata e di igiene e sanita'.
 (Decreto 30 ottobre 1990 del Ministro dei lavori pubblici).
 (Statuto  Trentino-Alto  Adige,  artt.  8, nn. 10 e 17, 9, n. 10, 16,
 nonche' titolo VI, e relative norme di attuazione).
(GU n.7 del 13-2-1991 )
   Ricorso   della   provincia   autonoma   di   Trento,   in  persona
 dell'assessore sostituto del presidente della giunta provinciale sig.
 Walter   Micheli,   autorizzato   con   deliberazione   della  giunta
 provinciale n. 18734 del 31 dicembre  1990,  rappresentato  e  difeso
 dagli  avv.ti  prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca ed elettivamente
 domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1,  come
 da mandato speciale a rogito notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in
 data 3  gennaio  1991,  n.  56046  rep.,  contro  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in  relazione  al decreto del Ministro dei
 lavori pubblici - presidente del comitato per l'edilizia residenziale
 - in data 30 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
 del 12 novembre 1990,  recante  "concessione  di  contributi  per  la
 costruzione, l'ampliamento e il recupero di immobili destinati a sedi
 di comunita' terapeutiche", nonche' ad ogni atto ad esso preliminare,
 conseguente o connesso, e in particolare alla delibera di riparto dei
 fondi relativi al 1990 adottata dal comitato esecutivo del  C.E.R.  -
 comitato  per  l'edilizia  residenziale - nella seduta del 30 ottobre
 1990, e menzionata nelle premesse di detto decreto.
    L'art.  107  della  legge  22  dicembre  1975,  n.  685, nel testo
 sostituito  dall'art.  32  della  legge  26  giugno  1990,  n.   162,
 stabilisce  al  primo comma, che "per la costruzione, l'ampliamento o
 il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche il
 comitato esecutivo del comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.),
 integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro  per
 gli  affari  sociali,  puo' concedere agli enti di cui all'art. 92 un
 contributo in conto capitale fino alla totale copertura  della  spesa
 necessaria".
    Ai  sensi dei successivi secondo e terzo comma, "la concessione di
 detto contributo, secondo le  procedure  dei  programmi  straordinari
 attivati  dal  C.E.R.  ai  sensi  dell'art. 3, primo comma, lett. q),
 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo  decennale  di
 destinazione   dell'immobile   a   sede   di   comunita'  terapeutica
 residenziale o diurna per tossicodipendenti ed  e'  subordinata  alla
 previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera"; e "i contributi
 sono  ripartiti  tra  le  regioni  in  proporzione   al   numero   di
 tossicodipendenti    assistiti    sulla    base   delle   rilevazioni
 dell'osservatorio permanente di cui all'art. 1-bis, quarto comma, del
 d.-l.  22  aprile  1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 21 giugno 1985, n. 297, e, in  ogni  caso,  sono  destinati  in
 percentuale  non  inferiore  al  40  per cento al mezzogiorno a norma
 dell'art.  1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
 mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218".
    Come  si  e'  riferito,  l'art.  107  citato  rinvia,  quanto alle
 procedure per la concessione dei finanziamenti, a quelle previste per
 gli  "interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale"
 volti a sopperire alle "esigenze piu' urgenti", ai sensi dell'art. 3,
 primo  comma, lett. q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, contenente
 "norme per l'edilizia residenziale".
    Quest'ultima  legge,  pero',  all'art.  39,  dispone  che  "per le
 province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in
 materia    di   edilizia   comunque   sovvenzionata,   totalmente   o
 parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei
 lavori pubblici, d'intesa con il presidente della giunta provinciale,
 integra ed  accredita  le  quote  dei  finanziamenti  previsti  dalla
 presente   legge"  (cioe'  dalla  stessa  legge  n.  457  del  1978),
 "proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere a ciascuna
 provincia  autonoma  in  base  ai parametri indicati dall'art. 78 del
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670", cioe' dello statuto speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige.
    Cio'  significa  che,  laddove  nei  riguardi  delle altre regioni
 l'attribuzione dei finanziamenti avviene con le modalita' previste da
 tale  legge,  in  base  alle  determinazioni  del  Cipe  e del C.E.R.
 adottate rispettivamente ai sensi degli artt. 2 e  3  della  medesima
 legge  n. 457, per le province di Trento e Bolzano lo stato si limita
 invece ad attribuire  alle  due  province  la  quota  complessiva  di
 finanziamenti  ad  esse  spettanti, tenendo conto delle spese per gli
 interventi generali dello Stato disposti  nella  restante  parte  del
 territorio   nazionale  negli  stessi  settori  di  competenza  delle
 province, in base ai parametri della popolazione  e  del  territorio;
 tale attribuzione avviene in sede di determinazione della c.d. "quota
 variabile" di finanziamenti, stabilita annualmente d'accordo  fra  il
 governo  e il presidente della giunta provinciale (cosi' come prevede
 l'art. 78 dello statuto, sia  nel  testo  originario  del  d.P.R.  n.
 670/1972,  sia  nel  testo  sostituito  dall'art.  4  della  legge 30
 novembre 1989, n. 386).
    Il testo attuale dell'art. 78, primo comma, precisa esplicitamente
 che "la devoluzione avviene senza vincolo  di  destinazione  a  scopi
 determinati".
    Come   e'   pacifico,   anche  in  base  alla  pluriennale  prassi
 applicativa della legge  n.  457  del  1978,  tutti  i  finanziamenti
 statali   relativi   al  settore  dell'edilizia  pubblica,  ai  sensi
 dell'art. 39 della stessa legge,  sono  erogati,  nelle  province  di
 Trento e Bolzano, secondo la descritta procedura, ivi compresi quelli
 per interventi straordinari  di  cui  all'art.  3,  lett.  q),  della
 medesima legge n. 457.
    Pertanto  e' pacifico che anche i finanziamenti disposti dall'art.
 107 della legge n. 685 del 1975 (come sostituiti dalla legge  n.  162
 del  1990),  per contributi alle comunita' terapeutiche - per i quali
 la norma stessa rinvia alle procedure di cui alla legge  n.  457  del
 1978  -,  in provincia di Trento e Bolzano non debbono essere erogati
 direttamente dallo Stato, ma debbono concorrere  alla  determinazione
 della  quota  variabile  di finanziamento attribuita alle province ai
 sensi dell'art. 78 dello statuto speciale,  restando  riservato  alle
 province  autonome il compito di disciplinare e disporre l'erogazione
 dei finanziamenti sulla base delle proprie leggi.
    Cio'  e'  confermato,  nello specifico settore dei contributi alle
 comunita' terapeutiche contro le tossicodipendenze, dall'art. 1-  ter
 del d.-l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985,
 n. 297, ai cui sensi  "le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
 provvedono,  nell'ambito  delle proprie competenze, alle finalita' di
 cui  al  precedente  art.  1  secondo  le  modalita'  stabilite   dai
 rispettivi ordinamenti".
    L'art.  1 dello stesso d.-l. prevede appunto contributi ai comuni,
 alle u.s.l. nonche' ad  altri  enti,  associazioni  di  volontariato,
 cooperative  e  privati  che  operino  senza  scopo di lucro e con le
 specifiche finalita' di  recupero  e  di  reinserimento  sociale  dei
 tossicodipendenti, cioe' a quegli "enti ausiliari" che erano previsti
 dall'art. 94 del testo originario della legge n. 685 del 1975 e  sono
 attualmente  previsti e disciplinati negli stessi termini dagli artt.
 92 e 93 del nuovo testo della legge come sostituito  dalla  legge  n.
 162  del  1990  (vedi  in  particolare, nel nuovo testo dell'art. 93,
 sesto comma, lett. c), il riferimento ai contributi di cui agli artt.
 1  e 1- bis del d.-l. n. 144 del 1985); quegli stessi enti cui l'art.
 3 del decreto qui impugnato destina i contributi in esso previsti.
    Il  sistema  normativo  esclude  dunque che i finanziamenti di cui
 all'art. 107 della legge n. 685 del 1975 (nuovo testo) siano erogati,
 nelle province di Trento e Bolzano, direttamente da organi statali.
    Viceversa  il decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente
 del C.E.R., in data 30  ottobre  1990,  concernente  "concessione  di
 contributi  per  la  costruzione,  l'ampliamento  o  il  recupero  di
 immobili  destinati  a  sedi  di   comunita'   terapeutiche",   dando
 attuazione  all'art. 107 citato, e sulla base di una deliberazione di
 riparto dei fondi relativi al 1990 adottata  dal  comitato  esecutivo
 del  C.E.R.  nella  seduta  del  30  ottobre  1990,  ha  ripartito la
 disponibilita' di fondi relativa al 1990, consistente in  complessivi
 100   miliardi,   fra   le   regioni   (intese   come  circoscrizioni
 geografiche), in particolare determinando in 1,220 miliardi la  quota
 del   Trentino-Alto   Adige,   in   base   al   rilevato   numero  di
 tossicodipendenti assistiti (art. 1).
    Gli  artt.  3  e  4  del  decreto  stabiliscono  che  possono fare
 richiesta di contributi, da presentarsi  al  comitato  esecutivo  del
 C.E.R.   secondo  uno  schema  fissato,  entro  trenta  giorni  dalla
 pubblicazione  del  decreto  medesimo,  comuni,  comunita'   montane,
 consorzi  o associazioni e di comunita' montane, servizi pubblici per
 le tossicodipendenze costituiti dalle  unita'  sanitarie  locali  che
 svolgono  programmi terapeutici, centri gestiti in economia istituiti
 da comuni, comunita' montane e loro  consorzi  o  associazioni,  enti
 ausiliari  iscritti  agli  albi  o  registrati  temporaneamente dalle
 regioni e province autonome ai sensi degli artt. 93 e 94 della  legge
 n. 685 del 1975, nel testo modificato dalla legge n. 162 del 1990.
    E'   previsto   che   a  seguito  dell'ammissione  al  contributo,
 deliberata dal comitato esecutivo  del  C.E.R.,  l'ente  beneficiario
 debba  presentare,  nel  termine  assegnatogli, il progetto esecutivo
 dell'intervento;il comitato esecutivo, riscontrata la  regolarita'  e
 completezza  della documentazione, e dopo aver eventualmente, in sede
 istruttoria, richiesto l'integrazione della documentazione  prodotta,
 delibera   la  concessione  del  contributo  attivando  le  procedure
 previste dall'art. 5.
    L'art.  5 a sua volta stabilisce che "le procedure di assegnazione
 e gestione dei finanziamenti sono quelle dei  programmi  straordinari
 di  cui  all'art. 3, lett. q)" della legge n. 417 del 1978, "mediante
 affidamento  della  realizzazione  delle  opere  agli  istituti  case
 popolari,  loro  consorzi"  ed  agli  enti  pubblici  destinatari dei
 contributi.
    Infine   l'art.  2  del  decreto  dispone  che  le  disponibilita'
 ripartite  per  le  quali   non   risultassero   presentate   domande
 ammissibili  possono  essere  destinate  dal  comitato  esecutivo del
 C.E.R. a favore di interventi localizzati  in  altre  regioni  e  nei
 comuni maggiormente interessati dal fenomeno della tossicodipendenza;
 e l'art. 6 rinvia a successivi provvedimenti del  comitato  esecutivo
 del   C.E.R.   per  la  fissazione  delle  "procedure  attuative  dei
 programmi".
    E'  palese  la violazione dell'autonomia delle province ricorrenti
 perpetrata con il decreto impugnato. Anziche' limitarsi  a  destinare
 alle   province   autonome  le  somme  corrispondenti  all'intervento
 statale,  riservando  ad  esse  le  attivita'   necessarie   per   il
 conseguimento  delle  finalita' previste, e quindi per l'assegnazione
 dei contributi, cosi' come e' imposto dall'art. 39,  della  legge  n.
 457 del 1978, cui fa richiamo l'art. 107, della legge n. 686 del 1975
 (nuovo  testo),  il  Ministro  e  il  C.E.R.  pretendono  di  erogare
 direttamente  i contributi anche nell'ambito delle province autonome,
 a favore dei soggetti destinatari dei  contributi  e  sulla  base  di
 procedimenti   di   presentazione  di  domande,  di  istruttoria,  di
 ammissione ai contributi e di concessione  degli  stessi  interamente
 affidate  agli organi statali, senza intervento alcuno delle province
 autonome.
    L'intervento  e'  configurante  dunque,  anche  nelle  province di
 Trento e Bolzano, come un intervento diretto dello Stato,  in  palese
 violazione della competenza primaria in materia di edilizia pubblica,
 spettante alle province autonome ai sensi dell'art. 8, n.  10,  dello
 statuto  speciale,  e  configurata dalla norma statutaria nei termini
 piu' ampi e comprensivi, relativamente ad  ogni  forma  di  "edilizia
 comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a
 carattere  pubblico",  comprese  anche  "le  attivita'  che  enti   a
 carattere   extra   provinciale   esercitano   nelle   province   con
 finanziamenti pubblici"; oltre che in violazione della competenza  in
 materia  di  lavori  pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17
 dello statuto) e di igiene e sanita' (art. 9, n. 10  dello  statuto),
 nonche'  della competenza amministrativa attribuita alla provincia ai
 sensi dell'art. 16 dello statuto,  e  dell'autonomia  finanziaria  ad
 esse spettante sulla base del titolo VI dello statuto, comprensivo in
 particolare  delle  norme   sulla   devoluzione   dei   finanziamenti
 corrispondenti   alle  spese  per  interventi  generali  dello  stato
 effettuati nel restante territorio nazionale (art. 78 dello statuto).
    Che  nelle  materie  attribuite  alla  competenza  della provincia
 autonoma sia precluso allo Stato  effettuare  interventi  diretti  ed
 erogare  direttamente  spese  e  contributi, e' affermazione costante
 nella giurisprudenza di questa  Corte  (si  veda  in  particolare  la
 sentenza  n. 517 del 1987). Ne' potrebbe in alcun modo sostenersi che
 sussistano nella specie quelle particolarissime ragioni (attinenti al
 diretto  coinvolgimento  di  diritti  fondamentali dei cittadini) che
 hanno  talora  eccezionalmente  indotto   a   ritenere   giustificati
 interventi statali, "paralleli" a quelli provinciali, che in linea di
 principio la Corte stessa ha dichiarato pero' illegittimi (sentt. nn.
 217 del 1988 e n. 399 del 1989).
    In  ogni  caso,  nella  specie,  non  si  tratta  di  valutare  la
 legittimita' di una disciplina  legislativa  che  preveda  interventi
 diretti  dello  Stato  in  materia  di  competenza provinciale, ma di
 giudicare su di  un  intervento  disposto  in  via  aministrativa  in
 violazione dei criteri legislativamente stabiliti in materia, i quali
 prevedono, come e' visto,  per  le  Province  autonome  di  Trento  e
 Bolzano  un  procedimento  di finanziamento ad hoc, diverso da quello
 genericamente  previsto  dalla  stessa  legge,  e   che   salvaguarda
 l'autonomia delle province nella gestione dell'intervento.
    Il  C.E.R. e il Ministro - presidente dello stesso comitato, hanno
 del tutto ignorato la speciale disciplina legislativa riguardante  le
 province  autonome  di Trento e Bolzano, contenuta nell'art. 39 della
 legge n. 457 del 1978: ma  cio'  facendo  sono  incorsi  in  evidente
 illegittimita' e lesione della autonomia provinciale.
    Per  di  piu', nella stessa ripartizione geografica dei contributi
 il decreto impugnato risulta lesivo dell'autonomia  provinciale,  la'
 dove  fa  riferimento non gia' alle due province di Trento e Bolzano,
 ma  alla  regione   Trentino-Alto   Adige,   considerata   come   una
 circoscrizione  territoriale unica, alla quale e' assegnata una quota
 indifferenziata     di     finanziamento,     usufruibile      quindi
 indifferentemente   da   soggetti   ubicati   nell'una  o  nell'altra
 provincia: la' dove la materia dell'edilizia pubblica  e  dei  lavori
 pubblici,  nonche'  quella  dell'igiene e sanita', sono di competenza
 esclusiva delle province, onde anche il riferimento  territoriale  ai
 fini  della  commisurazione  dei  finanziamenti  non  puo' che essere
 quello delle due province, distintamente considerate.
                                P. Q. M.
    La  ricorrente  provincia  autonoma  chiede  che  la  Corte voglia
 dichiarare che non spetta allo Stato, e  per  esso  al  comitato  per
 l'edilizia residenziale e al Ministro dei lavori pubblici, Presidente
 dello stesso, disporre, nei  riguardi  della  Provincia  autonoma  di
 Trento  e  del  suo  territorio, il riparto dei fondi e la disciplina
 della  assegnazione  e  dell'erogazione  dei  contributi  quali  sono
 disposti nel decreto 30 ottobre 1990 di cui in epigrafe, in relazione
 agli artt. 8 nn. 10 e 17, 9 n. 10 e 16, nonche' al  titolo  VI  dello
 statuto   speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige;  e  per  l'effetto
 annullare in parte qua il decreto medesimo, nonche' ogni  altro  atto
 ad  esso  preliminare, conseguente o connesso, fra cui in particolare
 la deliberazione di riparto dei fondi relativi al 1990  adottata  dal
 C.E.R.  nella  seduta  del  30 ottobre 1990, di cui e' menzione nelle
 premesse del decreto citato.
    Si  producono i seguenti documenti: 1. decreto 30 ottobre 1990 del
 Ministro dei lavori pubblici - presidente del comitato per l'edilizia
 residenziale.
      Roma, addi' 8 gennaio 1991
            Prof. avv. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 91C0067