N. 406 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1997
N. 406 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Carra Anna Maria Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facolta' di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale e/o della prescrizione quinquennale durante il pagamento rateizzato - Disparita' di trattamento rispetto all'amnistia per reati tributari di cui all'art. 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 - Incidenza sul principio di solidarieta' sociale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 226, 227, 228, 229, 230 e 231). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.24 del 17-6-1998 )
IL PRETORE Nel procedimento penale n. 3569/96 r.g. a carico di Carra Anna Maria, nata il 3 maggio 1955 a Mantova imputata del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, ritiene di sollevare, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi da 226 a 231, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3, 38 della Costituzione. La questione appare rilevante ai fini della decisione in quanto incide sulla stessa possibilita' di pervenire ad una decisione nel merito, giacche' l'mputato ha dimostrato di essersi avvalso della regolarizzazione della propria posizione mediante rateizzazione del versamento dovuto. O s s e r v a che la norma di cui all'art. 2, comma 1-bis, per cui l'imputato deve essere giudicato, e' posta a presidio dei diritti e degli istituti di assistenza sociale e previdenziale; che tale norma sanziona il comportamento di colui che ometta il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali con la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a lire due milioni; che l'art. 1, legge 662/96 citata consente, ai soggetti debitori per contributi assistenziali e previdenziali omessi o pagati in ritardo, di regolarizzare la propria posizione versando in unica soluzione o a rate (comma 227) le somme dovute per contributi e premi, maggiorate di interessi come indicato nella legge stessa (comma 226), con effetto finale della estinzione dei reati previsti dalle leggi in materia (comma 230), fra cui indubbiamente rientra quello di cui tratta il processo in corso; che la regolarizzazione mediante il versamento del dovuto in rate prevede la ripartizione della somma in "trenta rate bimestrali", cosicche' colui che scelga questa forma esaurisce il proprio debito in un tempo che puo' durare fino a cinque anni; che il termine di cinque anni coincide con il termine di prescrizione ordinaria del reato; che il meccanismo della regolarizzazione non prevede, nel tempo necessario al completamento del piano di versamento, alcuna sospensione del procedimento penale e/o della prescrizione (prevede solo la sospensione dei "provvedimenti di esecuzione in corso"); e cio' a differenza di quanto previsto, per esempio, in materia di amnistia per i reati tributari, dall'art. 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, il quale consente di fruire del beneficio a certe condizioni, il cui soddisfacimento richiede del tempo; ma nel contempo prevede, nel corso del tempo necessario agli adempimenti, la sospensione del procedimento penale; che il giudice davanti al quale venga tratto a giudizio un soggetto per reati previsti dalle leggi in materia di contributi e premi assistenziali e previdenziali, il quale abbia deciso di avvalersi della regolarizzazione rateale, non puo', se non conculcando il diritto del soggetto a ottenere i benefici (finali) di legge, procedere al giudizio; e di fatto non puo' che rinviare il processo per il tempo necessario a sanare; che pero', correndo la prescrizione durante il tempo necessario a sanare, puo' aversi l'effetto che, prima del quinquennio necessario a completare il versamento, venga a spirare il termine di prescrizione; che in tale ultimo caso, anche ove il soggetto debitore omettesse il versamento delle rate mancanti, avrebbe conseguito di fatto lo stesso effetto - l'estinzione del reato - che otterrebbe versando l'intero; che in tal modo verrebbero, di fatto, ad essere trattate alla stessa stregua la persona ottemperante e quella non ottemperante; giacche' il meccanismo della legge consente al debitore di speculare, specie in considerazione dei "tempi lunghi" della giustizia, sulla convenienza di adire la regolarizzazione con l'intento di pagare solo quel numero di rate che scadono nel tempo necessario a fare maturare la prescrizione; che, conclusivamente, il meccanismo della regolarizzazione, privo del necessario supporto della sospensione del processo e della prescrizione, viene a violare sia il principio di uguaglianza sia quello di solidarieta' sociale espressi negli artt. 3 e 38 della Costituzione;
P.Q.M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, diciliara rilevante e non nanifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione; Sospende il giuizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla corte Costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, che viene letta nel pubblico dibattimento, venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Republica. Brescia, addi' 19 dicembre 1997 Il pretore: Toselli 98C0630