N. 406 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1997

                                N. 406
  Ordinanza emessa il 19 dicembre 1997  dal  pretore  di  Brescia  nel
 procedimento penale a carico di Carra Anna Maria
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Reato  di  omesso  o ritardato
    pagamento di contributi assistenziali e previdenziali  -  Facolta'
    di   sanatoria   mediante  pagamento  rateizzato  in  trenta  rate
    bimestrali - Mancata previsione  della  sospensione  del  processo
    penale  e/o  della  prescrizione quinquennale durante il pagamento
    rateizzato - Disparita' di trattamento rispetto  all'amnistia  per
    reati  tributari di cui all'art. 2, d.P.R.  20 gennaio 1992, n. 23
    - Incidenza sul principio di solidarieta' sociale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 226, 227,  228,  229,
    230 e 231).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.24 del 17-6-1998 )
                              IL PRETORE
   Nel  procedimento  penale  n.  3569/96  r.g. a carico di Carra Anna
 Maria, nata il 3 maggio 1955 a Mantova  imputata  del  reato  di  cui
 all'art.  2, comma 1-bis, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito
 in legge 11 novembre 1983, n. 638, ritiene di  sollevare,  d'ufficio,
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale  delle  norme  di cui
 all'art.  1, commi da 226 a 231, legge 23 dicembre 1996, n. 662,  per
 violazione degli artt. 3, 38 della Costituzione.
    La  questione  appare  rilevante ai fini della decisione in quanto
 incide sulla stessa possibilita' di pervenire ad  una  decisione  nel
 merito,  giacche'  l'mputato  ha  dimostrato di essersi avvalso della
 regolarizzazione della propria posizione mediante  rateizzazione  del
 versamento dovuto.
                             O s s e r v a
     che  la  norma di cui all'art. 2, comma 1-bis, per cui l'imputato
 deve essere giudicato, e'  posta  a  presidio  dei  diritti  e  degli
 istituti di assistenza sociale e previdenziale;
     che  tale  norma sanziona il comportamento di colui che ometta il
 versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali con la  pena
 della  reclusione  fino  a  tre  anni  e  della multa fino a lire due
 milioni;
     che l'art. 1, legge 662/96 citata consente, ai soggetti  debitori
 per  contributi  assistenziali  e  previdenziali  omessi  o pagati in
 ritardo, di regolarizzare la  propria  posizione  versando  in  unica
 soluzione  o  a  rate  (comma  227)  le somme dovute per contributi e
 premi, maggiorate di  interessi  come  indicato  nella  legge  stessa
 (comma  226),  con effetto finale della estinzione dei reati previsti
 dalle  leggi  in  materia  (comma 230), fra cui indubbiamente rientra
 quello di cui tratta il processo in corso;
     che la regolarizzazione mediante il versamento del dovuto in rate
 prevede la ripartizione della  somma  in  "trenta  rate  bimestrali",
 cosicche'  colui  che scelga questa forma esaurisce il proprio debito
 in un tempo che puo' durare fino a cinque anni;
     che il  termine  di  cinque  anni  coincide  con  il  termine  di
 prescrizione ordinaria del reato;
     che  il  meccanismo della regolarizzazione non prevede, nel tempo
 necessario  al  completamento  del  piano   di   versamento,   alcuna
 sospensione  del  procedimento penale e/o della prescrizione (prevede
 solo la sospensione dei "provvedimenti di esecuzione  in  corso");  e
 cio'  a  differenza  di  quanto  previsto, per esempio, in materia di
 amnistia per i reati tributari, dall'art. 2, d.P.R. 20 gennaio  1992,
 n.  23, il quale consente di fruire del beneficio a certe condizioni,
 il cui soddisfacimento richiede del tempo; ma nel  contempo  prevede,
 nel  corso  del tempo necessario agli adempimenti, la sospensione del
 procedimento penale;
     che il giudice davanti  al  quale  venga  tratto  a  giudizio  un
 soggetto  per  reati  previsti dalle leggi in materia di contributi e
 premi  assistenziali  e  previdenziali,  il  quale  abbia  deciso  di
 avvalersi   della   regolarizzazione   rateale,   non  puo',  se  non
 conculcando il diritto del soggetto a ottenere i benefici (finali) di
 legge, procedere al giudizio; e di fatto non  puo'  che  rinviare  il
 processo per il tempo necessario a sanare;
     che pero', correndo la prescrizione durante il tempo necessario a
 sanare, puo' aversi l'effetto che, prima del quinquennio necessario a
 completare il versamento, venga a spirare il termine di prescrizione;
     che in tale ultimo caso, anche ove il soggetto debitore omettesse
 il  versamento  delle  rate  mancanti, avrebbe conseguito di fatto lo
 stesso effetto - l'estinzione del reato  -  che  otterrebbe  versando
 l'intero;
     che  in  tal  modo  verrebbero, di fatto, ad essere trattate alla
 stessa stregua la persona ottemperante  e  quella  non  ottemperante;
 giacche' il meccanismo della legge consente al debitore di speculare,
 specie  in  considerazione  dei "tempi lunghi" della giustizia, sulla
 convenienza di adire la regolarizzazione con l'intento di pagare solo
 quel numero di rate che scadono nel tempo necessario a fare  maturare
 la prescrizione;
     che, conclusivamente, il meccanismo della regolarizzazione, privo
 del  necessario  supporto  della  sospensione  del  processo  e della
 prescrizione, viene a violare sia il  principio  di  uguaglianza  sia
 quello  di  solidarieta'  sociale  espressi  negli artt. 3 e 38 della
 Costituzione;
                                 P.Q.M.
   Visti gli artt. 23  e  ss.  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 diciliara  rilevante  e  non nanifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231,  della
 legge  23  dicembre  1996,  n. 662, per violazione degli artt. 3 e 38
 della Costituzione;
   Sospende il giuizio in corso e ordina la  trasmissione  degli  atti
 alla corte Costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza, che viene letta nel pubblico
 dibattimento,  venga  notificata,  a  cura  della   cancelleria,   al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente
 della  Camera  dei  deputati  ed  al  Presidente  del  Senato   della
 Republica.
     Brescia, addi' 19 dicembre 1997
                          Il pretore: Toselli
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