Proroga del vincolo di non edificazione nell'ambito delle misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493(GU n.67 del 21-3-1997)
IL COMITATO ISTITUZIONALE Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare gli articoli 12 e 17; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante: "Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Arno"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989; Visto l'art 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"; Vista la propria precedente deliberazione n. 46 del 19 lug1io 1994, con la quale questa Autorita' aveva posto sotto vincolo di non edificazione, per motivi idraulici ed idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989, alcune aree lungo il fiume Arno e le aste inferiori dei suoi maggiori affluenti su cui e' ancora possibile intervenire in quanto non interessate da consistenti urbanizzazioni e altre ove risulta rilevante il rischio idraulico, aree meglio identificate nella categoria allegata alla citata deliberazione; Rilevato che tale vincolo e' stato reiterato con successive deliberazioni n. 62 del 6 marzo 1995, n. 68 del 17 luglio 1995 e n. 86 del 5 marzo 1996 e che pertanto in data 6 marzo 1997 ha termine la validita' della suddetta misura di salvaguardia; Vista la propria precedente deliberazione n. 87 del 15 aprile 1996 con la quale si provvedeva a modificare l'art. 2, che disciplina a casi di esclusione dal vincolo, aggiungendo, al punto 6: "Sono altresi' esclusi i piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ove, in base a certificazione del sindaco, risulti che alla data della notifica della delibera n. 46 del 19 luglio 1994 risultassero stipulare le convenzioni di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge n. 167/1962 per almeno il 50% della superficie complessiva prevista dal piano, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano stesso nei singoli lotti per i quali sono state stipulate le convenzioni". Vista la propria precedente deliberazione n. 88 del 15 aprile 1996 con la quale, accogliendo le richieste avanzate dalle amministrazioni comunali, si provvedeva a modificare alcune aree soggette a vincolo ricadenti nei comuni di Campi Bisenzio (Firenze), Laterina (Firenze) e Reggello (Firenze); Vista la propria precedente deliberazione n. 95 del 17 luglio 1996 con la quale si provvedeva all'adozione dello stralcio di piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino dell'Arno, confermando la validita' della misura di salvaguardia; Vista la necessita' di prorogare la validita' della misura di salvaguardia poiche', ad oggi, sono in corso le procedure previste dall'art. 18 della legge n. 183/1990 per addivenire alla definitiva adozione e approvazione del piano suddetto; Visto il verbale della seduta del 3 marzo 1997 di questo Comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale; Delibera: Art. 1. E' prorogata, per i motivi evidenziati in premessa, fino al 18 luglio 1997 la validita' temporale della misura di salvaguardia approvata con deliberazione del Comitato istituzionale n. 46 del 19 luglio 1994 (gia' prorogata con deliberazioni del Comitato istituzionale n. 62 del 6 marzo 1995, n. 68 del 17 luglio 1995 e n. 86 del 5 marzo 1996), misura di salvaguardia che viene contestualmente confermata in tutti i suoi termini, cosi' come meglio specificato nel dispositivo della suddetta delibera n. 46/1994, cosi' come modificato con deliberazioni n. 87 e n. 88 del 15 aprile 1996. Roma, 3 marzo 1997 Il Presidente: COSTA Il segretario: NARDI