N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2017
Ordinanza del 20 dicembre 2017 del Giudice di pace di Cava de'Tirreni nel procedimento civile promosso da De Santis Gianluca contro Prefettura di Salerno.. Procedimento civile - Disciplina dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e al verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Sanzione amministrativa per l'omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo, prevista dall'art. 126-bis del codice della strada - Giudice competente. - Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), artt. 6 e 7; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 126-bis.(GU n.15 del 11-4-2018 )
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE di Cava de' Tirreni composto dal magistrato onorario di pace: dott. Nicola Mazzarella, ha pronunciato la presente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel ricorso n. 4135\2016 promosso ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 150/2011 dal sig. De Santis Gianluca depositato in cancelleria in data 8 novembre 2016; contro il sig. Prefetto di Salerno, in relazione all'accertamento per mancata comunicazione dei dati personali della patente ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S. contestato da CNAI - sede Roma - con verbale n. 1260002699800 del 2016. La vicenda processuale. Con ricorso presentato in data 8 novembre 2016, ex art. 7 decreto legislativo 150/2011, De Santis Gianluca chiedeva a questo Giudice onorario di pace di annullare il citato verbale perche' l'infrazione in oggetto sarebbe stata contestata prima che si fossero «conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi» (art. 126-bis C.d.S.). Nel costituirsi in giudizio, la Prefettura di Salerno nulla deduceva sull'eccezione specifica. Per «diritto vivente», il forum commissi delicti, che radica la competenza per territorio, viene individuato nel luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincidente con il luogo dell'accertamento (ex plurimis Cass. ord. 17580\07; Cass. ord. 2910\12; Cass. sent. 26184\2013). Ne deriva, nel caso di specie, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di cassazione, la competenza territoriale del Giudice di pace di Roma. Se non che, questo Giudice di pace, non ritiene di condividere l'interpretazione consolidata della Cassazione per le seguenti ragioni. A parere del giudice con la notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie il verbale elevato per la violazione dell'art. 142 C.d.S.) al ricorrente era stato intimato di «comunicare» (e non di esibire) i dati della patente di guida del conducente del suo veicolo cui l'opponente non avrebbe ottemperato per cui il Dipartimento della P.S. del CNAI di Roma gli aveva contestato l'infrazione di cui all'art. 126-bis comma 2 C.d.S. che prescrive testualmente: «la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente responsabile della violazione ...». Considera il giudice che per individuare l'ufficio giudiziario competente per territorio a decidere del fondamento della violazione e' necessario leggere l'art. 126-bis C.d.S. secondo i criteri ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi al codice civile il quale stabilisce che «nell'applicare la legge non si puo' a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore». In argomento la Cassazione ha chiarito che nel caso in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente alla individuazione del relativo significato, in modo chiaro e univoco, e della connessa portata precettiva, l'interprete non dovra' ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole e non potra' ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis (cfr. ex multis, C. n. 1111\2012). Orbene, l'art. 126-bis C.d.S. obbliga l'incolpato alla «comunicazione» ma non alla personale «esibizione» dei dati della patente all'organo accertatore. Con il termine «comunicazione» s'intende un processo consistente in uno scambio di messaggi mentre con il termine «esibizione» si chiede la presentazione di un determinato documento. La «comunicazione» consiste in un «fare» e l'ommessa «comunicazione» in un «non agire» ed e' comportamento che si realizza necessariamente nel luogo di residenza ovvero ove vi e', ontologicamente, il centro d'interessi del soggetto obbligato. Se, dunque, lo spirare del termine per fare la comunicazione dei dati della patente si verifica - ontologicamente - nel luogo di residenza o di domicilio dell'obbligato (e non nel luogo dell'accertamento), quello e' «il luogo dove e' stata commessa la violazione» e, quindi, ove va radicata la competenza per territorio per giudicare la controversia (art. 7 decreto legislativo 150\2011). Peraltro che la «comunicazione» sia comportamento dovuto e legittimo puo' essere desunto dalla sentenza delle S.U. della Cassazione n. 12332 del 2017 per le quali la scissione degli effetti della notifica degli atti - per il notificante e per il destinatario (in applicazione di quanto scritto anche da Corte cost. n. 477\2002) - vale altresi' per le comunicazioni delle irrogate sanzioni amministrative. La conclusione adottata non potrebbe trovare contrasto con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 459\2002 che si era limitata a dichiarare inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 legge 689\81. Non si puo' mancare di notare che l'ufficio giudiziario competente per territorio a decidere del fondamento della violazione secondo la prospettazione giuridica accolta dalla Suprema Corte non e' altro che il luogo che la PA ha «attratto» a se' con un proprio atto interno (evidente dal verbale impugnato), sebbene posto in essere nell'esercizio delle sue funzioni necessarie a raggiungere gli interessi generali (art. 97 Cost.). L'atto interno e', pero', volto a ricadere sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici e mai potrebbe gravare sull'esercizio dei diritti giurisdizionali, perche' diversamente ragionando si attribuirebbe alla pubblica amministrazione e non alla legge il potere di stabilire il giudice naturale a decidere le controversie, in chiara violazione dell'art. 25 Cost.; principio agevolmente deducibile dalle motivazioni della richiamata ordinanza della Corte costituzionale. Nell'indicare il giudice competente per territorio come giudice del luogo del locus commissi delicti nel rispetto dell'art. 7 cit. e dei principi dettati dalla Corte costituzionale - vincolanti per il giudice - deve escludersi che in tal caso sia limitata o sacrificata la difesa dell'amministrazione o violato il principio di parita' delle parti (art. 111 Cost. e bilanciamento degli interessi) perche' essa ha nel prefetto (di Salerno, nel caso in esame) la sua emanazione territoriale e deputato, per legge, a stare in giudizio per conto del Ministero dell'interno cui appartiene l'organo accertatore. Quindi, una pronuncia in cui si radichi la competenza per territorio in capo a questo ufficio giudiziario - o ad altro cui eventualmente rimettere la causa di merito se fossero accolte le eccezioni che si prospettano - sarebbe necessariamente destinata a soccombere in sede di impugnazione e di ricorso per Cassazione, alla luce della predetta e consolidata interpretazione nomofilattica. Non essendo quindi utile operare un'interpretazione costituzionalmente orientata, che comunque sarebbe soccombente in sede di giudizio d'impugnazione e di legittimita', si propone la presente q.l.c. Norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale. Questo Giudice di pace, d'ufficio, ritiene non manifestamente infondata e rilevante la q.l.c. degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 150/2011 nella parte in cui individua, per diritto vivente, quale locus commissi delicti ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S. il luogo dove devono pervenire i dati personali della patente di guida (quindi Roma) anziche' quello in cui si e' consumata la materiale omissione della comunicazione stessa e cioe' la residenza o comunque il domicilio del ricorrente. Parametri costituzionali - Non manifesta infondatezza della q.l.c. Queste norme si assumono incostituzionali per possibile violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. in quanto il radicamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimita', della competenza territoriale nel luogo dove devono pervenire i dati personali della patente di guida (quindi Roma) anziche' in quello in cui si e' consumata la materiale omissione della comunicazione stessa e cioe' la residenza o comunque il domicilio del ricorrente, si presenta irragionevole e gravemente lesivo del diritto di difesa (art. 24 Cost.), rendendo inutilmente gravosa la difesa stessa, che deve esplicarsi nel foro della Capitale, difficile ed oneroso da raggiungere per chiunque viva e operi in altre Regioni italiane. Peraltro, l'irragionevolezza (art. 3 Cost.) si coglie nell'evidente contrasto di questa interpretazione consolidata della Cassazione con l'ormai affermato principio dell'organizzazione giudiziaria della «prossimita' del giudice», che trova nella stessa istituzione dei Giudici di pace la Sua piu' concreta attuazione (tertium comparationis: legge n. 374 del 1991). La q.l.c. appare non manifestamente infondata anche con riferimento al principio del «giudice naturale», di cui all'art. 25 Cost. Non vi e' dubbio, infatti, che ragionando come la Suprema Corte nella consolidata giurisprudenza ut supra richiamata, si riconosce ad una delle parti del giudizio, nella specie la pubblica amministrazione agente (Ministero degli Interni - Dipartimento P.S.), la facolta' di determinare unilateralmente il foro competente, potendo la stessa a suo piacimento modificare il luogo dove devono pervenire i dati personali della patente di guida. Nulla vieterebbe, infatti, al Ministero degli Interni di spostare il CNAI (Centro Nazionale di Accertamento Infrazioni) in altra regione o provincia italiana, determinando ipso iure il mutamento del foro competente. Infine, la norma impugnata, consacrata nel diritto vivente dalla Suprema Corte di cassazione, viola il principio di parita' delle parti di cui all'art. 111 Cost., ponendo il ricorrente, per le difficolta' e l'onerosita' della sua difesa, in una posizione deteriore rispetto alla pubblica amministrazione ingiustificatamente favorita. Rilevanza della q.l.c. Di immediata percezione e' la rilevanza della questione, nella misura in cui questo ufficio giudiziario, prima di entrare nel merito del ricorso proposto, e' tenuto a valutare, anche d'ufficio, come nel caso di specie, se e' il giudice competente territorialmente. L'applicazione della interpretazione «pietrificata» nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione imporrebbe una pronuncia di incompetenza per territorio; ma a cio' osta la lettura costituzionalmente orientata delle norme impugnate. Dunque la norma costituente diritto vivente, per la quale il locus commissi delicti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 150/2011 coincide, nell'attuazione dell'art. 126-bis del C.d.S. con il luogo dove devono pervenire i dati personali della patente di guida dell'incolpato (quindi Roma) anziche' con quello in cui si e' consumata l'azione materiale ovvero l'omissione della comunicazione stessa (e cioe' la residenza o comunque il domicilio del ricorrente), e' di necessaria applicazione in questo giudizio a quo per affermare o negare la competenza per territorio di questo giudice. Anche perche', diversamente opinando, comunque, un'interpretazione conforme a Costituzione verrebbe certamente ribaltata nel secondo grado di giudizio ovvero in quello di legittimita'. Tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. Questo ufficio giudiziario ritiene di aver gia' ampiamente motivato circa l'interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni impugnate, ma anche circa l'inutilita' di questo tentativo, nella misura in cui la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione costituisce a tutti gli effetti diritto vivente, come tale prevalente nel prosieguo di questo giudizio.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. 23 e Segg., legge n. 87/1953, dichiarano rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 decreto legislativo 150/2011 e dell'art. 126-bis C.d.S.: a) nella parte in cui, per diritto vivente, radica la competenza territoriale del Giudice onorario di pace nel luogo dove devono pervenire i dati personali della patente di guida dell'incolpato anziche' in quello in cui si e' consumata la materiale omissione della comunicazione stessa e cioe' la residenza o comunque il domicilio del ricorrente quale locus commissi delicti, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento di ricorso avverso sanzione amministrativa sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza a: a) De Santis Gianluca e Prefettura di Salerno, parti costituite; b) Presidente dei Consiglio dei ministri, Manda altresi' alla cancelleria per la c) comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Salerno, 20 dicembre 2017 Il Giudice onorario di pace: Mazzarella