N. 835 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1997

                                N. 835
  Ordinanza emessa il 26 settembre 1997 dal tribunale di  Sassari  nel
 procedimento penale a carico di Uras Daniele ed altri
 Reato  in  genere - Ritrattazione - Estensione dell'esimente al reato
    di favoreggiamento personale commesso mediante false  o  reticenti
    dichiarazioni  alla  polizia  giudiziaria  -  Mancata previsione -
    Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per l'analogo
    reato di cui all'art. 371-bis  del  c.p.  (false  informazioni  al
    pubblico ministero) - Lesisone del diritto di difesa.
 (C.P., artt. 376 e 378).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.49 del 3-12-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Vista la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 376 e
 378  c.p.,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  per  il delitto di
 favoreggiamento  personale,  commesso  con  dichiarazioni   false   o
 reticenti  rese  alla polizia giudiziaria, la non punibilita' in caso
 di ritrattazione, cosi' come invece previsto per il  delitto  di  cui
 agli  artt. 371-bis, 372 e 373 c.p., sollevata dal p.m. per contrasto
 con il dettato degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto
 che vi sia una irragionevole disparita' di trattamento tra la persona
 informata sui fatti che renda dichiarazioni false  o  reticenti  alla
 polizia giudiziaria, ovvero al p.m. nel corso delle indagini, nonche'
 la  violazione  del  diritto di difesa, in quanto tale disparita' "si
 riverbera senza alcuna logica sostanziale e sistematica  anche  sulla
 tutela  in  giudizio  dei diritti, per esempio, delle persone offese,
 siano esse costituite o no come parti civili, che vedono di fronte ad
 un quadro probatorio assolutamente analogo,  o  meglio  esistenza  di
 fonti   assolutamente  anologhe,  un  esito  processuale  decisamente
 diverso";
   Sentiti i difensori degli imputati, i quali si sono opposti;
   Ritenuta  la rilevanza della questione proposta dal p.m., in quanto
 vertente sulla utilizzabilita' o meno, ai fini  delle  contestazioni,
 del  verbale  di  sommarie  informazioni  testimoniali  rese  da Mura
 Alessio il 6 settembre 1996;
   Preso atto che identica questione e' stata affrontata  dalla  Corte
 costituzionale  con  sentenza n. 288 del 1982 e ritenuta infondata in
 relazione all'art. 372 c.p., in quanto, considerato che la  finalita'
 della   esimente   della  ritrattazione  "e'  di  dare  soddisfazione
 all'interesse alla  giustizia  definizione  del  giudizio  principale
 (sentenza  n.  22  del 1974 e 206 del 1982)", tale finalita' verrebbe
 tutelata esclusivamente  con  la  previsione  del  delitto  di  falsa
 testimonianza e non con quella di favoreggiamento;
   Rilevato  che  con  legge 7 agosto 1992, n. 356 e' stato introdotto
 l'art. 371-bis c.p., il quale punisce  le  false  dichiarazioni  rese
 dalla persona informata nel corso delle indagini preliminari al p.m.,
 ed  e'  stato  novellato  l'art. 376 c.p. che ha esteso la disciplina
 della ritrattazione anche al caso di cui all'art. 371-bis c.p.;
   Osservato  che  la  finalita'  perseguita   dal   legislatore   con
 l'introduzione  dell'art. 371-bis c.p. e' stata quella di evitare che
 le indagini  siano  rallentate  o  vanificate,  finalita'  del  tutto
 analoga a quella oggetto della tutela apprestata dall'art. 378 c.p.:
   Considerato che le false dichiarazioni rese dalla persona informata
 nel  corso delle indagini preliminari possono integrare il delitto di
 favoreggiamento ovvero quello di false informazioni al p.m. a seconda
 della circostanza - anche meramente casuale -  che  le  stesse  siano
 assunte  dalla polizia giudiziaria ovvero dal p.m., con irragionevoli
 ben diverse conseguenze sia sotto  l'aspetto  della  possibilita'  di
 ritrattazione,  che  di  cio'  che  ne  deriva  anche sotto l'aspetto
 processuale;
   Ritenuta pertanto la non  manifesta  infondatezza  delal  questione
 sollevata dal p.m.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 376 e 378 del c.p., 3 e 24 della Costituzione, 23
 della legge  n.  87/1953  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 376
 del c.p. in relazione all'art. 378 del c.p. nella parte  in  cui  non
 estende  la  disciplina  della  ritrattazione  anche  al  delitto  di
 favoreggiamento  personale  commesso  mediante  false   o   reticenti
 dichiarazioni  rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini
 preliminari ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla  Corte
 costituzionale;
   Sospende  il  processo  in  corso  e manda alla cancelleria per gli
 adempimenti di cui all'art. 23, utimo comma, legge citata.
     Sassari, addi' 26 settembre 1997
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 97C1345