DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2002, n. 128 

Regolamento  recante  norme di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
(GU n.154 del 3-7-2002)
 
 Vigente al: 18-7-2002  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,
n.   477,   concernente   regolamento   recante   norme   concernenti
l'organizzazione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie   di   belle   arti,   dell'Accademia  musicale  di  danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per  le  industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n.  347, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero
della pubblica istruzione;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3   agosto  2001,  n.  317,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 28 gennaio 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
  Acquisito  il  parere della Commissione affari costituzionali della
Camera dei deputati espresso nella seduta del 20 febbraio 2002;
  Considerato  che  in  data  3  marzo 2002 e' scaduto il termine per
l'espressione  del  parere  da parte della Commissione istruzione del
Senato  della  Repubblica,  cui  lo  schema  di regolamento era stato
assegnato  in  data 31 gennaio 2002, e che, a norma dell'articolo 13,
comma  2,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo puo' adottare
egualmente il regolamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
si  applica  al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  di  cui  all'articolo  49  dello stesso decreto legislativo,
l'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1999, n. 477, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
    a)  al comma 2 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Puo'
avvalersi  di uno o piu' vice capi di gabinetto, in numero, comunque,
non superiore a tre.";
    b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il capo
dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice capi del medesimo
ufficio.";
    c)  al  comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esso
e'  costituito  a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150,  salvo,  per quanto attiene alla prima applicazione della citata
legge  n.  150  del 2000, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2,
della  medesima  legge. Il Ministro puo' essere inoltre coadiuvato da
un  portavoce  secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n.
150 del 2000";
    d)  il  comma  6  e'  sostituito dal seguente: "6. Il servizio di
controllo  interno  e'  costituito ed opera in posizione di autonomia
presso  il  gabinetto  a  norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.";
    e) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di  attribuzione  del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria
puo'  essere  composta  da  un  numero  di  dipendenti  pubblici  non
superiore a 24 unita'.";
    f)  al  comma 8, primo periodo, le parole da: "Agli uffici di cui
al  comma  1"  fino  alle  parole: "75 unita'", sono sostituite dalle
seguenti:  "Agli  uffici  di  cui  al  presente articolo e' assegnato
personale  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca  e  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  ivi  compreso  il
personale  della  scuola,  anche  in  posizione di aspettativa, fuori
ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unita'," e le parole: "non
    superiore  a 12" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a
    30";
g) al comma 8, terzo periodo, le parole: "nel numero massimo di
12" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di 30".
  2.  All'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 1
dicembre 1999, n. 477, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Al  fine  di assicurare l'effettivo rispetto del principio
dell'invarianza  della  spesa,  l'eventuale  maggiore onere derivante
dalla   previsione,   ai   sensi   del  terzo  periodo  del  comma  8
dell'articolo  2,  di  trattamenti  economici  commisurati  a  quelli
spettanti  ai  soggetti  preposti agli uffici di cui all'articolo 19,
commi  da  3  a  5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
compensato  considerando  indisponibile,  ai  fini  del  conferimento
presso  la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione
dirigenziale,  anche  di  livello  generale,  equivalente  sul  piano
finanziario.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2002

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Moratti, Ministro del-l'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro del-l'economia e
                                     delle finanze
                                  Frattini,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
18  giugno  2002  Ufficio  di  controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi  alla  persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n.
170