N. 206 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cod. proc. pen. art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 111, secondo comma, e 112.(GU n.25 del 27-6-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promosso con ordinanza del 6 aprile 2006 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di G. G., iscritta al n. 256 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che la Corte di appello di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di nuova prova decisiva, di cui all'art. 603, comma 2, nonche' dell'art. 10 della medesima legge; che il rimettente premette di essere chiamato a celebrare il giudizio d'appello su impugnazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione in primo grado, precisando che la difesa dell'imputato ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006; che la disciplina censurata violerebbe ad avviso del rimettente plurimi parametri costituzionali; che sarebbe, in primo luogo, irragionevole e quindi lesivo dell'art. 3 Cost. consentire al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna (quando «la pretesa punitiva e' stata accolta e al solo fine di richiedere un aggravamento di pena») e negare invece tale potere in caso di proscioglimento (quando cioe' «la pretesa punitiva» non e' stata soddisfatta); che la disciplina censurata, inibendo tanto al pubblico ministero che all'imputato l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, realizzerebbe inoltre una «parita' solo apparente» tra le parti, atteso che il limite al potere di impugnazione opera in realta' solo nei confronti di quella parte che ha interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ossia il pubblico ministero, con conseguente violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost.; che, ad avviso del rimettente, la limitazione dell'appello del pubblico ministero determina anche una violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo del diverso trattamento riservato alla parte civile, che conserva il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; che sarebbe evidente il contrasto della disciplina censurata con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), vanificato da una normativa transitoria per effetto della quale, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione di primo grado, deve essere disposto il rinvio non piu' al giudice d'appello ma al giudice di primo grado, con conseguente reiterazione dei gradi di giudizio e con effetti anche sui termini di prescrizione dei reati; che infine il rimettente, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul principio di obbligatorieta' dell'azione penale, ritiene violato anche l'art. 112 Cost., poiche' la soppressione del potere di appello del pubblico ministero impedisce all'organo della pubblica accusa di «coltivare la pretesa punitiva dello Stato [...] attraverso la richiesta al giudice superiore di riesame dei fatti affermati nella sentenza assolutoria». Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilita' di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge e' dichiarato inammissibile»; che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Flick Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007. Il cancelliere: Fruscella 07C0801