MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2002 

Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
duecentonovantuno giorni - terza tranche.
(GU n.45 del 22-2-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro
                         - Direzione seconda
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n. 449,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2002,  che  fissa  in  35.000  milioni  di  euro l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 19 febbraio
2002 e' di 15.123 milioni di euro;
                              Decreta:
  Per il giorno 28 febbraio 2002 e' disposta l'emissione di una terza
tranche,  senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del
Tesoro  annuali  al portatore, di cui al proprio decreto ministeriale
del  6 dicembre  2001,  n.  014336,  con  godimento 14 dicembre 2001,
durata  residua  duecentonovantuno  giorni  e scadenza il 16 dicembre
2002,  fino  al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di
euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2002.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la Rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore 11 del giorno 25 febbraio 2002, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 febbraio 2002
                                    p. Il direttore generale: Cannata