N. 425 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 1999
N. 425 Ordinanza emessa il 20 maggio 1999 dal giudice delle indagini preliminari contro il tribunale di Ivrea nel procedimento penale a carico di Devito Ivan ed altro Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Ritrattazione - Applicabilita' come causa di non punibilita', al reato di favoreggiamento personale, commesso mediante false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ad iniziativa della stessa - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, nella ipotesi di ritrattazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata dal pubblico ministero. (C.P. art. 376, primo comma). (Cost., art. 3, primo comma).(GU n.36 del 8-9-1999 )
IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Nell'udienza preliminare nel procedimento penale n. 376/1999 r.g,. g.i.p, nei confronti di Devito Ivan e Diffurville Gianfranco; Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 376 c.p. per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che la causa di non punibilita' ivi prevista sia applicabile anche alla ritrattazione delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria allorche' questa abbia agito di iniziativa, sollevata dalle difese degli imputati Devito e Diffurville, sentito il p.m. che si rimette; O s s e r v a Devito Ivan e Diffurville Gianfranco sono imputati del reato di favoreggiamento personale per avere, in concorso tra loro e ciascuno singolarmente, senza essere concorsi nel delitto di sfruttamento della prostituzione, aiutato Rossetti Andrea (imputato del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p.; 3 nn. 8) e 4 n. 7) della legge n. 75/58 per il quale e' stato disposto il rinvio a giudizio avanti al tribunale di Ivrea), ad eludere le investigazioni dell'autorita' in quanto, escussi di iniziativa della p.g. sommarie informazioni, affermavano, contrariamente al vero, di aver corrisposto la somma complessiva di L. 200.000 al predetto Rossetti al solo scopo di remunerare una prestazione di spogliarello privato, mentre la predetta somma costituiva la remunerazione di prestazioni sessuali che i prevenuti consumavano con la pornostar Giuseppa Bellitto. Infatti in data 28 novembre 1998 in occasione dell'arresto in flagranza del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di Rossetti Alberto e Capello Piero, i militari dei Carabinieri sentivano a sommarie informazioni testimoniali gli avventori del locale/circolo privato ove erano avvenuti i fatti che avevano originato l'arresto. Nell'ambito di questa attivita' di p.g., svolta di iniziativa e nell'immediatezza del reato (art. 351 c.p.p.), i militari dei Carabinieri sentivano a sommarie informazioni testimoniali, tra gli altri, Devito Ivan e Diffurville Gianfranco i quali rendevano dichiarazioni contrarie alle risultanze delle indagini da cui scaturiva l'imputazione del reato di favoreggiamento sopra descritta. All'udienza preliminare gli imputati Devito Ivan e Diffurville Gianfranco chiedevano di essere interrogati ai sensi dell'art. 421 c.p.p. e rendevano entrambi dichiarazioni contrarie a quelle rese avanti agli ufficiali di p.g. in data 28 novembre 1998 ammettendo cio' che avevano negato e cioe' affermando che vi erano state delle prestazioni sessuali nel separe' con la Bellitto e che per le stesse avevano corrisposto la somma di L. 100.000 ciascuno che consegnavano al Rossetti. Al termine dell'interrogatorio contenente la ritrattazione le difese sollevavano l'eccezione di legittimita' dell'art. 376 c.p. nei termini sopra indicati. La questione sollevata e' non manifestamente infondata e rilevante. Sulla non manifesta infondatezza: a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 101/1999 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 376 c.p. nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi - richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m., a norma dell'art. 370 c.p.p., di fornire informazioni ai fini delle indagini - abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, si e' creato un sistema irrazionale. La disciplina diversa determina, ad avviso del remittente, una nuova disparita' di trattamento che non trova giustificazione ragionevole. L'irrazionalita' discende dalla considerazione che l'assunzione, ad iniziativa della polizia giudiziaria, di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p.) e l'assunzione delle medesime su delega del p.m. sottosta' alle stesse regole di documentazione (art. 357 c.p.p.) e la loro utilizzabilita' nel processo e' equiparata (500 c.p.p.). A cio' si aggiunga poi che l'art. 351 c.p.p. espressamente richiama l'applicazione del secondo periodo dell'art. 362 c.p.p. che concerne le norme applicabili all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero. Di fronte ad una disciplina in tema di assunzioni di informazioni da parte della polizia giudiziaria che risulta sorretta da ratio unitaria sia sotto il profilo della documentazione sia sotto il profilo della valenza processuale, si determina un diverso trattamento della ritrattazione, che dipende esclusivamente da un elemento formale esteriore. Infatti a fronte di condotte sostanzialmente simili, quali le dichiarazioni false ovvero reticenti rese alla polizia giudiziaria che integrano il reato di cui all'art. 378 c.p., l'imputato puo' giovarsi della ritrattazione solo qualora le false o reticenti dichiarazioni siano state rese in precedenza alla polizia giudiziaria su delega del p.m., e non anche nel caso di informazioni assunte di iniziativa di questa. Di fronte ad una situazione fattuale del tutto estrinseca ed indipendente dalla volonta' del dichiarante, il quale al limite non e' neppure tenuto a sapere se la p.g. che conduce l'indagine stia agendo su delega o di iniziativa, si determina una disparita' di trattamento che non trova una giustificazione ragionevole nel sistema processuale. Tale disparita' di trattamento non e' direttamente superabile in via interpretativa, attraverso una estensione della nuova disciplina risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 376, comma 1, a seguito della sent. n. 101/1999. La Corte costituzionale, infatti, sia nel dispositivo (ove si specifica che la norma e' incostituzionale "nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla p.g. delegata dal pubblico ministero ... di fornire informazioni reso dichiarazioni false ..."), sia nella motivazione (ove si sottolinea che la questione sottoposta a giudizio consiste esclusivamente "nella domanda se sia conforme al principio di uguaglianza ... l'esclusione della causa di non punibilita' della ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla polizia giudiziaria specificamente delegata dal pubblico ministero ... mentre tale causa di non punibilita' vale nel caso delle false dichiarazioni rese al pubblico ministero stesso") dimostra di risolvere una questione diversa da quella qui sollevata, attraverso l'applicazione di una differente ratio decidendi. Il ragionamento della Corte e' infatti interamente condotto sul piano dell'irrazionalita' nella differenziazione di trattamento fra due ipotesi, quello della ritrattazione di dichiarazioni rese direttamente al p.m. costituenti il reato di cui all'art. 371-bis c.p., e quello della ritrattazione di dichiarazioni rese alla p.g. da questi delegata, integranti il reato di cui all'art. 378 c.p., che "costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attivita', facente sostanzialmente capo comunque al pubblico ministero nell'esercizio dei poteri che ad esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari". La questione che qui si solleva e' invece fondata su una diversa irrazionalita', che scaturisce proprio dall'introduzione della nuova ipotesi di non punibilita'. Di fronte a tale situazione questo giudice per le indagini preliminari non e' in grado, attraverso i propri ordinari strumenti interpretativi, di ricondurre a razionalita' il complesso delle norme riguardanti la ritrattazione. Non puo' infatti inventarsi una nuova causa di non punibilita' per la ritrattazione di dichiarazioni rese alla p.g. durante indagini condotte di iniziativa) che la legge non prevede e che non puo' essere direttamente evinta dal principio - diverso e riguardante diversa fattispecie - stabilito dalla Corte con la sentenza n. 101/1999. Soltanto un nuovo intervento della Corte costituzionale puo' pertanto eliminare l'illegittima disparita' di trattamento che e' stata qui rilevata. Sulla rilevanza: la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale qui prospettata e' con tutta evidenza pregiudiziale alla decisione del processo penale a carico di Devito Ivan e Diffurville Gianfranco. Come si evince dalle premesse in fatto, gli imputati, dopo aver reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in una fase processuale in cui venivano sentiti a sommarie informazioni testimoniali su iniziativa della stessa polizia giudiziaria, e dopo che tali dichiarazioni erano risultate contrarie alle risultanze delle indagini, sono stati imputati di favoreggiamento. Essi, all'udienza preliminare, hanno ritrattato le precedenti dichiarazioni, ammettendo cio' che avevano in precedenza negato. Spetta ora al giudice per le indagini preliminari decidere se gli imputati debbano essere ugualmente rinviati a giudizio per favoreggiamento personale, ovvero se possano essere prosciolti, qualora la Corte costituzionale stabilisca - come ritiene questo giudice per i motivi sopra esposti - che l'inapplicabilita' della causa di non punibilita' nel caso di ritrattazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisce di iniziativa, sia costituzionalmente illegittima.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 376, comma 1, del codice penale, per violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione. Sospende il giudizio in corso a carico di Devito Ivan e Diffurville Gianfranco. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di cui trattasi. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Ivrea, addi' 20 maggio 1999. Il giudice per le indagini preliminari: Gai 99C0816