MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti
il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.146 del 25-6-1997)

  Con decreto ministeriale  n. 22789 del 22 maggio  1997 e' approvato
il  programma  per  crisi  aziendale,  relativo  al  periodo  dal  16
settembre  1996 al  15  settembre 1997,  della  ditta S.r.l.  Siiatek
profilati sud, con sede in Taranto e unita' di Lizzano (Taranto).
   Parere comitato tecnico del 15 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Siiatek  profilati sud,  con sede  in
Taranto  e  unita'  di  Lizzano  (Taranto), per  il  periodo  dal  16
settembre 1996 al 15 settembre 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 16
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22790 del 22 maggio 1997 sono accertati
i presupposti di  cui all'art. 3, comma 2, legge  223/91, relativi al
periodo dal  17 ottobre 1995  al 16  aprile 1996, della  ditta S.p.a.
Breda progetti e costruzioni (Gruppo Efim), con sede in Roma e unita'
di Roma.
   Parere comitato tecnico del 9 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  per   liquidazione  coatta,  gia'  disposta   con  decreto
ministeriale del  3 giugno 1995 con  effetto dal 17 ottobre  1994, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Breda progetti e costruzioni (Gruppo Efim), con sede in Roma e unita'
di Roma, per il periodo dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto del 20 maggio 1994.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22791 del 22 maggio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 giugno 1996  al 31  dicembre 1996, della  ditta S.p.a.
Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unita' di Messina.
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 novembre 1996 con  effetto dal 1 gennaio 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Rodriguez cantieri navali,  con sede in Messina e  unita' di Messina,
per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 21 febbraio 1996  con decorrenza 1
giugno 1996;
  L'Istituto  nazionale della  providenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale del  28 novembre
1996  con  effetto dal  1  gennaio  1996,  in favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali,
con  sede in  Messina  e unita'  di  Messina, per  il  periodo dal  1
dicembre 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 21 febbraio 1996  con decorrenza 1
dicembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22792 del 22 maggio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  2 settembre 1996 al  31 agosto 1997, della  ditta S.r.l.
Oromare,  con  sede  in  Notaresco (Teramo)  e  unita'  di  Notaresco
(Teramo).
   Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.,  con sede  in Notaresco
(Teramo)  e  unita' di  Notaresco  (Teramo),  per  il periodo  dal  2
settembre 1996 al 31 agosto 1997.
   Art. 6, comma 1, legge 608/1996.
  Istanza aziendale presentata  il 9 settembre 1996  con decorrenza 2
settembre 1996;
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  18 aprile  1996 al  17 aprile  1997, della  ditta S.p.a.
Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita'
di  Ascoli  Piceno,  Folignano  (Ascoli Piceno),  Forli'  del  Sannio
(Isernia),   Miranda  (Isernia),   Napoli,  Pedrengo   (Bergamo),  S.
Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
   Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  del   programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con
sede  in  Folignano  (Ascoli  Piceno)  e  unita'  di  Ascoli  Piceno,
Folignano  (Ascoli  Piceno),  Forli' del  Sannio  (Isernia),  Miranda
(Isernia),  Napoli,  Pedrengo  (Bergamo),  S.  Benedetto  del  Tronto
(Ascoli Piceno),  per il  periodo dal  18 aprile  1996 al  17 ottobre
1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1996 con  decorrenza 18
aprile 1996;
  Con esclusione  dei lavoratori sospesi  per fine cantiere  e/o fine
lavori.
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  4 novembre 1996 al  3 novembre 1997, della  ditta S.p.a.
Europa metalli sezione difesa, con sede  in Firenze e unita' di Campo
Tizzoro (Pistoia).
   Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  del   programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Europa metalli  sezione
difesa, con sede in Firenze e  unita' di Campo Tizzoro (Pistoia), per
il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 12 novembre 1996  con decorrenza 4
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22793 del 22 maggio 1997:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 25 novembre 1994
al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del
Mela (Messina) e unita' di Pace del Mela (Messina).
   Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto  ministeriale del  22 settembre 1992  con effetto  dal 25
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di
Pace del  Mela (Messina), per il  periodo dal 25 novembre  1994 al 24
maggio 1995.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1994 con decorrenza 25
novembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22 settembre 1992  con effetto dal 25 novembre 1991,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Cometra, con  sede in Pace  del Mela (Messina)  e unita' di  Pace del
Mela (Messina),  per il  periodo dal  25 maggio  1995 al  24 novembre
1995.
  Istanza aziendale  presentata il 24  giugno 1995 con  decorrenza 25
maggio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  3)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale,  relativa al periodo dal  1 dicembre 1994
al  30  novembre 1995,  della  ditta  S.p.a.  AVIS -  Ind.  stabiensi
meccaniche e navali,  con sede in Castellammare di  Stabia (Napoli) e
unita' di Castellammare di Stabia (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 22  settembre 1992  con effetto  dal 1
dicembre 1991, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. AVIS  - Ind. stabiensi meccaniche e navali,  con sede in
Castellammare di Stabia (Napoli) e  unita' di Castellammare di Stabia
(Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1994  con decorrenza 1
dicembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  4)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22  settembre 1992 con effetto dal  1 dicembre 1991,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
AVIS - Ind. stabiensi meccaniche  e navali, con sede in Castellammare
di Stabia (Napoli) e unita'  di Castellammare di Stabia (Napoli), per
il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  20 giugno  1995 con  decorrenza 1
giugno 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  5)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 25 novembre 1994
al 24 novembre  1995, della ditta S.p.a. Sofer, con  sede in Napoli e
unita' di Pozzuoli (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto  ministeriale del  22 settembre 1992  con effetto  dal 25
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli),
per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995.
  Istanza aziendale presentata il 22  dicembre 1994 con decorrenza 25
novembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  6)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22 settembre 1992  con effetto dal 25 novembre 1991,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Sofer  con sede  in  Napoli e  unita' di  Pozzuoli  (Napoli), per  il
periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 21  giugno 1995 con  decorrenza 25
maggio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  7)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 25 novembre 1994
al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie
gia' O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria.
   Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 2  dicembre  1992 con  effetto dal  25
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' O.Me.Ca., con sede in
Pistoia e unita'  di Reggio Calabria, per il periodo  dal 25 novembre
1994 al 24 maggio 1995.
  Istanza aziendale presentata il 23  dicembre 1994 con decorrenza 25
novembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  8)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Breda costruzioni  ferroviarie gia' O.Me.Ca.,  con sede in  Pistoia e
unita' di  Reggio Calabria, per il  periodo dal 25 maggio  1995 al 24
novembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 22  giugno 1995 con  decorrenza 25
maggio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  9)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 25 novembre 1994
al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie
gia' Ferro Sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera.
   Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto  ministeriale del  22 settembre 1992  con effetto  dal 25
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Breda  costruzioni ferroviarie gia' Ferro  Sud, con sede
in Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 novembre 1994 al
24 maggio 1995.
  Istanza aziendale presentata il 23  dicembre 1994 con decorrenza 25
novembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  10)  a  seguito  dell'approvazione   della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22 settembre 1992  con effetto dal 25 novembre 1991,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Breda costruzioni ferroviarie  gia' Ferro Sud, con sede  in Pistoia e
unita' di  Matera, per il periodo  dal 25 maggio 1995  al 24 novembre
1995.
  Istanza aziendale  presentata il 23  giugno 1995 con  decorrenza 25
maggio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  11)  e'  approvato  il programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 30 maggio  1995 al 29 maggio 1996 della ditta
S.p.a.  Imesi,  con sede  in  Carini  (Palermo)  e unita'  di  Carini
(Palermo).
   Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede
in Carini (Palermo) e unita' di  Carini (Palermo), per il periodo dal
30 maggio 1995 al 29 novembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 21  luglio 1995 con  decorrenza 30
maggio 1995.
  12) a seguito dell'approvazione  del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 30 maggio 1995,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per
il periodo dal 30 novembre 1995 al 29 maggio 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1996  con decorrenza 30
novembre 1995.
  13)  a  seguito  dell'approvazione   della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del   21  marzo  1997,  e'   autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995
con  effetto  dal   29  dicembre  1993,  in   favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Officine casertane  ora
Firema trasporti,  con sede  in Napoli  e unita'  di Caserta,  per il
periodo dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  9 luglio  1996 con  decorrenza 29
giugno 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22794 del 22 maggio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 1 maggio 1996 al  30 aprile 1997, della ditta S.r.l. Arti
grafiche Boccia, con sede in Salerno e unita' di Salerno.
   Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.r.l.  Arti grafiche  Boccia,  con sede  in
Salerno e  unita' Salerno,  per il  periodo dal 1  maggio 1996  al 31
ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  20 giugno  1996 con  decorrenza 1
maggio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 maggio 1996, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l.  Arti grafiche
Boccia, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 1
novembre 1996 al 30 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 22 novembre 1996  con decorrenza 1
novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22795 del 22 maggio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  2 ottobre  1995 al  1 ottobre  1996, della  ditta S.r.l.
S.T.M. - Servizi tecnici mediterranei,  con sede in Siracusa e unita'
di Priolo (Siracusa).
   Parere comitato tecnico del 17 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l.  S.T.M. - Servizi tecnici mediterranei,
con sede  in Siracusa e unita'  di Priolo (Siracusa), per  il periodo
dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il 7  novembre 1995 con  decorrenza 2
ottobre 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  14  marzo  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
14  marzo  1997  con  effetto  dal 15  luglio  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Mulini Filippo
Maione, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 2
aprile 1997 al 14 luglio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  9 aprile  1997 con  decorrenza 15
gennaio 1997.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22796  del 22 maggio 1997, e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  6 giugno
1996 al 5 marzo 1997, della  ditta S.r.l. Sogit, con sede in Belpasso
(Catania) e unita' di Belpasso (Catania).
   Parere comitato tecnico del 9 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Sogit, con sede in Belpasso (Catania) e
unita' di Belpasso (Catania), per il  periodo dal 6 settembre 1996 al
5 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  ottobre 1996 con  decorrenza 6
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22797 del 22 maggio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 2 settembre 1996 al  1 settembre 1997, della ditta S.p.a.
Kaimano,  con sede  in Acqui  Terme (Alessandria)  e unita'  di Acqui
Terme (Alessandria).
   Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a.  Kaimano,  con  sede in  Acqui  Terme
(Alessandria) e unita'  di Acqui Terme (Alessandria),  per il periodo
dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 20  settembre 1996 con decorrenza 2
settembre 1996;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  26 agosto  1996 al  25 agosto  1997, della  ditta S.p.a.
Kaimano, con sede in Acqui  Terme (Alessandria) e unita' di Alpignano
(Torino).
   Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a.  Kaimano,  con  sede in  Acqui  Terme
(Alessandria) e unita'  di Alpignano (Torino), per il  periodo dal 26
agosto 1996 al 25 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 26
agosto 1996;
  3) A  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia'  disposta con effetto  dal 26 agosto 1996,  in favore
dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Kaimano,
con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Alpignano (Torino),
per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 25 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  13 marzo  1997 con  decorrenza 26
febbraio 1997;
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22798 del 22 maggio  1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
9 aprile 1996 all'8 aprile  1997, della ditta S.p.a. Manifatture lane
Gaetano Marzotto e Figli, con sede  in Valdagno (Vicenza) e unita' di
Praia a Mare (Cosenza).
   Parere comitato tecnico del 15 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Manifatture  lane Gaetano
Marzotto e Figli, con sede in  Valdagno (Vicenza) e unita' di Praia a
Mare (Cosenza), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  29 aprile  1996 con  decorrenza 9
aprile 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22799 del 22 maggio  1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal  4  marzo  1996  al  18 luglio  1996,  della  ditta  S.p.a.  L.F.
Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Collesano (Palermo).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.   L.F.
Latersiciliana, con sede in Palermo  e unita' di Collesano (Palermo),
per il periodo dal 4 marzo 1996 al 18 luglio 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1996 con  decorrenza 4
marzo 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22800 del 22 maggio  1997 e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  9
ottobre   1996  all'8   aprile   1997,  della   ditta  S.p.a.   Simec
elettromeccanica, con sede in Napoli e unita' di Cardito (Napoli).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Sime elettromeccanica,  con sede  in
Napoli e  unita' di Cardito  (Napoli), per  il periodo dal  9 ottobre
1996 all'8 aprile 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  9 ottobre  1996 con  decorrenza 9
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22801 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. SAM -  Societa' agricola molisana
con sede in Monteverde di  Boiano (Campobasso) e unita' in Monteverde
di Boiano (Campobasso),  per un massimo di 641 dipendenti  fino al 31
marzo 1997 e  per un massimo di  292 dipendenti dal 1  aprile 1997 e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 10 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11
settembre 1997 al 9 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22802 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. SAM -  Societa' agricola molisana
con sede in Monteverde di  Boiano (Campobasso) e unita' in Monteverde
di Boiano (Campobasso), per un massimo di 650 dipendenti e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 12 novembre 1996 al 9 marzo 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
20 settembre 1996 n. 21394/2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22803 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Figli di Stefano Bertoldo & C. con
sede in Torino  e unita' in Forno Canavese e  Ufficio, per un massimo
di  50 dipendenti  e' autorizzata  la corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 15  gennaio 1997  al 14
luglio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
luglio 1997 al 14 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22804 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Bertellino con sede in Mathi
Canavese (Torino) e unita' in Mathi Canavese (Torino), per un massimo
di  16 dipendenti  e' autorizzata  la corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 19  ottobre 1996  al 18
aprile 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3
febbraio 1997 n. 22079/1-2.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 19
aprile 1997 al 18 ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22805 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Piazza  Grande  con  sede  in
Colombella  frazione  di Perugia  (Perugia)  e  unita' in  Colombella
frazione di  Perugia (Perugia),  per un massimo  di 47  dipendenti e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 19
aprile 1997 al 18 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22806 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine subalpine apparecchiature
elettriche O.S.A.E.  con sede in  Torino e  unita' in Torino,  per un
massimo  di  66  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  6 febbraio
1997 al 5 agosto 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 6
agosto 1997 al 5 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22807 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sispa con sede in Borgaro Torinese
(Torino) e unita' in Borgare Torinese  (Torino), per un massimo di 27
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  23 febbraio 1997  al 22
agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 23
agosto 1997 al 22 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22808 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Vamat  con sede  in Valfabbrica,
localita'  Caselle  (Perugia)  e  unita'  in  Valfabbrica,  localita'
Caselle (Perugia), per un massimo  di 47 dipendenti e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 6
settembre 1997 al 5 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22809 del 22 maggio  1997 e' accertata
la condizione  di crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 23
marzo 1994 al 31 dicembre  1995, della ditta S.p.a. TV Internazionale
con sede in Roma e unita' di Milano e Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  TV
Internazionale con  sede in  Roma e  unita' di Milano  e Roma  per il
periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 23
settembre 1994 al 22 marzo 1995.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale 11 dicembre 1996, n. 21840.
  Con decreto ministeriale n. 22818 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Me.G. di Pietro Aretino con sede
in Sestu (Cagliari)  e unita' in Sestu (Cagliari), per  un massimo di
25  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  5 febbraio  1997 al  4
agosto 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 5
agosto 1997 al 4 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22819 del  22 maggio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Pesclaudio  con sede in  Milano e
unita'  in Formia  (Latina),  per  un massimo  di  132 dipendenti  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 13
settembre 1997 al 12 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22820 del 30 maggio  1997 e' accertata
la permanenza  della condizione di crisi  aziendale, relativamente al
periodo dal  1 gennaio  1996 al  30 giugno  1996, della  ditta S.r.l.
Tesar con sede in Olbia e unita' di Sassari.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tesar, con
sede in Olbia e  unita' di Sassari per il periodo  dal 1 gennaio 1996
al 30 giugno 1996.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 22821 del 30 maggio  1997 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 16
settembre 1996  al 15  marzo 1997, della  ditta S.p.a.  Impresar, con
sede in Nuoro e unita' di Nuoro, Ottana, Cantieri Vari (Nuoro).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro e unita' di
Nuoro, Ottana, Cantieri Vari (Nuoro), per il periodo dal 16 settembre
1996 al 15 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1996 con decorrenza 16
settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Esclusi  lavoratori  sospesi  per   fine  cantiere  e/o  fine  fase
lavorativa.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22822 del 30 maggio  1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 9  gennaio 1996 all'8  gennaio 1997, della ditta  S.p.a. Decision
System International, con sede in Ivrea (Torino), e unita' Nazionali.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   ditta  S.p.a.   Decision   System
International, con sede in Ivrea (Torino), e unita' Nazionali, per il
periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 21 febbraio 1996  con decorrenza 9
gennaio 1996.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 9
luglio 1996 all'8 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  18 agosto  1996 con  decorrenza 9
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22823 del 30 maggio 1997 sono accertati
i presupposti di  cui all'art. 3, comma 2, legge  n. 223/91, relativi
al  periodo dal  12 novembre  1995  all'11 maggio  1996, della  ditta
S.p.a. Gregoriscolor, con sede in  Azzano Decimo (Pordenone) e unita'
di Pordenone.
   Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del 5 giugno 1995, con  effetto dal 12 novembre 1994, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Gregoriscolor,  con sede  in Azzano  Decimo (Pordenone)  e unita'  di
Pordenone, per il periodo dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996.
  Art.  3, comma  2,  legge n.  223/91 -  Sentenza  tribunale del  12
novembre 1994, n. 66/94, contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 22824  del  30 maggio  1997 ai  sensi
dell'art.  4,  comma  21  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto  b,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608 e dellart.  2, comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  e'   concesso  il  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti  dalla S.r.l. I.A.S. -  Industria autoveicoli
speciali, con  sede in Citta' Giardino,  frazione Melilli (Siracusa),
unita'  di  Citta'  Giardino,  frazione Melilli  (Siracusa),  per  il
periodo dal 2 maggio 1996 al 1 ottobre 1996.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 2
ottobre 1996 al 1 maggio 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al sposta progetto dei lavoratori socialmente utili.
  L'istanza  della   societa'  e'  stata  inoltrata   alla  direzione
provinciale del  lavoro competente, in  data 24 luglio 1996,  come da
protocollo dello stesso.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con  decreto ministeriale  n. 22825  del 30  maggio 1997  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intevenuta con  il decreto  ministeriale dell'8  novembre
1996,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale dell'8 novembre 1996 con  effetto dal 9 ottobre 1995, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Carlo Gavazzi impianti,  con sede in Milano e unita'  di Marcallo con
Casone (Milano), per il periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 novembre 1996  con decorrenza 9
ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22826 del 30 maggio  1997 e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 febbraio
1996 al 18 febbraio 1997, della  ditta S.p.a. Nuova Valriso, con sede
in Uta (Cagliari) e unita' di Sassari.
   Parere comitato tecnico del 23 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Nuova  Valriso,  con  sede  in  Uta
(Cagliari) e unita'  di Sassari, per il periodo dal  19 febbraio 1996
al 18 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  22 marzo  1996 con  decorrenza 19
febbraio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.